Cassazione Civile, Ordinanza n. 18546/2024 del 08/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Alcuni soci di una società estinta hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR dell'Abruzzo resa in sede di ottemperanza, che aveva rigettato la loro domanda volta a ottenere l'esecuzione di una precedente decisione della stessa CTR. I ricorrenti sostenevano che la sentenza da eseguire avesse imposto all'Agenzia delle Entrate di rimborsare la somma di euro 111.037,00, al netto dei rimborsi parziali già eseguiti, mentre il giudice dell'ottemperanza aveva ritenuto che il credito fosse stato correttamente perimetrato in euro 36.380,00, con conseguente conferma del minor importo accertato dall'avviso di accertamento richiamato. Con l'unico motivo, i ricorrenti denunciavano violazione e falsa applicazione dell'art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992 e inosservanza delle norme sul procedimento, lamentando che la CTR avesse erroneamente interpretato la portata precettiva del giudicato da ottemperare.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso, osservando che contro i provvedimenti della CTR in sede di ottemperanza il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto per vizi del procedimento e per violazione di legge. Nel caso concreto, il giudice dell'ottemperanza si era limitato, entro i propri poteri, a interpretare il giudicato e a quantificare l'importo effettivamente dovuto; la censura dei ricorrenti mirava invece a ottenere una diversa lettura del giudicato, cioè a contestare il merito della decisione, senza dedurre specifici vizi processuali o reali violazioni di legge. Il ricorso è stato quindi rigettato; i ricorrenti sono stati condannati alle spese e, poiché l'impugnazione era successiva al 30 gennaio 2013 ed è stata respinta, è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 70 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel giudizio di ottemperanza tributaria la censura in cassazione deve riguardare solo vizi del procedimento e violazione di legge; non è consentito rimettere in discussione il merito dell'interpretazione del giudicato compiuta dal giudice dell'ottemperanza.
È richiamato solo per dare atto della modalità di trattazione del ricorso in camera di consiglio.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013 sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Ha introdotto il comma 1 quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Avverso le decisioni rese dal giudice tributario in sede di ottemperanza il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazioni di legge e vizi del procedimento, non anche per contestare la valutazione di merito con cui il giudice abbia interpretato il giudicato e determinato il credito da eseguire.
- Il giudice dell'ottemperanza, quando interpreta il comando contenuto nella sentenza da eseguire e ne quantifica gli effetti economici, opera legittimamente entro i limiti dei propri poteri, purché non alteri il contenuto del giudicato ma ne renda attuazione.
- È inammissibile il motivo di ricorso che, pur formalmente prospettato come violazione di legge, miri in realtà a ottenere una diversa interpretazione del giudicato rispetto a quella adottata dal giudice dell'ottemperanza.
- In caso di rigetto del ricorso per cassazione proposto dopo il 30 gennaio 2013, deve essere dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
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