Cassazione Penale, Ordinanza n. 01171/2025 del 10/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Civitavecchia, a seguito di riqualificazione dei fatti nel reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. I motivi dedotti riguardavano: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis c.p., con dedotta carenza motivazionale e travisamento del fatto; 2) violazione di legge, mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione all'art. 133 c.p.; 3) violazione di legge e motivazione illogica e apparente in relazione agli artt. 81, comma 2, c.p. e 671 c.p.p. La Corte ha ritenuto i primi due motivi meramente ripetitivi di censure già esaminate e disattese dal giudice di merito, e il terzo motivo generico e fondato su enunciati interpretativi errati.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Disposizione incriminatrice richiamata come titolo del reato dopo la riqualificazione dei fatti; la sentenza di legittimità non entra nel merito della sua applicazione, ma ne presuppone la conferma in appello.
La doglianza sulle circostanze attenuanti generiche è stata ritenuta inammissibile perché riproduttiva di censure già esaminate e correttamente respinte dal giudice di appello.
La censura relativa ai criteri di commisurazione della pena è stata ritenuta inammissibile perché non evidenziava reali vizi motivazionali e si confrontava con una motivazione reputata congrua.
È stato richiamato nel terzo motivo di ricorso in relazione alla continuazione, ma la Corte ha ritenuto la censura generica e fondata su presupposti interpretativi errati.
Norma evocata nel terzo motivo in tema di applicazione della continuazione in sede esecutiva; la Corte ha giudicato la censura non specifica e infondata rispetto alla motivazione della sentenza impugnata.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili le doglianze che si limitano a riproporre, senza specifici elementi di novità, questioni già adeguatamente esaminate e disattese dal giudice di merito.
- La censura sul trattamento sanzionatorio o sulle circostanze attenuanti generiche deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e indicare un effettivo vizio logico-giuridico, non essendo sufficiente una mera contestazione del giudizio di merito.
- Le doglianze formulate in modo generico, o che presuppongono letture normative errate, non consentono il controllo di legittimità e determinano l'inammissibilità del ricorso.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, l'esito sostanziale della condanna di merito rimane fermo e il ricorrente è onerato delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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