Parere n. 372/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da -OMISSIS-, contro U.T.G. - Prefettura di Napoli, avverso il provvedimento p-na/l/n/2024/228048 di revoca del nulla osta a lavoro subordinato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del provvedimento della Prefettura di Napoli del 10 luglio 2025 di revoca del nulla osta al lavoro subordinato, identificato con istanza P-NA/L/N/2024/228048.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato, con istanza cautelare, la revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato dalla Prefettura di Napoli. Il nulla osta era stato ottenuto nell'ambito della procedura prevista dagli artt. 22 e 23 del d.lgs. 286/1998 e dall'art. 31 del d.P.R. 394/1999; sulla base di esso il ricorrente aveva ottenuto il visto d'ingresso ed era entrato regolarmente in Italia. Dopo avere chiesto la convocazione presso lo Sportello unico per l'immigrazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, il ricorrente ha ricevuto, tramite il proprio difensore, un preavviso di revoca e successivamente il provvedimento di revoca, motivato dalla mancata presentazione di documenti relativi al datore di lavoro, all'alloggio, all'asseverazione, alla verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale e al corso di formazione professionale e civico-linguistica. Il ricorrente ha dedotto, tra l'altro, di non avere mai ricevuto l'invito alla convocazione e di avere comunque prodotto o fatto acquisire alcuni documenti. Nelle more del procedimento ha trovato una nuova occupazione come colf, comprovata da denuncia di rapporto di lavoro domestico. Il Collegio ha rilevato inoltre l'assenza agli atti della relazione del Ministro dell'Interno, essendo presente soltanto la relazione della Prefettura di Napoli.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto di poter prescindere dalla relazione istruttoria ministeriale prescritta, poiché il ricorrente ha dichiarato e documentato di avere trovato una nuova occupazione come colf. Tale sopravvenienza ha determinato la carenza dell'interesse attuale alla decisione sul ricorso contro la revoca del precedente nulla osta. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame dei motivi di impugnazione e dell'istanza cautelare.
Osservazioni
Sopravvenuta nuova occupazione
La nuova occupazione del ricorrente, risultante dalla denuncia di rapporto di lavoro domestico, ha fatto venir meno l'interesse attuale alla decisione sul ricorso contro la revoca del precedente nulla osta.
Relazione istruttoria ministeriale
Il Collegio ha rilevato che agli atti mancava la relazione del Ministro dell'Interno, essendo presente soltanto quella della Prefettura di Napoli, ma ha ritenuto di poter prescindere da tale adempimento in ragione della sopravvenuta carenza di interesse.
Norme richiamate
La disposizione è richiamata quale base per la presentazione diretta del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
È richiamato in relazione al nulla osta al lavoro subordinato e alla documentazione attestante la verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale.
È richiamato in relazione alla documentazione concernente la partecipazione e il completamento di un corso di formazione professionale e civico-linguistica.
È richiamato quale fonte regolatrice della procedura relativa al nulla osta al lavoro subordinato.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario, la sopravvenienza di una nuova occupazione del ricorrente può determinare il venir meno dell'interesse attuale alla decisione sull'impugnazione della revoca di un precedente nulla osta al lavoro subordinato, quando la nuova situazione lavorativa rende non più necessaria la tutela richiesta.
- La sopravvenuta carenza di interesse consente al Consiglio di Stato di dichiarare l'improcedibilità del ricorso senza esaminare i motivi di impugnazione e la domanda cautelare.
- Quando il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il Collegio può prescindere dall'acquisizione o dall'esame della relazione istruttoria ministeriale, ove tale adempimento non sia più necessario ai fini della decisione.
Revoca del nulla osta al lavoro subordinato e sopravvenuta carenza di interesse
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, proposto da un lavoratore straniero contro la Prefettura di Napoli e il Ministero dell'Interno, per l'annullamento della revoca del nulla osta al lavoro subordinato identificato con l'istanza P-NA/L/N/2024/228048.
Premesse e svolgimento della procedura
Il datore di lavoro aveva presentato allo Sportello unico per l'immigrazione di Napoli una richiesta di nulla osta al lavoro subordinato ai sensi degli artt. 22 e 23 del d.lgs. 286/1998 e dell'art. 31 del d.P.R. 394/1999. Il nulla osta era stato rilasciato il 10 agosto 2024 e aveva consentito al lavoratore di ottenere il visto d'ingresso e di entrare regolarmente in Italia il 13 novembre 2024.
Il ricorrente aveva successivamente chiesto la convocazione presso lo Sportello unico per l'immigrazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno. A seguito di una diffida e di una richiesta di accesso agli atti presentate tramite il proprio difensore, la Prefettura aveva trasmesso parte della documentazione relativa alla procedura.
Provvedimento impugnato
In luogo della convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, la Prefettura aveva notificato il 12 giugno 2025 un preavviso di revoca del nulla osta. Il successivo provvedimento di revoca, notificato il 10 luglio 2025, era fondato sulla mancata presentazione di documenti riguardanti:
- i documenti di riconoscimento del datore di lavoro;
- la cessione di fabbricato per ospitalità;
- il certificato di idoneità alloggiativa o la relativa ricevuta;
- l'asseverazione prevista dall'art. 44 del decreto-legge n. 73/2022;
- la verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del d.lgs. 286/1998;
- la partecipazione e il completamento del corso di formazione professionale e civico-linguistica previsto dall'art. 23, comma 2-bis, del d.lgs. 286/1998.
Il ricorrente ha sostenuto di non avere mai ricevuto l'invito alla convocazione per il rilascio del modello 209 e la sottoscrizione del contratto di soggiorno, deducendo plurimi motivi di illegittimità della revoca.
Sopravvenuta nuova occupazione
Nelle more del procedimento il ricorrente ha trovato una nuova occupazione come colf presso una diversa datrice di lavoro, come risultante dalla denuncia di rapporto di lavoro domestico.
Valutazioni del Consiglio di Stato
Il Collegio ha rilevato che agli atti mancava la relazione del Ministro dell'Interno e che era presente soltanto la relazione della Prefettura di Napoli. Tuttavia, ha ritenuto di poter prescindere dalla relazione istruttoria ministeriale in ragione della sopravvenuta nuova occupazione.
Secondo il parere, tale sopravvenienza ha fatto venir meno l'interesse attuale del ricorrente alla decisione sull'impugnazione della revoca del precedente nulla osta. Non sono stati quindi esaminati i motivi di ricorso né l'istanza cautelare.
Conclusione
La Sezione Prima ha espresso il parere che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
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