Cassazione Penale, Sentenza n. 5715/2025 del 12/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso denunciava violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.). Il difensore deduceva che le dichiarazioni dei collaboratori (Corra e Scavone) non fornivano indizi, che le intercettazioni riguardavano vicende personali (contrasti con Gagliano e Santapaola Gabriele), che il messaggio del 16/10/2023 non provava una percezione di "stipendio" mensile, che mancava un ruolo specifico e la prova del pactum sceleris, e che occorreva verificare sia l'elemento soggettivo (affectio) sia condotte obiettive inequivocabili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale del Riesame aveva motivato correttamente la conferma della custodia cautelare in carcere, valorizzando conversazioni intercettate e comportamenti del ricorrente: partecipazione alla spedizione punitiva contro Gagliano (con spostamento in scooter e successivo sparo all'indirizzo), manifestazione di adesione a un progetto omicidiario poi non realizzato, incarico di assumere informazioni sulla vittima, partecipazione a incontri fra vertici mafiosi, messaggi vocali indicativi della ripartizione di utili illeciti, aggressioni con rivendicazione di appartenenza alla "famiglia" e aggressione ai buttafuori con rivendicazione mafiosa. La Corte ha ritenuto che tali elementi costituiscano indizi qualificati di partecipazione alla famiglia mafiosa Santapaola-Ercolano (gruppo Stazione), anche in assenza di formale affiliazione, in quanto emergeva un ruolo dinamico e funzionale. Le censure difensive sono state considerate generiche e idonee solo a sollecitare una rivalutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e sono stati disposti gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
Utilizzato per qualificare la partecipazione del ricorrente alla associazione mafiosa; la Corte conferma che la partecipazione può emergere da un ruolo dinamico e funzionale all'interno del sodalizio anche senza formale affiliazione.
Richiamato come fattore di aggravazione per il reato di cessione di sostanze stupefacenti commesso in concorso con la circostanza mafiosa; la presenza dell'aggravante è stata valutata alla luce della contestuale partecipazione al sodalizio.
Norma sulla rilevanza dell'insussistenza dei gravi indizi; la Corte precisa che in cassazione l'accertamento dell'insussistenza dei gravi indizi è possibile solo per violazione di norme ovvero per manifesta illogicità della motivazione.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Disposizione richiamata per gli adempimenti da effettuare qualora la decisione non comporti la remissione in libertà del detenuto; la Corte ordina l'adempimento delle relative formalità.
Massime di principio
- In sede di Cassazione avverso provvedimenti cautelari la rivalutazione dei fatti e delle fonti è limitata: si può censurare solo la violazione di norme o la manifesta illogicità della motivazione.
- La partecipazione ad associazione mafiosa può essere desunta anche senza prova di formale affiliazione, attraverso un ruolo dinamico e funzionale nel sodalizio comprovato da condotte, intercettazioni e partecipazione ad azioni violente o di spartizione illecita di utili.
- Le intercettazioni e i messaggi, unitamente a comportamenti concreti (spedizioni punitive, incarichi, incontri con vertici), costituiscono elementi indiziari rilevanti che possono giustificare la custodia cautelare per mafia se collegati in un quadro coerente.
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia vanno valutate nel contesto probatorio: la loro eventuale contraddittorietà non invalida automaticamente la motivazione se vi sono altri elementi indiziari forti.
- Per impugnare con successo misure cautelari per reati di mafia occorre dimostrare vizi formali o argomentativi specifici nel provvedimento (es. carenza motivazionale manifesta, errori di diritto), non spettando alla Cassazione la riconsiderazione del merito delle valutazioni indiziarie.
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