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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16223/2024 del 11/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La società agricola ha impugnato in Cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia che aveva confermato l’inammissibilità del ricorso originario contro un avviso di accertamento ICI per l’anno 2008, relativo a un terreno agricolo in Catania del quale la società era proprietaria. Il giudice di merito aveva ritenuto inesistente la notifica del ricorso introduttivo al Comune, perché sulla copia restituita alla parte non risultava la sottoscrizione del funzionario addetto, ma soltanto una stampigliatura/timbro dell’ufficio ricevente con indicazione di protocollo. Con l’unico motivo la ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che la notifica dovesse considerarsi ritualmente perfezionata e che la mera mancanza della sottoscrizione non potesse determinare l’inesistenza della notificazione e, quindi, l’inammissibilità del ricorso originario.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo. Ha ribadito che, nel processo tributario, la notificazione del ricorso introduttivo o dell’appello effettuata mediante consegna diretta all’ente locale o all’ufficio destinatario è valida solo se sulla copia consegnata risulti la sottoscrizione dell’impiegato addetto con la ricevuta, oppure un equipollente idoneo a dimostrare il rituale ricevimento. Nel caso concreto, tuttavia, la sentenza impugnata aveva correttamente applicato tali principi: la sola stampigliatura con numero di protocollo, senza sottoscrizione dell’impiegato addetto, non era sufficiente a sanare la mancanza della prova della rituale notificazione. Perciò il ricorso è stato rigettato. Nessuna pronuncia sulle spese, poiché la parte vittoriosa è rimasta intimata. È stato inoltre dato atto dell’obbligo della ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 16, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Le notificazioni possono essere fatte anche direttamente ... all'ente locale mediante consegna dell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia

    Nel processo tributario la notifica diretta al comune è validamente eseguita solo mediante consegna all’impiegato addetto che rilasci ricevuta sulla copia; la prova del perfezionamento deve emergere in modo idoneo dalla copia dell’atto o da elementi equipollenti.

  • artt. 20 e 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Le norme sul ricorso e sull’appello rinviano alla disciplina di notificazione dell’art. 16, comma 3, del medesimo decreto.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È stato invocato come parametro per denunciare violazione di legge in relazione alla ritenuta inesistenza della notifica.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato solo nel precedente giurisprudenziale evocato dalla ricorrente, in tema di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa; non costituisce la ratio decisoria del caso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la notificazione del ricorso introduttivo o dell’appello eseguita direttamente presso l’ente locale richiede una prova positiva del ricevimento da parte dell’ufficio destinatario; la mera apposizione di un timbro privo di sottoscrizione dell’impiegato addetto non è sufficiente, se non accompagnata da elementi idonei a dimostrare la consegna.
  • La validità della notificazione non dipende da formalismi superflui, ma deve comunque risultare in modo certo il perfezionamento della consegna all’ufficio destinatario; in mancanza di tale certezza, la notifica è inesistente e l’atto introduttivo è inammissibile.
  • L’apposizione del solo timbro con data può valere come equipollente della ricevuta solo quando consente di desumere con certezza l’avvenuta ricezione dell’atto; se manca anche la sottoscrizione dell’impiegato addetto e non vi sono altri documenti comprovanti la consegna, non può ritenersi perfezionata la notificazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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