Cassazione Penale, Sentenza n. 18424/2024 del 10/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Lecce che confermava la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP. Si contestava: 1) omissione dell'apposizione del termine di durata della misura cautelare (art. 292, n.2, lett. d) c.p.p.); 2) carenza e manifestissima illogicità della motivazione del provvedimento e mancato vaglio critico dell'ordinanza genetica; 3) mancata considerazione dei rilievi difensivi circa l'estraneità dell'imputato al sodalizio finalizzato al narcotraffico (ruolo al più di corriere/mero conoscitore della serra; remunerazione per consegne); 4) insufficiente motivazione delle esigenze cautelari specifiche rispetto alla posizione di Pezzuto, nonostante l'applicazione delle presunzioni previste per reati di mafia e stupefacenti.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo tutti i motivi manifestamente infondati. Ha confermato che: 1) l'indicazione del termine di scadenza prevista dall'art. 292, comma 2, lett. d) c.p.p. non è necessaria quando alle esigenze di inquinamento probatorio si aggiungono altre esigenze cautelari (es. special-preventive); 2) il Tribunale del riesame ha esaminato specificamente la posizione dell'imputato e risposto alle obiezioni difensive; 3) la valutazione della gravità indiziaria effettuata dai giudici di merito era congrua e immune da vizi logici, e la Cassazione non può sostituirsi al giudice di merito per diversa valutazione delle prove; 4) la presunzione di necessità della custodia per i reati connessi a mafia e stupefacenti (art. 275, comma 3 c.p.p.) non è superata dalla difesa senza elementi che dimostrino un definitivo allontanamento dal sodalizio. Per tali ragioni il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Limiti del sindacato in Cassazione: controllo sulla motivazione solo per vizi tassativamente indicati (violazione di norme o manifesta illogicità), non è consentito riesaminare i fatti o rivedere la valutazione della prova operata dal giudice di merito.
art. 292, comma 2, lett. d) cod. proc. pen.
L'obbligo di indicare il termine di scadenza della misura cautelare riguarda il caso in cui le esigenze cautelari attengano al pericolo di inquinamento probatorio; tale indicazione non è necessaria quando concorrono anche altre esigenze cautelari (es. special-preventive).
art. 274, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
Elenca le esigenze cautelari (tra cui l'inquinamento probatorio) che giustificano l'adozione di misure personali; la loro diversa combinazione incide sulle formalità richieste (es. termine di durata).
Disciplina dell'ordinanza che applica la misura cautelare: richiamata nella contestazione sulla correttezza dell'atto motivazionale e della sua coerenza con i fatti.
Norma del testo unico stupefacenti relativa alle aggravanti per reati di stupefacenti; la sua menzione indica la rilevanza dei fatti di spaccio nella valutazione delle esigenze cautelari.
artt. 274, 275, 275-bis cod. proc. pen.
artt. 274, 275, 275-bis cod. proc. pen.; in particolare art. 275, comma 3
Art. 275, comma 3: per taluni reati (tra cui quelli inerenti associazioni mafiose e stupefacenti) sussiste una presunzione in favore dell'applicazione della custodia cautelare in carcere salvo elementi che dimostrino l'insussistenza delle esigenze cautelari.
art. 416 cod. pen. e art. 416-bis cod. pen.
art. 416 cod. pen.; richiamata anche la normativa sulla associazione di tipo mafioso art. 416-bis cod. pen.
Rilevanza dell'imputazione per associazione e, quanto a 416-bis, della specificità della pericolosità sociale che giustifica una più rigorosa esigenza cautelare e l'applicazione della presunzione di custodia.
Definizione della gravità indiziaria: la Cassazione può censurare la valutazione dei gravi indizi solo se emerge violazione di norme ovvero manifesta illogicità della motivazione, non per una diversa lettura dei fatti.
Consente alla Corte di Cassazione, dichiarando inammissibile il ricorso, di condannare il ricorrente al pagamento delle spese e, in presenza di profili di colpa, a una somma a favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti né le valutazioni di merito: può intervenire solo per vizi di legge o per manifesta illogicità della motivazione.
- L'indicazione del termine di durata della misura (art. 292, comma 2, lett. d) c.p.p.) è obbligatoria quando la misura è giustificata unicamente dal pericolo di inquinamento probatorio; se sussistono anche esigenze special-preventive o altre, tale termine non è necessario.
- Per reati connessi a mafia o stupefacenti opera una presunzione favorevole all'applicazione della custodia cautelare (art. 275, comma 3 c.p.p.), che la difesa deve superare con elementi concreti e decisivi per dimostrare l'assenza delle esigenze cautelari o il definitivo distacco dall'associazione.
- Per impugnare efficacemente una misura cautelare conviene focalizzare le censure su vizi formali, omissioni obbligatorie nella motivazione o su inconsistenze logiche esplicite nel provvedimento, non su una mera diversa valutazione delle prove già esaminate dal giudice di merito.
- Ricorsi manifestamente infondati o aspecifici possono comportare condanne alle spese e sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende; occorre quindi valutare la fondatezza giuridica prima di proporre il gravame.
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