Cassazione Civile, Ordinanza n. 34802/2024 del 29/12/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Un ingegnere, svolgendo attività libero-professionale nell'anno 2008, aveva ricevuto dall'INPS un avviso di addebito per contributi e sanzioni dovuti alla Gestione separata, sul presupposto che l'attività fosse abituale e che il professionista non potesse iscriversi a Inarcassa per la presenza di altra occupazione lavorativa. La Corte d'appello di Roma aveva riformato la decisione di primo grado e rigettato l'opposizione, ritenendo infondato il rilievo sulla sola illegittimità dell'iscrizione a ruolo perché l'atto impugnato era un avviso di addebito fondato su un precedente avviso di accertamento, e nel merito affermando: non prescrizione del credito; abitualità dell'attività professionale; debenza delle sanzioni civili per evasione. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 24, co. 3, d.lgs. n. 46/1999 per mancata declaratoria di illegittimità dell'iscrizione a ruolo essendo stato già impugnato l'atto presupposto; 2) violazione delle norme su decorrenza della prescrizione e sulla qualificazione del comportamento come doloso; 3) violazione degli artt. 44, co. 2, d.l. n. 269/2003, 2697 e 2729 c.c. per erronea affermazione dell'abitualità dell'attività e per inversione dell'onere della prova; 4) violazione dell'art. 116 l. n. 388/2000 per avere la Corte ritenuto evasione l'omessa compilazione del quadro RR. La Corte di cassazione ha ritenuto assorbente il terzo motivo, rilevando che su identica pretesa contributiva per il medesimo anno 2008 tra le stesse parti era già intervenuto giudicato, formatosi con altra ordinanza della stessa Corte, che aveva escluso l'abitualità dell'attività professionale e quindi la debenza dei contributi alla Gestione separata. Di conseguenza ha accolto il terzo motivo, cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito dichiarando che nulla era dovuto per contributi e sanzioni per l'anno 2008; i restanti motivi sono stati assorbiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Roma e, decidendo nel merito senza rinvio, ha accertato che per l'anno 2008 nulla era dovuto alla Gestione separata a titolo di contributi e sanzioni. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La decisione si fonda sull'efficacia di giudicato di una precedente pronuncia tra le stesse parti avente ad oggetto la medesima pretesa sostanziale, che aveva escluso l'abitualità dell'attività professionale.
Norme richiamate
art. 24, co. 3, d.lgs. n. 46/1999
Il motivo del ricorrente lo invocava per sostenere l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo quando sia stato impugnato giudizialmente l'atto presupposto; la Corte, però, non si è fondata su tale norma ai fini decisori, ritenendo assorbente il giudicato sull'insussistenza del credito.
art. 1, co. 1, lett. a), D.P.C.M. 4 giugno 2009
Richiamato dalla Corte d'appello per individuare il dies a quo della prescrizione dal 6.7.2009; la cassazione non affronta nel merito tale profilo perché assorbito.
art. 2935 c.c.
Invocato in ricorso con riferimento alla decorrenza della prescrizione; profilo assorbito dalla decisione sul giudicato.
art. 2491, co. 1, n. 8 c.c.
Richiamato dalla Corte d'appello insieme al quadro RR della dichiarazione dei redditi per escludere la prescrizione; il tema resta assorbito.
art. 3, co. 9, l. n. 335/1995
Norma richiamata nel motivo sulla prescrizione; non costituisce il fondamento della decisione finale.
art. 44, co. 2, d.l. n. 269/2003
Norma richiamata nel motivo sulla natura abituale o occasionale dell'attività professionale; la Corte decide sulla base del giudicato che ha escluso l'abitualità.
art. 2697 c.c.
Invocato per contestare la ripartizione dell'onere probatorio sull'abitualità dell'attività; il motivo è stato accolto in ragione del giudicato formatosi sul medesimo rapporto contributivo.
art. 2729 c.c.
Richiamato per contestare l'uso di presunzioni non concludenti sull'abitualità; il relativo tema è assorbito dall'esistenza del giudicato.
art. 116, l. n. 388/2000
Invocato per censurare la qualificazione come evasione dell'omessa compilazione del quadro RR; motivo assorbito.
Massime di principio
- Quando tra le stesse parti esiste un giudicato su una precedente controversia avente ad oggetto la medesima pretesa sostanziale contributiva, quel giudicato vincola anche il giudizio successivo e impone di considerare definitivamente accertato il fatto costitutivo negativo o positivo già deciso.
- Se un precedente giudizio tra le stesse parti ha escluso l'abitualità dell'attività professionale posta a base della pretesa contributiva, il medesimo accertamento preclude una diversa soluzione nel successivo giudizio relativo allo stesso anno e allo stesso credito.
- In presenza di giudicato interno o esterno rilevante e di completa coincidenza del rapporto dedotto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito senza rinvio, quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
- Le censure su prescrizione, sanzioni e qualificazione dell'inadempimento contributivo restano assorbite quando la decisione sul giudicato esclude in radice la debenza del credito previdenziale.
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