Cassazione Civile, Ordinanza n. 34809/2024 del 29/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito emesso dall'INPS per contributi e sanzioni dovuti alla Gestione separata in relazione all'attività libero-professionale svolta nell'anno 2008, con conseguente opposizione del professionista. La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado e rigettato l'opposizione, ritenendo dovuta l'iscrizione alla gestione separata perché il professionista non poteva iscriversi a Inarcassa in ragione di altra occupazione lavorativa, e affermando inoltre che non fosse maturata la prescrizione quinquennale per effetto dello slittamento del dies a quo derivante dal d.P.C.M. 14 giugno 2009. Il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per violazione dell'art. 330 c.p.c., perché il giudizio di appello era stato deciso in contumacia senza rilevare la nullità della notifica dell'atto di appello, eseguita via PEC a un difensore diverso da quello che aveva assistito la parte in primo grado e presso un domicilio diverso da quello eletto; 2) violazione dell'art. 2935 c.c. in relazione all'art. 3 della l. n. 335/1995, sostenendo che il dies a quo della prescrizione quinquennale dovesse essere individuato al 16 giugno 2009 e che non ricorresse alcun occultamento doloso del debito; 3) violazione dell'art. 116, comma 8, lett. a), l. n. 388/2000, per avere confermato anche le sanzioni civili correlate all'evasione contributiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la notifica dell'atto di appello fosse nulla perché eseguita presso un difensore diverso da quello costituito in primo grado; ha qualificato tale vizio come error in procedendo non rilevato dalla sentenza impugnata e, per conseguenza, ha cassato la sentenza d'appello con rinvio alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, affinché riesamini la causa. Non risulta dal testo l'esito sugli altri motivi, né una decisione definitiva nel merito.
Norme richiamate
art. 330 c.p.c.
La notifica dell'impugnazione deve essere eseguita correttamente nei confronti del difensore della parte costituita; la notifica effettuata a un difensore diverso da quello del primo grado è nulla e il vizio comporta nullità della sentenza che abbia deciso senza rilevarlo.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
L'error in procedendo relativo alla nullità della notifica dell'atto di appello integra un vizio processuale che determina la cassazione della sentenza impugnata.
art. 2935 c.c.
È richiamato dal ricorrente per individuare il dies a quo della prescrizione; dal testo non emerge una statuizione della Corte sul punto.
art. 3 l. n. 335/1995
È richiamato con riferimento alla prescrizione quinquennale dei contributi previdenziali; dal testo non emerge una statuizione della Corte sul merito del motivo.
art. 116, comma 8, lett. a), l. n. 388/2000
È richiamato con riferimento alle sanzioni civili per evasione contributiva; dal testo non emerge una statuizione della Corte sul merito del motivo.
d.P.C.M. 14 giugno 2009
È menzionato dalla corte d'appello come elemento che avrebbe fatto slittare il dies a quo della prescrizione; la Cassazione non si pronuncia nel testo su tale affermazione.
Massime di principio
- La notifica dell'atto di appello deve essere eseguita nei confronti del difensore correttamente individuato in base alla difesa svolta nel precedente grado; la notificazione effettuata a un difensore diverso da quello costituito in primo grado è affetta da nullità.
- Se il giudice di merito decide la causa nonostante una nullità della notifica dell'impugnazione che abbia inciso sulla regolare instaurazione del contraddittorio, la sentenza è affetta da error in procedendo denunciabile ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
- Quando la Corte di cassazione accoglie un motivo processuale che comporta la necessità di un nuovo esame della controversia, la cassazione avviene con rinvio al giudice di merito affinché provveda a rinnovare la decisione nel contraddittorio correttamente instaurato.
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