Cassazione Civile, Ordinanza n. 05502/2025 del 02/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda il compenso dovuto per lavoro carcerario svolto da un detenuto presso diverse case circondariali. In primo grado era stata accolta la domanda del lavoratore e condannata l’amministrazione al pagamento di euro 5.651,66. In appello il Ministero aveva ottenuto la riduzione della condanna a euro 734,44, sul rilievo che fosse stata correttamente sollevata l’eccezione di prescrizione da un funzionario dell’amministrazione costituitosi in primo grado ai sensi dell’art. 417-bis c.p.c. Il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha dedotto la violazione delle norme processuali sulla rappresentanza e difesa in giudizio e sulla validità della costituzione dell’amministrazione, sostenendo il difetto di ius postulandi del funzionario e quindi l’inutilizzabilità dell’eccezione di prescrizione da lui formulata; con il secondo ha censurato la ritenuta esistenza di rapporti di lavoro a termine e la conseguente decorrenza della prescrizione, invocando anche violazione delle regole sull’onere della prova e delle norme richiamate nel ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo irrituale la costituzione del Ministero a mezzo di un funzionario non legittimato, poiché l’art. 417-bis c.p.c. è norma derogatoria e non applicabile al lavoro carcerario, che non rientra tra le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 413, quinto comma, c.p.c. Ha escluso anche l’applicabilità dell’art. 182 c.p.c. per sanare tale vizio, trattandosi non di procura mancante o nulla di un difensore, ma di difesa svolta da soggetto privo di potere rappresentativo. Il secondo motivo è stato assorbito. La sentenza d’appello è stata cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha deciso nel merito confermando la condanna del Ministero al pagamento di euro 5.651,66 oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo, con regolazione integrale delle spese di tutti i gradi in favore del ricorrente e distrazione al difensore antistatario.
Norme richiamate
ha portata derogatoria, non è suscettibile di applicazione analogica e si applica solo alle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni indicate dall’art. 413, quinto comma, c.p.c.; non copre il lavoro carcerario.
delimita l’ambito delle controversie di lavoro pubblico cui si riferisce la disciplina speciale richiamata dall’art. 417-bis c.p.c., ambito nel quale non rientra il lavoro carcerario.
non consente, nel caso di specie e nella formulazione ratione temporis applicabile, di sanare l’inesistenza o mancanza della procura, né è estensibile al diverso caso della partecipazione al giudizio da parte di un soggetto privo di potere rappresentativo; serve all’integrazione dei poteri di un avvocato abilitato, non a legittimare una difesa tecnicamente inesistente.
la Corte rinvia alla motivazione di precedenti conformi richiamati in decisione.
consente la decisione nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
richiamato tra le norme processuali dedotte nel primo motivo in tema di difesa e costituzione nel rito lavoro.
richiamato nel primo motivo quale parametro della denunciata violazione processuale.
richiamato nei motivi di ricorso in relazione alla valutazione delle allegazioni e delle prove.
richiamato per vizio di motivazione apparente o mancanza di motivazione in relazione ai motivi proposti.
richiamato nel primo motivo in tema di capacità di stare in giudizio e difesa tecnica.
richiamato tra le censure del ricorso, in relazione alla ripartizione dell’onere della prova.
art. 19, n. 4, d.lgs. n. 81 del 2015
richiamato nel secondo motivo quale norma asseritamente violata in relazione ai rapporti a termine.
richiamato nel secondo motivo tra le norme dedotte.
richiamato nel secondo motivo in tema di presunzioni.
art. 111 Cost.
richiamato nel secondo motivo.
art. 6 CEDU
richiamato nel secondo motivo.
Massime di principio
- L’art. 417-bis c.p.c. costituisce una deroga al regime ordinario della rappresentanza in giudizio delle amministrazioni e non può essere applicato oltre i casi espressamente previsti dalla legge; in particolare non è estensibile, neppure analogicamente, al lavoro carcerario.
- Quando la difesa della parte pubblica è svolta da un soggetto privo di potere rappresentativo fuori dai casi consentiti, non si verte in ipotesi di mera irregolarità sanabile ex art. 182 c.p.c., ma di costituzione processuale irrituale non idonea a produrre effetti, con conseguente inutilizzabilità degli atti compiuti, inclusa l’eccezione di prescrizione.
- L’art. 182 c.p.c. opera per regolarizzare difetti della procura o dei poteri di un difensore abilitato, non per sanare l’assenza radicale di legittimazione processuale del soggetto che si sia costituito in giudizio senza i poteri previsti dalla legge.
- Se il vizio relativo alla costituzione della parte resistente esclude la validità dell’eccezione che sorregge la decisione d’appello, la censura che investe il merito della decorrenza della prescrizione resta assorbita.
- La cassazione può decidere nel merito ex art. 384 c.p.c. quando, eliminato l’errore di diritto, non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 2 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05492/2025 del 02/03/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 2 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05493/2025 del 02/03/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 2 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05494/2025 del 02/03/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 2 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05496/2025 del 02/03/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 2 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05497/2025 del 02/03/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 2 mar 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 05498/2025 del 02/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →