Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13795/2024 del 17/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che ha dichiarato la risoluzione per inadempimento delle scritture private (permuta/appalto atipico). Contestano in particolare: 1) che l'atto pubblico di compravendita del 23-7-1996 avesse novato e quindi superato le scritture private del 1992 e 1995; 2) che il rogito avesse fatto venir meno l'obbligo di completare le villette, contestando la valutazione sulla simulazione della quietanza di pagamento; 3) la lettura della Corte d'appello circa la volontà delle parti e la sequenza contrattuale (interpretazione dei negozi); 4) l'ammissibilità e gli effetti della mutatio libelli da adempimento a risoluzione e la misura delle prestazioni ristitutorie/risarcitorie (sostengono che la Corte avrebbe dovuto disporre la riduzione in pristino piuttosto che liquidare un importo per il completamento).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi perché la Corte d'appello ha plausibilmente interpretato le scritture private come contratto atipico/preliminare, avendo il rogito del 1996 funzione attuativa limitata al trasferimento dei lotti e non novativa rispetto ad altre obbligazioni (obbligo di costruzione). Ha confermato la possibilità di provare la simulazione parziale con documenti anteriori e ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello sulla simulazione della quietanza. Quanto alla mutazione della domanda in risoluzione, la Cassazione ha confermato che è ammissibile quando i fatti sono gli stessi e ha approvato la soluzione adottata dalla Corte d'appello: la risoluzione è stata pronunciata; la reintegrazione in natura risultando impossibile è stata convertita in equivalente e la somma liquidata per il completamento delle villette (Euro 111.550,16 oltre IVA) è stata ritenuta indennità dovuta. La Corte ha inoltre precisato che quell'importo va qualificato più propriamente come risarcimento del danno e non come mera prestazione restitutoria. I ricorrenti sono condannati alle spese di costituzione in Cassazione.

Norme richiamate

  • art. 1321 cod. civ.

    contenuto e requisiti del contratto

    Riferimento generale alla nozione di contratto nella valutazione dell'esistenza e del contenuto delle scritture private e del loro rapporto con il rogito

  • art. 1350 cod. civ.

    forme ad substantiam richieste per alcuni negozi

    Usato per sostenere che la risoluzione 'previa' o altra controdichiarazione scritta non poteva essere desunta dal solo rogito senza prova scritta specifica quando la legge richiede forma ad substantiam

  • art. 1362 cod. civ.

    regole di interpretazione del contratto

    Applicato come criterio per valutare la correttezza dell'interpretazione delle scritture private e del rogito operata dal giudice di merito; la Cassazione richiede una censura specifica e motivata per impugnare l'interpretazione di merito

  • art. 1372 cod. civ.

    abstratto sul consenso e obbligazioni

    Riferimento di principio nella disamina della volontà negoziale delle parti

  • art. 1417 cod. civ.

    effetti della simulazione

    Richiamato per distinguere prova della simulazione (necessaria controdichiarazione scritta per determinati aspetti) dalla possibilità di provare l'accordo simulatorio con documenti anteriori coevi

  • art. 1453 cod. civ.

    risoluzione per inadempimento e facoltà di mutatio libelli

    Confermato il principio che la risoluzione può essere domandata anche in luogo dell'adempimento nei contratti a prestazioni corrispettive, purché i fatti dedotti coincidano

  • art. 1458 cod. civ.

    effetti della risoluzione rispetto a terzi

    Rilevata l'inconsistenza dell'obiezione secondo cui la risoluzione non poteva essere pronunciata perché la restituzione in natura era impedita da trasferimenti a terzi; l'articolo distingue e tutela i diritti dei terzi

  • art. 2037 cod. civ.

    determinazione del danno per perdita o diminuzione della cosa

    Richiamato per la conversione della reintegrazione in equivalente e per la quantificazione del danno relativo alle opere incomplete

  • art. 2697 cod. civ.

    Usato per valutare chi doveva fornire la prova della persistenza di obblighi successivi al rogito e per l'analisi della simulazione

  • art. 2709 cod. civ.

    Rilevanza rispetto agli effetti verso terzi e alla trascrivibilità della domanda di risoluzione

  • art. 2722 cod. civ.

    trascrizione e opposizione a terzi

    Richiamato in relazione agli effetti della trascrizione e tutela dei terzi acquirenti

  • art. 183 cod. proc. civ.

    Citato nel contesto del rito e della trattazione della causa in Cassazione

  • art. 345 cod. proc. civ.

    disposizioni sulla competenza e trattazione

    Riferimento procedurale nella fase di cognizione e impugnazione

  • art. 378 cod. proc. civ.

    termini per la trattazione in pubblica udienza

    Richiamato per la regolarità dell'assegnazione della causa alla pubblica udienza

  • art. 384 cod. proc. civ.

    correzione della motivazione della sentenza di merito

    Consentita alla Corte di Cassazione per adeguare la qualificazione giuridica (qui: qualificare l'importo come risarcimento del danno)

  • art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Applicato per l'ulteriore contributo unificato dovuto dai ricorrenti in ragione dell'esito negativo del ricorso

Massime di principio

  • Se un preliminare è limitato a determinate prestazioni (es. trasferimento della proprietà) e il successivo rogito attua solo quella previsione, il rogito non novae automaticamente tutte le ulteriori obbligazioni non caratterizzate come oggetto del preliminare
  • La modifica della domanda da adempimento a risoluzione è ammissibile nei contratti a prestazioni corrispettive quando i fatti dedotti a fondamento restano gli stessi; non è per sé inammissibile il mutamento di qualificazione negoziale se la fattispecie sostanziale coincide
  • La simulazione parziale di un atto soggetto a forma ad substantiam può essere provata con documenti anteriori coevi purché dimostrino l'accordo simulatorio; la controdichiarazione scritta non è l'unico mezzo probatorio valido per provare un accordo simulatorio anteriore
  • La dichiarazione di risoluzione per inadempimento non è esclusa dall'impossibilità della restituzione in natura (es. beni trasferiti a terzi); in tali casi si può disporre la reintegrazione per equivalente o liquidare il risarcimento del danno
  • In Cassazione le censure sull'interpretazione contrattuale devono indicare espressamente le regole di diritto ritenute violate e spiegare in quale modo il giudice di merito si sia discostato dai canoni legali; la mera proposta di una diversa interpretazione è inadeguata
  • Quando la reintegrazione in natura è impossibile, il giudice può determinare un valore per rendere omogenee le prestazioni restituite: tale somma può essere inquadrata come risarcimento del danno se deriva dalla perdita del valore subita dalla parte diligente

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.