Cassazione Civile, Ordinanza n. 34797/2024 del 29/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fondo previdenziale)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda proposta davanti al Tribunale di Catania da una vedova per ottenere il riconoscimento e il pagamento della pensione di reversibilità relativa ad alcune annualità, asseritamente dovuta da un fondo previdenziale integrativo di fonte contrattuale. Il fondo convenuto ha eccepito tempestivamente l’incompetenza territoriale del Tribunale di Catania, sostenendo che, trattandosi di prestazione erogata da un fondo complementare, la competenza dovesse radicarsi nel foro del convenuto, cioè Roma, unica sede del fondo. La parte attrice ha invece sostenuto che la prestazione avesse natura previdenziale e che dovesse applicarsi il foro speciale di cui all’art. 444 c.p.c., radicato nel luogo di residenza dell’avente diritto. Il ricorso per regolamento di competenza denuncia la violazione degli artt. 19, 413, 442 e 444 c.p.c., contestando il rigetto dell’eccezione di incompetenza territoriale. La Corte è stata quindi chiamata sia a valutare l’ammissibilità del regolamento avverso l’ordinanza resa all’esito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., sia a stabilire il criterio di competenza territoriale applicabile alla domanda avente ad oggetto una reversibilità dovuta da un fondo integrativo e convenzionale.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il regolamento di competenza e lo ha accolto nel merito. Ha affermato che l’ordinanza del Tribunale di Catania sulla competenza, pur formalmente priva della veste di sentenza, aveva contenuto decisorio ed era quindi impugnabile con regolamento di competenza. Nel merito, ha escluso l’applicazione del foro previdenziale invocato dalla resistente e ha invece applicato il criterio residuale dell’art. 18 c.p.c., richiamato dall’art. 413, comma 7, c.p.c. per le controversie non ricadenti nei fori speciali precedenti. Poiché la convenuta era il fondo previdenziale con unica sede in Roma, la competenza territoriale è stata dichiarata del Tribunale di Roma, giudice del lavoro, davanti al quale la causa dovrà essere riassunta nei termini di legge. Le spese sono state rinviate al definitivo.
Norme richiamate
art. 42 c.p.c.
il regolamento di competenza è esperibile contro un provvedimento che contenga una pronuncia sulla competenza, a prescindere dalla sua qualificazione formale come sentenza o ordinanza
art. 19 c.p.c.
invocato dal ricorrente come foro del convenuto; la Corte ne ha però escluso l’applicazione diretta nel caso concreto, privilegiando il criterio generale richiamato dal rito del lavoro
art. 127 ter c.p.c.
la trattazione scritta disposta dal giudice ha consentito il pieno contraddittorio anche sulla questione di competenza
art. 413 c.p.c.
per le controversie non ricomprese nei fori speciali dei commi precedenti opera il criterio residuale del foro del convenuto ex art. 18 c.p.c.
art. 442 c.p.c.
le controversie relative a obblighi di assistenza e previdenza derivanti da contratti o accordi collettivi non rientrano nella previdenza obbligatoria del comma 1 e seguono il rinvio ai criteri dell’art. 413 c.p.c.
art. 444 c.p.c.
il foro previdenziale è stato invocato dalla resistente, ma la Corte lo ha ritenuto non applicabile alla prestazione di reversibilità dovuta da un fondo integrativo e convenzionale
art. 18 c.p.c.
è il criterio generale residuale per la competenza territoriale, applicato nel caso concreto con radicamento presso la sede del convenuto
art. 187 c.p.c.
richiamato per affermare che, quando il giudice intende definire la competenza, deve scandire la fase decisoria con la precisazione delle conclusioni
art. 281-bis c.p.c.
nel giudizio monocratico la decisione sulla competenza richiede la separazione tra fase istruttoria e decisoria mediante invito a precisare le conclusioni
Massime di principio
- Il regolamento di competenza è proponibile avverso qualunque provvedimento che, sostanzialmente, decida sulla competenza, anche se formalmente emesso come ordinanza anziché come sentenza.
- Nel rito del lavoro, se il giudice definisce la questione di competenza dopo aver invitato le parti a depositare note conclusionali nell’ambito della trattazione scritta, la decisione conserva natura decisoria ed è impugnabile con regolamento di competenza.
- Le controversie aventi ad oggetto prestazioni di assistenza o previdenza derivanti da contratti o accordi collettivi non vanno automaticamente assoggettate al foro previdenziale della previdenza obbligatoria, ma seguono il criterio territoriale residuale richiamato dall’art. 413, comma 7, c.p.c.
- Quando la disciplina speciale non prevede un foro diverso, la competenza territoriale si determina secondo il foro generale del convenuto ex art. 18 c.p.c., con rilevanza della sede del soggetto convenuto.
- Per stabilire la competenza territoriale nelle controversie previdenziali atipiche o integrative, occorre qualificare correttamente la natura della prestazione dedotta in giudizio, distinguendo la previdenza obbligatoria dalle prestazioni di fonte contrattuale o convenzionale.
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