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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23909/2025 del 26/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un soggetto aveva convenuto in giudizio il Ministero della Salute chiedendo il risarcimento dei danni asseritamente derivati da epatite virale HBV contratta a seguito di emotrasfusioni effettuate nel 1992 presso un ospedale pubblico. Il Tribunale aveva accolto integralmente la domanda liquidando il danno in euro 104.853,00 oltre interessi, ma aveva rigettato la richiesta del Ministero di scomputare quanto eventualmente dovuto a titolo di indennizzo ex legge n. 210 del 1992 per mancanza di prova della percezione dell'indennizzo. In appello il Ministero aveva dedotto che la documentazione relativa al riconoscimento dell'indennizzo, formatasi dopo la sentenza di primo grado, dovesse essere valutata e che comunque fosse necessario applicare la compensatio lucri cum damno tra risarcimento e indennizzo. La Corte d'appello aveva rigettato l'impugnazione ritenendo preclusa la produzione documentale e comunque generica la documentazione. In cassazione il Ministero ha denunciato violazione degli artt. 2, comma 2, l. n. 210/1992, 2043, 2056 e ss., 2041, 2697 c.c., 115, 116, 183, 213, 345, comma 2, 2909 e 329 c.p.c., sostenendo che l'indennizzo riconosciuto o da riconoscere doveva essere sottratto dal risarcimento e che il giudice avrebbe dovuto attivare i poteri officiosi per verificarne l'esatto ammontare.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso del Ministero. Ha richiamato la giurisprudenza più recente secondo cui, nelle controversie risarcitorie da emotrasfusioni infette, l'attore che ammetta o non contesti di avere percepito l'indennizzo previsto dalla legge n. 210 del 1992 ha l'onere di provarne l'ammontare, poiché il diritto al risarcimento sussiste solo per la parte eccedente l'indennizzo. Ha inoltre ribadito che la compensatio lucri cum damno è rilevabile d'ufficio e che il giudice può avvalersi dei poteri officiosi di acquisizione/sollecitazione presso gli uffici competenti, non potendo omettere immotivatamente tali verifiche quando la percezione dell'indennizzo risulti ammessa o comunque accertata nella sua esistenza. Poiché erano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 2, L. n. 210/1992

    il risarcimento del danno va coordinato con l'indennizzo previsto dalla legge, nel senso che il diritto risarcitorio opera solo per la parte eccedente l'indennizzo riconosciuto o percepito

  • art. 2043 c.c.

    richiamato quale base della domanda risarcitoria da fatto illecito

  • art. 2056 c.c.

    richiamato per la liquidazione del danno risarcibile

  • art. 2041 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso con riferimento alla necessità di evitare indebite locupletazioni

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per la ripartizione dell'onere della prova sull'ammontare dell'indennizzo

  • art. 115 c.p.c.

    invocato nel motivo di ricorso in tema di valutazione delle prove

  • art. 116 c.p.c.

    invocato nel motivo di ricorso in tema di valutazione delle prove

  • art. 183 c.p.c.

    invocato nel motivo di ricorso per le attività istruttorie e processuali in primo grado

  • art. 213 c.p.c.

    richiamato per i poteri di acquisizione di informazioni da pubbliche amministrazioni

  • art. 345, comma 2, c.p.c.

    richiamato in relazione alla produzione documentale in appello

  • art. 2909 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso

  • art. 329 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    utilizzato per la cassazione con rinvio quando sono necessari ulteriori accertamenti di fatto

Massime di principio

  • Nelle azioni risarcitorie per danni da emotrasfusioni infette, l'eventuale indennizzo percepito o riconosciuto ai sensi della legge n. 210/1992 deve essere detratto dal risarcimento, poiché il credito risarcitorio sussiste solo per l'eventuale eccedenza.
  • Quando la parte ammette o non contesta la percezione dell'indennizzo, grava su di essa l'onere di provarne l'ammontare, se l'importo non è già determinato o comunque determinabile dagli atti.
  • La compensatio lucri cum damno è rilevabile d'ufficio dal giudice, che può e, quando occorra per evitare un indebito arricchimento, deve attivare i poteri officiosi di acquisizione o sollecitazione presso gli uffici competenti per verificare l'esatto importo dell'indennizzo.
  • Se la decisione di merito non ha correttamente verificato l'esistenza e l'ammontare dell'indennizzo rilevante ai fini della detrazione, la sentenza va cassata con rinvio per i necessari accertamenti di fatto.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità medicaProveImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomateriePerdita di chanceRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaCompensatio lucri cum damnoNesso di causalità

Testo integrale

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