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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27968/2025 del 21/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (compratore)

La controversia

Un acquirente aveva comprato da una società un autocarro usato con clausola "visto e piaciuto". Subito dopo la consegna, durante il viaggio di ritorno, aveva riscontrato difetti di marcia e li aveva comunicati immediatamente alla venditrice. Successive verifiche avevano accertato danni alla struttura portante del veicolo, non visibili perché occultati da una riverniciatura. L'acquirente aveva chiesto in giudizio la risoluzione del contratto per inadempimento; il Tribunale aveva rigettato la domanda, mentre la Corte d'appello l'aveva accolta, risolvendo la vendita e condannando la venditrice alla restituzione del prezzo e al rimborso delle spese di passaggio di proprietà e del premio assicurativo. La società venditrice ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 2699 e 2700 c.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse illegittimamente superato l'efficacia probatoria del verbale di revisione del veicolo, che attestava l'esito positivo della revisione; 2) violazione dell'art. 1490, comma 2, c.c., deducendo che la clausola "visto e piaciuto" esonerasse dalla garanzia per vizi e che non vi fosse prova della mala fede nell'occultamento dei difetti, nonché che i vizi fossero comunque riconoscibili.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha chiarito che il certificato di revisione fa piena prova solo di quanto direttamente verificato in sede di revisione e della conformità del veicolo ai requisiti tecnici e funzionali controllati, ma non attesta in modo assoluto l'assenza di qualsiasi vizio emerso successivamente; pertanto, la Corte d'appello poteva fondare il proprio convincimento sulle altre prove relative ai difetti effettivamente riscontrati. Sul secondo motivo ha affermato che la clausola "visto e piaciuto" non esonera il venditore dalla garanzia se i vizi sono stati taciuti in mala fede e occultati con un comportamento idoneo a renderli non percepibili, come la riverniciatura accertata nel caso concreto. Ha quindi confermato la statuizione di merito sull'occultamento doloso dei vizi, insindacabile in cassazione perché sorretta da motivazione plausibile e conforme allo standard del più probabile che non. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e al pagamento di somme ex art. 96 c.p.c. e dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2699 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione all'efficacia probatoria dell'atto pubblico; la Corte ha chiarito che l'atto pubblico prova solo i fatti direttamente attestati dall'ufficiale rogante o dal pubblico ufficiale nei limiti del suo contenuto.

  • art. 2700 c.c.

    L'efficacia di piena prova dell'atto pubblico non si estende a un accertamento assoluto dell'assenza di vizi ulteriori del bene, diversi da quelli verificati al momento della revisione.

  • art. 384, comma 4, c.p.c.

    La motivazione della Corte d'appello è stata corretta dalla Cassazione nei termini giuridicamente esatti, pur a fronte di una formulazione non del tutto precisa.

  • art. 1490, comma 2, c.c.

    La clausola di esclusione della garanzia per vizi non opera quando i vizi siano stati taciuti dal venditore in mala fede e occultati al compratore.

  • art. 93, commi 3 e 4, c.p.c.

    Richiamato per la liquidazione delle spese e per la disciplina delle anticipazioni/competenze in relazione alla definizione anticipata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002

    Ha fondato la condanna al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1-bis, d.p.r. 115/2002

    Richiamato quale base del contributo unificato dovuto in relazione al ricorso.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    La Corte ha condannato la ricorrente al pagamento di una somma per responsabilità aggravata in favore della controparte.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    La Corte ha condannato la ricorrente al pagamento di una ulteriore somma a favore della cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il certificato di revisione di un veicolo costituisce prova legale solo dei controlli effettivamente eseguiti e delle verifiche tecniche ivi attestate, ma non vale a escludere in modo assoluto l'esistenza di vizi non emersi in quella sede o successivamente occultati.
  • La clausola di vendita 'visto e piaciuto' non elimina la garanzia per vizi quando il venditore abbia scientemente taciuto o occultato i difetti della cosa; l'esonero opera solo per i vizi riconoscibili e non dolosamente nascosti.
  • L'accertamento del doloso occultamento dei vizi e la valutazione della credibilità delle prove sono apprezzamenti di merito insindacabili in cassazione se sorretti da motivazione plausibile e conforme al criterio del più probabile che non.
  • La prova legale e la prova libera possono riguardare oggetti diversi: l'efficacia probatoria dell'atto pubblico non impedisce al giudice di accertare con altri mezzi fatti ulteriori e diversi rispetto a quelli direttamente documentati nell'atto.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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