Cassazione Penale, Sentenza n. 48327/2023 del 04/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Pandolfini impugnava la sentenza con cui la Corte d'appello di Palermo aveva elevato la pena per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990. In sede di esecuzione impugnava poi la sentenza di questa Corte per aver ricevuto l'avviso dell'udienza della Corte di cassazione notificato al difensore sbagliato (avv. Vincenzo Giambruno anziché l'avv. Vitale Giambruno), chiedendo dichiarazione di nullità degli atti e scarcerazione; nel ricorso per cassazione censurava altresì la regolarità della notificazione del decreto di citazione per appello (art. 161, comma 4, cod. proc. pen.) e il diniego delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.).
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso straordinario per errore di fatto e ha revocato la precedente sentenza n. 3310/2022 della Sesta sezione penale per la svista nella notificazione dell'avviso all'avvocato errato. Procedendo poi nel merito (fase rescissoria), ha esaminato il ricorso per cassazione di Pandolfini: ha rigettato il primo motivo sulla presunta nullità assoluta della notificazione del decreto di citazione per appello, qualificandola come nullità a regime intermedio (non idonea ad inibire la conoscenza effettiva trattandosi di notificazione al difensore) e rimasta inespugnata per decadenza non essendo stata dedotta in appello; ha respinto anche il motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche, ritenendo congrua la valutazione della Corte d'appello che aveva escluso la credibilità della confessione e mancata emersione di elementi positivi per la attenuazione. In conclusione il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sostanziale sulla illecita detenzione/traffico di stupefacenti, cui era ascritta la responsabilità penale dell'imputato
Regola il ricorso straordinario per errore di fatto; la Corte ha ritenuto che l'omessa o errata notificazione dell'avviso all'unico difensore sia deducibile con questo rimedio e comporti la possibilità di revoca del provvedimento viziato
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Stabilisce la notificazione mediante consegna al difensore; la Corte ha precisato che la notificazione al difensore di fiducia è idonea, di norma, a determinare la conoscenza dell'atto e pertanto l'eventuale violazione delle modalità può costituire nullità non assoluta ma intermedia
artt. 178, 179 e 184 cod. proc. pen.
Art. 179 (nullità assolute) rilevate dalla giurisprudenza solo quando l'atto è inidoneo a determinare conoscenza effettiva; altrimenti si applicano le regole di sanatoria (art. 184) o si configura una nullità intermedia deducibile nei gradi e soggetta a decadenza
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Tipologie di motivi di cassazione (violazione di norme di diritto e motivazione illogica o insufficiente) con cui Pandolfini aveva impugnato la sentenza; la Corte ha valutato e respinto tali censure
Disciplina le circostanze attenuanti generiche; la Corte ha richiamato che l'incensuratezza da sola non giustifica la concessione delle attenuanti e che la motivazione deve indicare elementi positivi che giustifichino la maggior meritevolezza
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che autorizza la condanna alle spese processuali: la Corte ha posto a carico del ricorrente le spese del procedimento
Massime di principio
- La notificazione dell'avviso di udienza alla persona sbagliata (difensore diverso da quello di fiducia) può costituire "errore di fatto" deducibile con il ricorso straordinario ex art. 625-bis; la Corte può revocare il provvedimento viziato e procedere direttamente al nuovo giudizio sul ricorso originario
- La notificazione al difensore di fiducia, se effettivamente eseguita, è generalmente considerata idonea a produrre conoscenza dell'atto; le violazioni formali delle modalità di notificazione non sempre comportano nullità assoluta ma spesso una nullità a regime intermedio (sanabile o deducibile nei termini), la quale va tempestivamente eccepita in grado di appello o si perde per decadenza
- Per far valere la nullità della notificazione come causa di annullamento della decisione bisogna documentare l'inidoneità dell'atto a determinare la conoscenza effettiva (es. notifica non giunta al difensore), non basta allegare una semplice irregolarità formale
- La richiesta delle circostanze attenuanti generiche richiede specifica motivazione basata su elementi positivi e non può fondarsi soltanto sull'assenza di precedenti (incensuratezza); confessioni devono risultare credibili e valutate nel contesto probatorio
- In casi di errore di fatto riconosciuto, la Corte di cassazione può scegliere la procedura rescissoria e decidere direttamente la questione di merito senza rinviare a nuova udienza
- Prassi consigliata per la difesa: conservare e produrre traccia documentale delle notificazioni ricevute, verificare tempestivamente la regolarità degli avvisi di udienza e dedurre eventuali nullità nel grado processuale competente per evitare decadenze
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