Cassazione Civile, Ordinanza n. 16364/2023 del 08/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società finanziaria)
La controversia
Una società utilizzatrice aveva stipulato un contratto di leasing immobiliare con una società finanziaria del gruppo bancario. Insorta una controversia sulla validità e sugli effetti di alcune clausole del rapporto, la lite era stata devoluta ad arbitri in forza di una clausola compromissoria. Il collegio arbitrale aveva dichiarato la risoluzione del contratto per inadempimento dell’utilizzatrice, ordinando il rilascio del bene e condannandola al pagamento dei canoni scaduti e di un’indennità di occupazione fino alla riconsegna; aveva inoltre accertato il superamento della soglia usuraria degli interessi di mora e disposto la restituzione delle somme indebitamente percepite. La Corte d’appello aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione del lodo, ritenendo valida la clausola compromissoria, non tempestivamente contestata, e reputando gli ulteriori motivi attinenti al merito o comunque infondati. Con il ricorso per cassazione l’utilizzatrice deduceva, in sintesi: 1) violazione delle norme sulla clausola compromissoria e sull’impugnazione del lodo, sostenendo che la lite non fosse compromettibile in arbitri perché concernente profili di usura, norme imperative e inderogabili, nonché per invalidità della clausola per mancata specifica approvazione scritta e mancanza di negoziazione; 2) violazione delle norme sull’impugnazione del lodo per nullità, contraddittorietà e decisione secondo equità, sostenendo che il superamento del tasso soglia avrebbe dovuto essere valutato anche rispetto agli interessi corrispettivi e all’indennità di risoluzione anticipata, questioni asseritamente non devolvibili a decisione equitativa e comunque rilevabili officiosamente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile, per difetto di specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c., la censura con cui si sosteneva di avere già sollevato davanti agli arbitri l’eccezione di radicale non compromettibilità e l’inefficacia della clausola compromissoria; nel merito ha affermato che la controversia sull’usurarietà degli interessi dovuti in base al leasing e sulla restituzione delle somme versate attiene a diritti disponibili e può essere deferita agli arbitri, anche se la disciplina sostanziale è imperativa o il contratto sia dedotto come nullo. Ha poi respinto il secondo motivo, confermando che la verifica dell’usura deve essere compiuta separando le diverse componenti del costo del credito, con esclusione del cumulo tra interessi corrispettivi e moratori e, per analogia funzionale, tra interessi moratori e indennità/penale per risoluzione o estinzione anticipata. Ha escluso altresì la contraddittorietà delle statuizioni arbitrali. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato per la disciplina della clausola compromissoria e della devoluzione della lite agli arbitri.
Richiamato come norma sull’impugnazione del lodo arbitrale e sui relativi motivi di nullità.
art. 829, primo comma, n. 1, c.p.c.
Invocato dalla ricorrente per contestare la validità/efficacia della convenzione arbitrale.
art. 829, primo e terzo comma, nn. 11 e 12, c.p.c.
Richiamato per dedurre contraddittorietà del lodo e violazioni rilevanti ai fini dell’impugnazione.
Usato dalla Corte per chiarire che la nullità del titolo non impedisce, di per sé, la devoluzione agli arbitri della controversia sulla sua validità e sulle conseguenze economiche, né l’eventuale transazione o definizione della lite sulla base di quel titolo.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la mancata specifica approvazione della clausola compromissoria.
Richiamato dalla ricorrente per la formazione del consenso su condizioni generali e clausole predisposte.
art. 33, comma 2, d.lgs. n. 306 del 2005
Richiamato dalla ricorrente quale norma a sostegno dell’inderogabilità delle regole invocate; il testo della sentenza non ne approfondisce il contenuto.
Richiamato nel secondo motivo in relazione alla disciplina degli interessi e alle conseguenze dell’usura.
Richiamato con riferimento alla pattuizione di interessi usurari e al rilievo anche penalistico della materia.
Richiamato insieme alla normativa antiusura per il calcolo del tasso soglia e la verifica dell’usurarietà.
Richiamato per il previo procedimento tecnico-preventivo nel quale era stata affrontata la questione della giurisdizione/compromettibilità.
Utilizzato per dichiarare inammissibile la censura aspecifica priva di puntuale indicazione di dove e come fosse stata dedotta la questione nel giudizio arbitrale.
Richiamato solo nel dispositivo finale in relazione al contributo unificato; dal testo disponibile non emerge ulteriore contenuto decisorio.
Massime di principio
- La controversia relativa all’accertamento dell’usurarietà degli interessi pattuiti in un contratto di leasing, con conseguente domanda di restituzione delle somme indebitamente percepite, ha ad oggetto diritti disponibili ed è quindi compromettibile in arbitri; la deduzione della nullità del contratto incide sul merito della pretesa e non esclude di per sé la competenza arbitrale.
- L’inderogabilità delle norme che disciplinano il tasso d’interesse e sanzionano l’usura non impedisce la devoluzione della lite agli arbitri, i quali sono tenuti ad applicare tali norme nella decisione.
- La nullità del titolo o del contratto da cui origina la controversia non sottrae automaticamente la lite alla clausola compromissoria; l’illiceità del rapporto si traduce semmai in un possibile vizio del lodo censurabile con l’impugnazione prevista dall’art. 829 c.p.c.
- Ai fini della verifica dell’usura occorre distinguere le diverse componenti del costo del credito e non è consentito un cumulo materiale tra voci aventi funzione diversa, come interessi corrispettivi e interessi moratori.
- Per analogia funzionale, non possono essere cumulati ai fini del tasso soglia gli interessi moratori e l’indennità o clausola penale dovuta per risoluzione o estinzione anticipata del rapporto, poiché perseguono funzioni diverse.
- In sede di ricorso per cassazione, la deduzione di una questione già sollevata in un precedente giudizio deve essere specificamente localizzata e riprodotta; in difetto, la censura è inammissibile per violazione dell’onere di specificità ex art. 366, n. 6, c.p.c.
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