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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28786/2024 del 08/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce da un preliminare di compravendita immobiliare del 30.7.2014, con termine essenziale per il definitivo fissato al 31.8.2014 e con previsione di caparra/acconto di euro 8.000 e di una penale di pari importo in caso di mancata stipula. I promittenti venditori opposero il decreto ingiuntivo ottenuto dal promissario acquirente per euro 16.000, sostenendo che il preliminare si fosse risolto per scadenza del termine essenziale e, comunque, che essi avessero legittimamente receduto. Chiamarono inoltre in causa il mediatore, chiedendone la manleva. Il Tribunale accolse in parte le pretese dell'acquirente e condannò i venditori e il mediatore. In appello, il mediatore ottenne la riforma della condanna a suo carico, mentre fu confermata la condanna dei venditori nei rapporti con l'acquirente. In cassazione i venditori dedussero: 1) violazione degli artt. 1385 e 1454 c.c., sostenendo che la domanda dell'acquirente di risoluzione e risarcimento avrebbe precluso il successivo esercizio del recesso ex caparra confirmatoria e che le due tutele non sarebbero sovrapponibili; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c., perché la Corte d'appello avrebbe attribuito al promissario acquirente il doppio della caparra pur in difetto di specifica domanda, avendo costui chiesto solo risoluzione e penale contrattuale. La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito tali censure perché ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso: nel ricorso era stata dichiarata la notificazione della sentenza impugnata, ma non era stata depositata, nei termini di legge, la copia notificata della decisione con la relata. La Corte ha richiamato il consolidato principio secondo cui, quando il ricorrente alleghi la notificazione della sentenza, il deposito della copia notificata è onere essenziale e la sua mancanza comporta improcedibilità, salvo che il documento sia già nella disponibilità del giudice o venga prodotto tempestivamente nei termini consentiti. Ha escluso che potessero valere la mancata contestazione dei controricorrenti, la richiesta di acquisizione del fascicolo d'ufficio o la disciplina peculiare delle notifiche telematiche, poiché nel caso concreto mancava del tutto la copia notificata. Ha quindi dichiarato improcedibile il ricorso, condannando i ricorrenti alle spese, alla somma ex art. 96 c.p.c. in favore di ciascun controricorrente e all'ulteriore importo in favore della Cassa delle ammende, oltre al contributo unificato aggiuntivo se dovuto.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato improcedibile senza esame dei motivi. La Corte ha ritenuto che, poiché la sentenza d'appello era stata indicata come notificata, era indispensabile il deposito della copia notificata con relata entro il termine di legge; tale deposito non era avvenuto. Ne è derivata la soccombenza dei ricorrenti, con condanna alle spese in favore di ciascun controricorrente, distrazione delle spese in favore del difensore del medesimo controricorrente Spenga, applicazione della condanna aggravata ex art. 96 c.p.c. e statuizione sull'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1385 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la disciplina della caparra confirmatoria e del recesso; la Corte non entra nel merito della sua applicazione per l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 1454 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla diffida ad adempiere e alla risoluzione; non applicato nel merito perché il ricorso è dichiarato improcedibile.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per lamentare ultrapetizione; la censura non è esaminata per improcedibilità.

  • art. 325 c.p.c.

    Usato per il computo del termine breve di impugnazione dalla pubblicazione della sentenza notificata.

  • art. 369 c.p.c.

    La Corte ribadisce che il deposito della copia notificata della sentenza, quando la notificazione sia allegata o risulti, è onere della parte ricorrente a pena di improcedibilità.

  • art. 372 c.p.c.

    È possibile depositare separatamente il documento mancante entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c., non oltre.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la proposta di definizione accelerata e per le conseguenze processuali in caso di decisione conforme alla proposta.

  • art. 96 c.p.c.

    Applicato per la condanna della parte ricorrente a una somma equitativa in favore di ciascun controricorrente e per la somma ulteriore in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente per cassazione dichiara che la sentenza impugnata gli è stata notificata, il deposito della copia notificata con la relata è un onere processuale essenziale, il cui mancato assolvimento comporta l'improcedibilità del ricorso.
  • L'improcedibilità può essere evitata solo se il documento mancante viene comunque depositato nei termini processuali consentiti oppure se esso è già nella disponibilità della Corte perché prodotto dalla controparte o acquisito ritualmente; non sono sufficienti la mera non contestazione della controparte o la richiesta di acquisizione del fascicolo d'ufficio.
  • In tema di ricorso per cassazione, il giudice di legittimità verifica d'ufficio il rispetto del termine breve quando dalla stessa impugnazione emerga che la sentenza era stata notificata; la tutela della cosa giudicata formale prevale su ogni diversa allegazione difensiva delle parti.
  • La disciplina del deposito della sentenza notificata e della relativa relata non consente di distinguere tra i due documenti ai fini dell'improcedibilità: la mancanza anche di uno solo di essi è sufficiente a determinare la sanzione processuale.
  • La mancata produzione della copia notificata della sentenza impedisce l'esame dei motivi di ricorso, anche quando questi riguardino errori di diritto sostanziale o processuale della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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