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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34810/2024 del 29/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di addebito emesso dall'INPS per contributi e sanzioni dovuti per l'anno 2012 alla Gestione separata in relazione all'attività libero-professionale svolta dal ricorrente, il quale non poteva iscriversi a Inarcassa perché svolgeva anche altra occupazione lavorativa. La Corte d'appello aveva rigettato l'opposizione, ritenendo non prescritta l'obbligazione contributiva e dovuta l'iscrizione alla Gestione separata. Con il ricorso per cassazione il professionista ha impugnato tale decisione con un unico motivo. In memoria ha poi rappresentato di aver aderito alla definizione agevolata ex l. n. 197/2022, domanda accolta dall'INPS, chiedendo l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione. Ha rilevato che, dai documenti prodotti, in relazione all'avviso di addebito oggetto del giudizio era stata presentata domanda di definizione agevolata ex art. 1 l. n. 197/2022, già accolta dall'INPS, e che il pagamento rateizzato era ancora in corso; non essendo possibile dichiarare l'estinzione del giudizio, la sopravvenuta adesione alla definizione agevolata ha fatto venir meno l'interesse a coltivare il ricorso. Nulla sulle spese, perché l'INPS non ha svolto attività difensiva; non è dovuto il doppio contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1 l. n. 197/2022

    La domanda di definizione agevolata presentata dal debitore e accolta dall'INPS, con pagamento rateizzato ancora in corso, elimina l'interesse a proseguire l'impugnazione dell'avviso di addebito.

Massime di principio

  • La sopravvenuta adesione del debitore a una definizione agevolata del debito contributivo, se accolta dall'ente e riferita al medesimo credito oggetto del giudizio, determina il venir meno dell'interesse all'impugnazione e rende inammissibile il ricorso.
  • Quando la definizione agevolata è stata accolta ma il pagamento rateizzato è ancora in corso, non si può dichiarare l'estinzione del giudizio; il rimedio processuale corretto è la declaratoria di inammissibilità sopravvenuta per difetto di interesse.
  • In sede di legittimità, se la parte resistente non svolge attività difensiva, può essere disposta la compensazione delle spese e non è dovuto il doppio contributo unificato nei casi indicati dalla decisione.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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