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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23398/2025 del 16/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia riguarda i contributi dovuti da un architetto alla Gestione separata INPS per gli anni 2009 e 2010. La Corte d'appello, riformando parzialmente il primo grado, ha rideterminato le somme dovute in misura inferiore a quella pretesa dall'INPS e ha applicato il regime sanzionatorio dell'omissione, anziché quello più grave dell'evasione. Con l'unico motivo di ricorso l'INPS, denunciando violazione o falsa applicazione dell'art. 116, comma 8, lett. a) e b), della L. n. 388/2000, sostiene che la Corte territoriale avrebbe dovuto applicare le sanzioni per evasione e non quelle per omissione. Il resistente è rimasto intimato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la Corte d'appello aveva accertato in fatto che il rapporto contributivo non era stato occultato; tale apprezzamento di merito non è sindacabile in sede di legittimità. Ha inoltre richiamato lo ius superveniens derivante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 55 del 2024, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 12, del D.L. n. 98/2011 nella parte in cui non esclude l'applicazione delle sanzioni civili per omessa iscrizione, per il periodo anteriore alla sua entrata in vigore, nei confronti degli ingegneri e architetti non iscritti a Inarcassa ma iscritti ad altra gestione obbligatoria e tenuti all'iscrizione alla Gestione separata. Nulla è stato disposto sulle spese per mancata difesa dell'intimato; è stato invece dato atto del presupposto per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Il ricorrente ha dedotto una censura di violazione di legge; la Corte ha però rilevato che la doglianza in realtà mirava a rimettere in discussione un accertamento di fatto non rivalutabile in cassazione.

  • art. 116, comma 8, lett. a) e lett. b), L. n. 388/2000

    È la norma invocata per sostenere l'applicazione delle sanzioni civili per evasione anziché per omissione nei rapporti contributivi previdenziali.

  • art. 18, comma 12, D.L. n. 98/2011

    La Corte richiama la declaratoria di illegittimità costituzionale parziale, che esonera gli ingegneri e architetti nella situazione descritta dal pagamento delle sanzioni civili per omessa iscrizione per il periodo anteriore all'entrata in vigore della norma.

  • art. 21, L. n. 6/1981

    È il riferimento normativo per la posizione degli ingegneri e architetti iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria, richiamato dalla pronuncia della Corte costituzionale.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    È richiamato come parametro per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • art. 116, comma 8, lett. a) e lett. b), della legge n. 388 del 2000

    La Corte non entra nel merito dell'interpretazione della disposizione, perché reputa inammissibile la censura per la sua attinenza ad un accertamento di fatto.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito riesaminare un accertamento di merito, come quello relativo all'occultamento o meno del rapporto contributivo, se la censura è formalmente veicolata come violazione di legge ma mira in sostanza a ottenere una nuova valutazione del fatto.
  • La distinzione tra sanzioni per omissione e sanzioni per evasione in materia contributiva dipende dall'effettivo occultamento del rapporto o della posizione contributiva, accertamento rimesso al giudice di merito.
  • Lo ius superveniens e le pronunce di incostituzionalità devono essere considerati anche nel giudizio di legittimità quando incidono sulla disciplina delle sanzioni applicabili al rapporto dedotto in giudizio.
  • In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso e di mancata costituzione dell'intimato, può non farsi luogo a statuizione sulle spese; resta ferma la verifica dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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