Cassazione Civile, Ordinanza n. 23076/2023 del 28/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
A seguito di processo verbale di constatazione, l'amministrazione finanziaria aveva emesso avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2011 recuperando a tassazione la ritenuta non operata sui dividendi corrisposti dalla società italiana alla propria controllante olandese. Secondo l'Ufficio, la società olandese era una mera interposta fittizia, priva di mezzi e personale, utilizzata per rendere applicabile l'esenzione dalla ritenuta prevista dalla disciplina sui dividendi intragruppo. La società aveva impugnato l'atto e aveva ottenuto accoglimento nei gradi di merito. In cassazione l'Agenzia deduceva un unico motivo per violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. e dell'art. 27-bis, commi 3 e 5, d.P.R. n. 600/1973. Prima della decisione, la controricorrente depositava istanza di definizione agevolata ex L. n. 197/2022, con prova del pagamento del 5% del valore della controversia e della domanda presentata nei termini.
La decisione
La Corte non è entrata nel merito del motivo di ricorso, perché ha rilevato la tempestiva presentazione da parte della società contribuente della domanda di definizione agevolata della lite fiscale e del relativo versamento, in una controversia pendente in Cassazione con precedente soccombenza dell'Agenzia nei gradi di merito. Ha quindi dichiarato l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 1, commi 197 e 198, L. n. 197/2022. Le spese sono rimaste a carico della parte che le aveva anticipate.
Norme richiamate
art. 27, comma 3, d.P.R. n. 600/1973
norma richiamata dall'Ufficio come base del recupero a tassazione della ritenuta sui dividendi corrisposti dalla società italiana alla controllante estera
richiamato come norma sulla ripartizione dell'onere della prova nel motivo di ricorso
richiamato come norma sulle presunzioni semplici nel motivo di ricorso
art. 27-bis, commi 3 e 5, d.P.R. n. 600/1973
richiamato come disciplina dell'esenzione/agevolazione invocata dalla contribuente e contestata dall'Agenzia
art. 1, comma 186, L. n. 197/2022
"Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia"
la Corte lo richiama per descrivere l'ambito oggettivo della definizione agevolata delle liti tributarie
art. 1, comma 190, L. n. 197/2022
"Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di cassazione, per le quali la competente Agenzia fiscale risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia"
la Corte lo utilizza per affermare che, nel caso concreto, era consentita la definizione con il pagamento del 5% del valore della lite
art. 1, comma 197, L. n. 197/2022
"Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata"
la Corte evidenzia che il deposito della domanda e del pagamento entro il termine previsto è condizione per la sospensione e poi per l'estinzione
art. 1, comma 198, L. n. 197/2022
"Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate"
la Corte applica direttamente la disposizione e dichiara l'estinzione del processo, lasciando le spese a carico di chi le ha anticipate
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie pendenti in cassazione, la tempestiva domanda di definizione agevolata accompagnata dal versamento dell'importo dovuto determina l'estinzione del processo quando ricorrono i presupposti normativi previsti dalla legge speciale sopravvenuta.
- Quando il contribuente dimostra il deposito nei termini della domanda di definizione e della prova del pagamento, il giudice deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti formali e sostanziali della sanatoria, senza decidere il merito del ricorso originario.
- Nei giudizi definiti mediante procedura agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la previsione espressa della disciplina speciale.
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