Sentenza del 05/06/2020 n. 10683 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda gli atti di contestazione delle sanzioni relativi agli anni 2007 e 2008, emessi per omessa comunicazione della variazione dell’officina elettrica, dichiarazioni di consumo infedeli e conseguente omesso versamento delle imposte sull’energia elettrica. La società produceva e acquistava energia nel comprensorio di M., ma l’energia era consumata da soggetti diversi in base a contratti di servizi. L’Agenzia riteneva che i consumi dei diversi soggetti non potessero essere cumulati per superare la soglia mensile di 1.200.000 kWh richiesta per l’esenzione dall’accisa e dalle addizionali provinciali. Dopo il rigetto dell’impugnazione in primo grado, la Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello, escludendo che ricorressero i presupposti sostanziali dell’esenzione, ma annullando le sanzioni per obiettiva incertezza normativa. L’Agenzia ha censurato quest’ultima conclusione; la società ha formulato undici motivi incidentali condizionati.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso principale dell’Agenzia: la desuetudine o imprecisione del lessico legislativo, da sola, non dimostra un’incertezza normativa oggettiva inevitabile. Nel caso concreto la società aveva già chiesto nel 2000 e nel 2001 chiarimenti sul cumulo dei consumi e l’Agenzia, con nota del 14 novembre 2011, aveva escluso tale possibilità; inoltre, la giurisprudenza aveva stabilito che, in presenza di più aziende nello stesso sito, l’esenzione si calcola separatamente per ciascun soggetto, principio già applicato anche alla contribuente. La Corte ha quindi cassato la sentenza e rinviato alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese e per l’esame delle questioni rimaste assorbite. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato inammissibile; per esso è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002. La Cassazione non ha deciso definitivamente la debenza delle sanzioni, demandando al giudice di rinvio le questioni assorbite.
Norme richiamate
Art. 52, comma 3, lettera f), del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504
Nel caso descritto, la soglia utile per l’esenzione non può essere raggiunta sommando i consumi riferibili a soggetti giuridici distinti: l’esenzione va verificata separatamente per ciascun soggetto.
Art. 6, comma 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Questa Corte ha avuto più occasioni per stabilire che, in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, sussiste incertezza normativa oggettiva, causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria, quando è ravvisabile una condizione di inevitabile incertezza su contenuto, oggetto e destinatari della norma tributaria, riferita, non già ad un generico contribuente, né a quei contribuenti che, per loro perizia professionale, siano capaci di interpretazione normativa qualificata e neppure all'Ufficio finanziario, ma al giudice, unico soggetto dell'ordinamento a cui è attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione.
L’esimente richiede un’incertezza oggettiva e inevitabile sulla norma, valutata dal giudice; non basta che il contribuente trovi la disciplina poco chiara. Spetta inoltre al contribuente allegare gli elementi che giustificano l’esenzione. Nel caso concreto, precedenti chiarimenti amministrativi e un orientamento giurisprudenziale consolidato escludevano l’incertezza.
Art. 8 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La disposizione è stata invocata dall’Agenzia insieme alle norme sull’accisa e sulle sanzioni, ma la decisione non ne formula un’interpretazione autonoma; la Corte ha escluso in concreto i presupposti dell’incertezza normativa che avrebbe giustificato la non punibilità.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha dichiarato sussistenti i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato in relazione al ricorso incidentale dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- Quando un’agevolazione fiscale dipende da una soglia di consumo riferita a un’utenza, non si possono sommare automaticamente i consumi di soggetti giuridici distinti solo perché operano nello stesso sito o fanno parte dello stesso gruppo: occorre verificare a chi siano effettivamente riferibili i consumi secondo la disciplina applicabile.
- L’esimente per obiettiva incertezza normativa non deriva dalla sola formulazione imprecisa o datata della legge. Occorre un’incertezza oggettiva, inevitabile e non superabile attraverso l’interpretazione della norma, valutata dal giudice anche alla luce di prassi amministrativa e precedenti giurisprudenziali.
- Il contribuente che invoca l’incertezza normativa deve allegare fatti ed elementi concreti a sostegno dell’esimente. Chiarimenti amministrativi già ricevuti e un orientamento giurisprudenziale consolidato possono escludere che l’incertezza fosse inevitabile.
- Se la Cassazione accoglie il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale condizionato, le questioni incidentali rimaste assorbite possono essere esaminate dal giudice di rinvio quando siano state riproposte; il rinvio può comprendere anche la decisione sulle spese.
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