Cassazione Civile, Ordinanza n. 34867/2024 del 29/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda il diritto di un lavoratore collocato in mobilità nel settore del trasporto aereo a ottenere l’integrazione dell’indennità di mobilità a carico del Fondo di sostegno al trasporto aereo (F.S.T.A.). Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda, ma la Corte d’appello, su impugnazione dell’INPS, ha riformato la decisione ritenendo che la deliberazione n. 22/2009 del Comitato amministratore del Fondo, che disciplina la cumulabilità tra redditi da lavoro subordinato e integrazioni salariali, si riferisca solo alle integrazioni salariali in senso stretto e non anche all’indennità di mobilità. Il ricorrente ha censurato tale impostazione denunciando violazione dell’art. 1-ter d.l. n. 249/2004 conv. in l. n. 291/2004, sostenendo che il Fondo prevede espressamente specifici trattamenti anche per i processi di mobilità e che la delibera n. 22/2009 non escluderebbe i lavoratori in mobilità dalla prestazione. La Corte di cassazione ha però ritenuto infondato il ricorso, affermando che l’erogazione del trattamento del Fondo è comunque soggetta alla disciplina speciale sulla compatibilità tra indennità di mobilità e svolgimento di lavoro subordinato part-time o a termine: quando il lavoratore in mobilità opta per tale attività, l’indennità di mobilità è sospesa per le giornate lavorate e il Fondo non è tenuto ad alcuna integrazione retributiva. Ha inoltre escluso che l’INPS potesse derogare a tale assetto tramite deliberazione o regolamento, essendo vincolato alla gerarchia delle fonti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d’appello di Roma che aveva escluso il diritto all’integrazione dell’indennità di mobilità da parte del F.S.T.A. nei casi in cui il lavoratore in mobilità svolga attività di lavoro subordinato a tempo parziale o determinato. La Corte ha ritenuto che il combinato disposto dell’art. 1-ter d.l. n. 249/2004 e dell’art. 8, commi 6 e 7, l. n. 223/1991 comporti la sospensione dell’indennità di mobilità per le giornate lavorate e quindi l’assenza di una prestazione integrativa a carico del Fondo. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1-ter d.l. n. 249/2004 conv. in l. n. 291/2004
"specifici trattamenti" a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro, sospensioni temporanee dell'attività lavorativa o da processi di mobilità; criteri e modalità di gestione del fondo definiti dagli operatori del settore con le organizzazioni sindacali
La norma istituisce il Fondo di sostegno al trasporto aereo e consente l’erogazione di specifici trattamenti anche per i processi di mobilità, ma entro i limiti delle regole speciali sulla compatibilità con l’indennità di mobilità e nel rispetto della gerarchia delle fonti.
art. 8, commi 6 e 7, l. n. 223/1991
facoltà di svolgere attività di lavoro subordinato a tempo parziale ovvero a tempo determinato mantenendo l'iscrizione nella lista; sospensione dell'indennità di mobilità per le giornate di lavoro svolte
Lo svolgimento di attività lavorativa part-time o a termine da parte del lavoratore in mobilità comporta la sospensione dell’indennità di mobilità per le giornate lavorate, escludendo la spettanza dell’integrazione del Fondo per tali ipotesi.
Il potere regolamentare o di gestione attribuito al Fondo deve esercitarsi nel rispetto della gerarchia delle fonti e non può derogare alla norma di rango superiore.
La Corte rileva che la prestazione dedotta in giudizio ha natura di previdenza integrativa e quindi non rientra nell’esenzione dalle spese prevista da questa norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale del motivo di ricorso dedotto, fondato sulla violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
Massime di principio
- Quando una disciplina speciale prevede la sospensione di una prestazione previdenziale in caso di svolgimento di attività lavorativa part-time o a termine da parte del beneficiario, non può pretendersi una prestazione integrativa per le giornate in cui la prestazione principale non è dovuta.
- Le delibere o i regolamenti di gestione di un fondo speciale non possono derogare a norme di legge o alterare la gerarchia delle fonti; essi operano solo entro i limiti fissati dalla disciplina primaria.
- L’espressione regolamentare che richiami l’integrazione di prestazioni già corrisposte presuppone che una prestazione base sia effettivamente erogata; se la prestazione base è sospesa, viene meno anche il presupposto dell’integrazione.
- Nel ricorso per cassazione ex art. 360, n. 3, c.p.c., la critica deve misurarsi con la corretta ricostruzione della norma applicabile e del suo coordinamento con altre disposizioni di legge, non solo con il testo di un atto regolamentare di fonte inferiore.
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