Cassazione Penale, Sentenza n. 12465/2024 del 27/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha aggravato la misura degli arresti domiciliari in carcere per presunte violazioni del divieto di comunicare con persone non conviventi. Si contestava che l'annotazione di polizia giudiziaria del 31/10/2023 non provasse contatti tra Parisi e i due nipoti (Antonio e Luciano Pentassuglia) e che le dichiarazioni rese successivamente ai difensori ai sensi dell'art. 391 bis c.p.p. escludevano l'incontro. Si deduceva inoltre che la precedente segnalata violazione del 3/08/2023 non era stata valutata correttamente e che, in ogni caso, un eventuale colloquio con i nipoti non dimostrerebbe l'inidoneità della misura domiciliare a prevenire il pericolo di reiterazione.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto utilizzabili, nel procedimento incidentale cautelare, le annotazioni della polizia giudiziaria contenenti dichiarazioni di persone informate sui fatti anche se non verbalizzate formalmente, e ha confermato la valutazione del Tribunale secondo cui le dichiarazioni rese ai difensori erano in contrasto con quanto riferito immediatamente agli operanti. Ha inoltre ritenuto congrua la valutazione della reiterazione delle violazioni (3 agosto e 31 ottobre 2023) quale elemento indicativo di indifferenza alle prescrizioni e di inadeguatezza della misura domiciliare, giustificando l'aggravamento ai sensi dell'art. 276 c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
norma di rinvio per l'intervento del Tribunale in sede di riesame/impugnazione degli atti cautelari; applicata per il gravame sull'ordinanza
art. 284, comma 2, cod. proc. pen.
previsione del divieto di comunicare con persone diverse dai conviventi quale prescrizione della misura degli arresti domiciliari oggetto di violazione
art. 276, comma 1, cod. proc. pen.
attribuisce al giudice potere discrezionale di aggravare la misura valutando entità, motivi e circostanze della violazione; fondamentale per giustificare la sostituzione della misura
art. 276, comma 1-ter, cod. proc. pen.
norma che disciplina l'allontanamento ingiustificato dall'abitazione con aggravamento obbligatorio salvo violazioni lievi; esclusa dal caso concreto in quanto non rilevante per il divieto di comunicare
norma sulle informazioni rese al difensore dal soggetto sentito; la Corte ha comunque ritenuto che tali dichiarazioni possono essere confrontate con annotazioni di PG e valutate dal giudice di merito
art. 357 cod. proc. pen. (comma 1 e comma 2 lett. c)
regole sulla tenuta delle annotazioni di polizia giudiziaria: la PG può annotare anche sommariamente le attività e tali annotazioni sono utilizzabili nel giudizio cautelare incidentale
art. 195, comma 4, cod. proc. pen.
divieto di testimonianza de relato in dibattimento non ostacola l'utilizzo delle dichiarazioni annotate dalla PG ai fini di misure cautelari
art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
riferimento alla fattispecie di reato per cui Parisi era indagato/condannato; rilevanza della natura del reato (stupefacenti) ai fini della valutazione cautelare
art. 81, comma 2 e art. 110 cod. pen.
richiamati come articoli sostanziali connessi all'imputazione; contestazione per partecipazione e concorso di persone nel reato
Massime di principio
- Nel procedimento incidentale per aggravamento della misura cautelare il giudice valuta discrezionalmente entità, motivi e circostanze della violazione (art. 276, comma 1 c.p.p.); non è richiesto l'aggravamento obbligatorio salvo il caso di allontanamento ingiustificato disciplinato dall'art. 276, comma 1-ter.
- Le annotazioni della polizia giudiziaria, comprese dichiarazioni spontanee o sommarie di persone informate sui fatti non verbalizzate formalmente, sono utilizzabili e valutabili nel giudizio cautelare incidentale; la loro utilizzabilità non è esclusa dal divieto di testimonianza de relato in dibattimento.
- Contrasti tra dichiarazioni rese immediatamente agli operanti e dichiarazioni successive rese al difensore possono essere valutati dal giudice di merito; la Cassazione non rifa la valutazione probatoria se la motivazione è congrua e logica.
- La reiterazione di violazioni a breve distanza temporale può essere ritenuta significativa della sopravvenuta inadeguatezza della misura domiciliare e giustificare l'aggravamento, specie se le persone con cui si è avuto contatto hanno precedenti rilevanti rispetto al tipo di reato per cui si procede.
- La difesa può eccepire carenze probatorie o alternative interpretazioni; tuttavia in sede di legittimità è sindacabile principalmente il rispetto delle regole di diritto e la logicità/congruità della motivazione, non la rivalutazione dei fatti.
- Per contestare efficacemente un aggravamento cautelare è utile dimostrare l'assenza di contatti materiali o che l'episodio non incide sulle esigenze cautelari (es. prova che l'incontro era del tutto occasionale e non direttamente collegato a condotte illecite), nonché criticare la logica della valutazione di reiterazione.
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