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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29223/2023 del 20/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (finanziaria)

La controversia

Una società in accomandita semplice e il suo socio accomandatario avevano stipulato un'operazione di leasing per l'acquisto di un furgone da adibire all'attività commerciale. Il bene avrebbe dovuto essere fornito e modificato da una società terza, mentre il prezzo era a carico della società finanziaria. Poiché il furgone non era stato consegnato dal fornitore, l'utilizzatrice aveva sospeso il pagamento dei canoni e la finanziaria aveva ottenuto decreto ingiuntivo per il residuo. Gli opponenti avevano eccepito l'incompetenza territoriale e, soprattutto, la mancata consegna del bene, formulando domanda riconvenzionale di risarcimento danni. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione qualificando il rapporto come mero finanziamento; la Corte d'appello aveva invece riconosciuto un leasing, ma aveva ritenuto decisivo che l'utilizzatrice avesse sottoscritto un verbale di consegna e pagato i canoni per un anno, ingenerando nella finanziaria un incolpevole affidamento sull'avvenuta consegna e sulla regolare esecuzione del contratto. In Cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con un unico motivo, la violazione dell'art. 1375 c.c. e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la finanziaria agiva in mala fede pretendendo i canoni nonostante la mancata consegna e che il giudice di merito non aveva valutato correttamente l'effettiva consegna del bene né la consapevolezza della finanziaria sulla mancata consegna.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure non colpissero la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la Corte d'appello non si era limitata a valorizzare il verbale di consegna, ma aveva applicato il principio secondo cui, nel leasing traslativo, se l'utilizzatore tiene una condotta non conforme a buona fede tale da ingenerare nel concedente un incolpevole affidamento sull'esatta esecuzione del contratto, egli risponde delle conseguenze risarcitorie della risoluzione per inadempimento derivante dall'illegittima sospensione dei canoni. In particolare, il giudice di merito aveva accertato sia la sottoscrizione del verbale di consegna sia il pagamento di un anno di canoni, condotte idonee a far credere alla finanziaria che il bene fosse stato consegnato e il contratto eseguito. Poiché il ricorso non contestava specificamente tale profilo decisivo, è stato dichiarato inammissibile con condanna solidale dei ricorrenti alle spese e con l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato come parametro di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto; la censura dei ricorrenti è stata ritenuta non decisiva rispetto alla ratio della decisione di merito.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per lamentare omessa pronuncia o mancata valutazione di un punto decisivo; la Corte ha escluso il vizio perché il motivo non si confrontava con la reale motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

  • art. 1934/2020

    Richiamo a precedente della Corte secondo cui, nel leasing traslativo, l'utilizzatore che con condotta non conforme a buona fede ingeneri un incolpevole affidamento sulla regolare esecuzione del contratto risponde delle conseguenze risarcitorie della risoluzione per inadempimento.

Massime di principio

  • Nel leasing traslativo, la mancata consegna del bene da parte del fornitore non esclude automaticamente la debenza dei canoni o le conseguenze risarcitorie se l'utilizzatore abbia tenuto una condotta idonea a ingenerare nel concedente un incolpevole affidamento sull'avvenuta consegna e sulla regolare esecuzione del contratto.
  • Ai fini del ricorso per cassazione, le censure devono confrontarsi con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata; è inammissibile il motivo che si limiti a riproporre un diverso apprezzamento dei fatti senza aggredire il passaggio motivazionale decisivo.
  • La sottoscrizione di un verbale di consegna e il pagamento protratto dei canoni possono costituire comportamenti concludenti idonei a fondare l'affidamento del concedente sull'avvenuto adempimento, salvo specifica e pertinente contestazione della loro efficacia probatoria.
  • La doglianza di violazione dell'art. 112 c.p.c. non è fondata quando il giudice di merito abbia effettivamente esaminato la questione dedotta, ancorché l'esito non sia conforme alla tesi della parte ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieLeasingImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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