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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26896/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La società ha impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame di Potenza del 14/11/2024 che aveva rigettato l'istanza di riesame contro la convalida del sequestro preventivo d'urgenza disposto e convalidato dal G.I.P. I reati contestati riguardavano, tra l'altro, violazioni tributarie (art. 2 d.lgs. n.74/2000) e profili di responsabilità amministrativa da reato della società (d.lgs. n.231/2001). Il ricorso per cassazione si articolava in due motivi: (1) violazione del principio di bis in idem cautelare, sostenendo che un precedente provvedimento del Tribunale del riesame del 10/10/2024 aveva annullato il sequestro e disposto la restituzione, rendendo improponibile un nuovo sequestro; (2) difetto di motivazione sul periculum in mora relativo al nuovo sequestro, ovvero mancata indicazione dei concreti elementi che giustificano l'urgenza e il rischio di dispersione patrimoniale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto infondato l'assunto della ricorrente: il precedente annullamento era dovuto a vizi formali (mancanza di motivazione sul periculum in mora) e non a un giudizio di merito che impedisse un nuovo sequestro; la giurisprudenza recente conferma che un vizio formale non determina preclusione cautelare. Sul secondo motivo la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile perché il Tribunale del riesame aveva dato motivazione chiara ed esaustiva: ha richiamato l'esistenza di un complesso meccanismo fraudolento da 45 milioni di euro, il ricorso a cartiere amministrate da prestanomi con legami con la criminalità organizzata, il ruolo della ricorrente come tra le principali beneficiarie e l'evasione IVA contestata (177.017,37 euro); nonostante l'incapienza patrimoniale della società, la gravità del fatto e gli elementi emersi giustificavano il periculum in mora. Pertanto l'ordinanza impugnata è stata confermata e il ricorso respinto.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen. (cpv)

    Indicata come norma riferita alla partecipazione/concorso nei reati contestati; utilizzata nella descrizione delle condotte penali imputate agli indagati e al legale rappresentante.

  • art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma penale tributaria contestata (reati tributari); la sentenza si riferisce a contestazioni per evasione IVA rivolte sia al legale rappresentante sia alla società.

  • art. 5, lett. a), d.lgs. n. 231 del 2001

    Richiamata in relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per reati tributari, come parametro per la contestazione alla società.

  • art. 25‑quinquiesdecies, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 231 del 2001

    Ulteriore richiamo alla disciplina della responsabilità amministrativa degli enti per specifiche fattispecie di reato richiamate nella contestazione alla società.

  • art. 321, comma 2, cod. proc. pen.

    Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere motivazione concisa anche in ordine al periculum in mora, collegandolo alla necessità di anticipare gli effetti della confisca prima della definizione del giudizio.

  • art. 240 cod. pen.

    Richiamato quale titolo della confisca cui il sequestro era finalizzato; la motivazione del sequestro deve giustificare l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca.

  • art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione ai vizi di motivazione del provvedimento impugnato (mancata motivazione sul periculum in mora).

  • art. 309, comma 9, cod. proc. pen.

    Norma che regola la motivazione del decreto di sequestro preventivo; la sua violazione per omissione della motivazione del periculum in mora può comportare nullità del provvedimento.

  • art. 324, comma 7, cod. proc. pen.

    Richiamata in tema di impugnazioni cautelari reali e di nullità del decreto di sequestro per mancanza della motivazione sul periculum in mora.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Limiti della cognizione del giudice di legittimità nelle impugnazioni cautelari reali: la Corte di Cassazione valuta la legittimità ma non sostituisce il giudizio di merito sulla motivazione, salvo vizio di legge.

  • Cass. Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021 (Ellade)

    Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021

    Principio secondo cui il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere una concisa motivazione sul periculum in mora rapportata alla necessità dell'anticipazione della confisca.

  • Cass. Sez. 3, n. 23400 del 14/02/2024 (Urbani)

    Sez. 3, n. 23400 del 14/02/2024

    Giurisprudenza richiamata a conferma che un vizio di motivazione formale sul periculum in mora non determina una preclusione assoluta all'adozione di un nuovo sequestro.

  • Cass. Sez. 3, n. 3038 del 14/11/2023, dep. 2024 (Emme Ci Tex)

    Sez. 3, n. 3038 del 14/11/2023, dep. 2024

    Conferma che il tribunale del riesame non può integrare una motivazione del decreto di sequestro completamente mancante in punto periculum in mora (che configura nullità), ma può valorizzare condotte successive emergenti dalle indagini per giustificare un nuovo provvedimento.

Massime di principio

  • Un annullamento del sequestro basato su vizi formali (es. mancanza della motivazione sul periculum in mora) non impedisce automaticamente l'adozione di un nuovo sequestro se il nuovo provvedimento corregge i vizi e fornisce motivazione concreta.
  • Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve sempre contenere una motivazione, seppure concisa, sul periculum in mora, collegata alla necessità di anticipare l'effetto ablativo rispetto al giudizio.
  • Se la motivazione sul periculum in mora è del tutto mancante il decreto originario è soggetto a nullità e non può essere 'integrato' dal tribunale del riesame; tuttavia il tribunale può comunque valutare elementi successivi e adottare un nuovo provvedimento adeguatamente motivato.
  • La gravità del fatto, la sistematicità del meccanismo fraudolento, il ricorso a prestanomi e l'esistenza di legami con la criminalità organizzata sono indici che possono legittimare il periculum in mora anche quando il patrimonio sociale risulti incapiente.
  • In sede di legittimità la valutazione sulla adeguatezza e sufficienza della motivazione è circoscritta: l'annullamento richiede violazioni di legge o vizi di motivazione macroscopici, mentre le apprezzamenti di fatto e della valutazione probatoria restano di norma in capo al giudice di merito.

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