Cassazione Civile, Ordinanza n. 34808/2024 del 29/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito emesso dall'INPS per contributi e sanzioni riferiti all'anno 2008, relativi alla Gestione separata per attività libero-professionale svolta da un ingegnere, il quale sosteneva di non potersi iscrivere a Inarcassa per la presenza di altra occupazione lavorativa. In appello la corte territoriale aveva rigettato l'opposizione, ritenendo dovuti i contributi sulla base dell'orientamento di legittimità in materia. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) nullità della notifica dell'atto di appello, perché eseguita via PEC a un difensore diverso da quello che lo aveva assistito in primo grado e presso un domicilio diverso da quello eletto, con conseguente violazione dell'art. 330 c.p.c. e nullità processuale ex art. 360, n. 4 c.p.c.; 2) violazione dell'art. 2935 c.c. in combinato con l'art. 3 l. n. 335/1995, sostenendo che la prescrizione quinquennale decorresse dal 16.6.2009 e che l'atto interruttivo fosse invece del 1.7.2014, senza occultamento doloso del debito; 3) violazione dell'art. 116, comma 8, lett. a), l. n. 388/2000, per l'erronea conferma delle sanzioni civili correlate all'evasione contributiva.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo nulla la notificazione dell'atto d'appello perché effettuata a un difensore diverso da quello costituito in primo grado. Ha affermato che dagli atti risultava la diversità del difensore destinatario della notifica rispetto a quello che aveva assistito la parte nel primo grado, con conseguente nullità della notifica e dell'error in procedendo non rilevato dalla sentenza impugnata. Per questo la sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, affinché riesamini la causa; non risulta dal testo un esame nel merito degli altri motivi. Il provvedimento si conclude quindi con cassazione con rinvio.
Norme richiamate
La notificazione dell'impugnazione deve essere effettuata al difensore costituito nel grado precedente; la notifica eseguita a un difensore diverso è nulla.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
La nullità della notificazione dell'atto di appello integra un error in procedendo che determina la cassazione della sentenza impugnata.
Richiamato dal ricorrente in relazione al dies a quo della prescrizione; la Corte non si è pronunciata nel merito su questo motivo.
Richiamato dal ricorrente sulla prescrizione dei contributi previdenziali; il motivo non è stato esaminato nel merito per effetto dell'accoglimento del primo motivo.
art. 116, comma 8, lett. a), l. n. 388/2000
Richiamato dal ricorrente in tema di sanzioni civili per evasione contributiva; il relativo motivo non risulta deciso nel merito.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, la notificazione dell'impugnazione deve essere eseguita al difensore che ha assistito la parte nel grado precedente; la notificazione a un diverso difensore determina nullità dell'atto.
- Se la notifica dell'atto di appello è nulla e tale vizio non viene rilevato dal giudice di merito, la sentenza resa in contumacia della parte non correttamente evocata è affetta da nullità processuale e va cassata.
- L'accoglimento di un motivo processuale assorbente può precludere l'esame dei motivi sostanziali, come quelli relativi alla prescrizione o alle sanzioni contributive.
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