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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01709/2024 del 16/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (eredi)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda proposta da una donna, in costanza di matrimonio e in regime di comunione legale, per ottenere dagli eredi del marito il rimborso di somme che assumeva di avere impiegato nella costruzione di un fabbricato realizzato dopo il 30 gennaio 1977 e ultimato nel 1982 su terreno di proprietà esclusiva del marito, in assenza di concessione edilizia al momento della costruzione. L’immobile era composto da più livelli ed era poi intervenuta la sanatoria in favore degli eredi del de cuius. La ricorrente sosteneva che i materiali acquistati per l’opera dovessero rientrare nella comunione legale e che, al momento dello scioglimento della comunione per morte del coniuge, fosse sorto un credito pari alla metà del valore dei materiali e della manodopera. Con i motivi di ricorso deduceva: violazione dell’art. 112 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la sua domanda non fosse di ripetizione d’indebito ex art. 2033 c.c. ma di pagamento del valore dei materiali e della manodopera; nullità della sentenza per motivazione apparente; violazione dell’art. 345 c.p.c. per asserita novità in appello delle contestazioni di merito; violazione degli artt. 167, 115, 116 c.p.c. e di varie norme codicistiche, insistendo sulla presunta prova del credito e sulla non contestazione; travisamento delle prove documentali; e, in via subordinata, censura sulle spese di lite per mancata compensazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, anzitutto, che la sentenza d’appello fosse motivata in modo sufficiente e non apparente, avendo chiarito che la ricorrente non aveva provato di avere contribuito con proprie risorse alla costruzione né in quale misura, né di avere documentato spese per materiali e manodopera. Nel merito, la Corte ha ribadito il principio secondo cui l’accessione ex art. 934 c.c. non è derogata dalla comunione legale: la costruzione realizzata in costanza di matrimonio su terreno di proprietà esclusiva di uno dei coniugi appartiene a quest’ultimo, e al coniuge non proprietario spetta solo un diritto di credito, da far valere sul piano obbligatorio, se prova di avere sostenuto economicamente l’opera. Non opera quindi alcuna presunzione legale di appartenenza alla comunione dei beni impiegati per la costruzione, né automatismi probatori a favore del coniuge non proprietario. Le doglianze sulla prova e sulla non contestazione sono state inoltre dichiarate inammissibili per difetto di specifica indicazione degli atti e documenti rilevanti. Inammissibile anche il motivo sulle spese, poiché la compensazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non richiede una specifica motivazione sul mancato esercizio. È stato infine disposto l’obbligo della ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura è stata respinta perché la sentenza d’appello non aveva pronunciato oltre o al di fuori della domanda, ma aveva deciso la questione nei limiti del thema decidendum.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    La motivazione della sentenza d’appello non è stata ritenuta apparente, perché conteneva l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

  • art. 345 c.p.c.

    La dedotta violazione è stata ritenuta non decisiva nel quadro dell’inammissibilità complessiva dei motivi.

  • art. 167 c.p.c.

    Le doglianze sul difetto di contestazione sono state respinte per carenza di specifica indicazione degli atti processuali rilevanti.

  • art. 115 c.p.c.

    Non è stata accolta la censura di travisamento o non contestazione, anche per mancata specificazione di atti e documenti.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito non è stata ritenuta sindacabile nei termini dedotti.

  • art. 2697 c.c.

    È stato ribadito che il coniuge non proprietario del suolo che pretende il rimborso deve provare di avere sostenuto economicamente la costruzione.

  • art. 177, comma 1, lett. a), c.c.

    La disciplina della comunione legale non si applica automaticamente alla costruzione realizzata su suolo esclusivo di uno dei coniugi, perché la fattispecie resta regolata dall’accessione.

  • art. 179 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto idoneo a fondare una presunzione utile al suo credito nel caso concreto.

  • art. 192, comma 1, c.c.

    Norma invocata dalla ricorrente nel quadro delle regole sulla comunione, senza che ne sia stata riconosciuta un’applicazione favorevole.

  • art. 195, ultima parte, c.c.

    Richiamata dalla ricorrente, ma non decisiva ai fini del riconoscimento del credito.

  • art. 2728, comma 1, c.c.

    La Corte esclude che vi sia una presunzione legale di appartenenza alla comunione dei beni impiegati per la costruzione del fabbricato.

  • art. 2729 c.c.

    Non è stata riconosciuta una prova presuntiva sufficiente del contributo economico della ricorrente.

  • art. 2033 c.c.

    Il diritto del coniuge non proprietario, se provato il contributo economico, va ricondotto alla ripetizione di quanto pagato per la costruzione.

  • art. 934 c.c.

    L’accessione opera come principio generale e non è derogata dalla comunione legale; la proprietà della costruzione segue quella del suolo.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il ricorso è stato giudicato inammissibile anche perché i motivi non offrivano elementi idonei a mutare l’orientamento consolidato della Corte.

  • artt. 375, comma 2, 4-quater, e 380 bis.1, c.p.c.

    Norme richiamate per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 376, commi 2 e 3, c.p.c.

    L’istanza di rimessione alle Sezioni Unite è stata dichiarata irrituale.

  • art. 374 c.p.c.

    La rimessione alle Sezioni Unite è stata esclusa perché non ricorreva alcuna delle ipotesi previste.

  • art. 91 c.p.c.

    La condanna alle spese del soccombente non è stata ritenuta censurabile nei termini proposti.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    La mancata compensazione delle spese è stata ritenuta espressione di potere discrezionale del giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002

    È stato disposto il raddoppio del contributo unificato in presenza di ricorso dichiarato inammissibile.

  • art. 1, comma 17, L. 228 del 2012

    Richiamato quale fonte dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La costruzione realizzata in costanza di matrimonio su terreno di proprietà esclusiva di uno dei coniugi resta soggetta al principio di accessione: la proprietà dell’opera appartiene al titolare del suolo, anche in presenza del regime di comunione legale.
  • La disciplina della comunione legale non introduce una presunzione automatica di comproprietà dei materiali o del costo della costruzione: il coniuge non proprietario che chieda il rimborso deve provare di avere effettivamente contribuito con proprie risorse all’opera e in quale misura.
  • Il diritto del coniuge non proprietario, ove provato il contributo economico, ha natura obbligatoria e non reale: non sorge una quota di proprietà sull’edificio, ma un credito per le somme spese.
  • Le censure in cassazione su prova documentale e non contestazione sono inammissibili se non indicano specificamente gli atti e i documenti processuali decisivi su cui si fondano.
  • La mancata compensazione delle spese di lite non è di regola censurabile in cassazione, poiché la compensazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non richiede una motivazione autonoma del suo mancato esercizio.

Come è indicizzato

MaterieUnioni civili e convivenzeProprietàInadempimentoImpugnazioniSpese di lite
RamiFamigliaDiritti realiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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