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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16988/2022 del 02/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza del 1/6/2021 che li aveva dichiarati colpevoli della contravvenzione prevista dagli artt. 93-95 del d.P.R. n.380/2001 e li aveva condannati a 500 euro di ammenda ciascuno. I motivi dedotti sono: violazione dell'art. 192 c.p.p. per mancanza e/o illogicità della motivazione, specialmente in relazione alla comproprietà dell'immobile e all'assenza di indici di colpevolezza specifici nei confronti della Mileto; violazione degli artt. 234 e 493 c.p.p. per non aver acquisito una relazione tecnica del geometra Garufi (sostenendo che il suo incarico sarebbe stato affidato dalla madre di Gemelli); omissione di motivazione circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati e inammissibili. Ha ritenuto che la sentenza del Tribunale contenesse motivazione adeguata: i lavori abusivi erano stati eseguiti nell'immobile dove i ricorrenti vivevano (2013-2017), emersero elementi di responsabilità sia dolosa sia colposa per aver consentito l'abuso su un immobile in comproprietà, e i ricorrenti non hanno fornito elementi di discolpa. Quanto alla relazione tecnica, il Tribunale aveva giustamente considerato Garufi come testimone e non come consulente, per cui non era dovuta la produzione di un suo elaborato tecnico. Circa le attenuanti generiche, la Corte ha osservato che la relativa istanza non risulta formulata in udienza e quindi il Tribunale non era tenuto ad pronunciarsi. Per quanto precede i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; resta ferma la condanna di primo grado a 500 euro di ammenda ciascuno.

Norme richiamate

  • d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, artt. 93-95

    Norme sulle violazioni edilizie: la Corte conferma che gli interventi abusivi riscontrati rientrano nella fattispecie sanzionatoria e che la responsabilità può essere affermata anche in presenza di condotte colpose di omissione di impedimento.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Principio dell'obbligo di motivazione delle decisioni: la Corte ritiene la motivazione del Tribunale adeguata e non manifestamente illogica, assorbendo la censura dei ricorrenti.

  • artt. 234 e 493 cod. proc. pen.

    Norme relative alla prova testimoniale e alla produzione di documenti e perizie: la Corte condivide la valutazione che Garufi fosse stato escusso come testimone e non come consulente tecnico, giustificando il rifiuto della produzione di una relazione tecnica a suo nome.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte osserva che la richiesta non risulta formulata in udienza, perciò il tribunale non era obbligato a motivare sul punto.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'onere di spese e il versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile non doloso: applicata per fissare in euro 3.000,00 la somma dovuta.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per affermare che non sussistono elementi che giustifichino l'esenzione dalle conseguenze della inammissibilità del ricorso; la Corte conclude che non vi è colpa grave nella proposizione del ricorso, ma resta applicabile l'onere economico previsto dall'art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non sostituisce il giudizio di merito quando la sentenza di primo grado ha motivazione congrua e coerente: le critiche generiche alla motivazione sono inammissibili.
  • In materia di abusi edilizi la responsabilità può essere affermata anche per colpa quando il soggetto convive con altri comproprietari e non ha impedito i lavori; la comproprietà non esclude automaticamente la responsabilità.
  • Se un teste è stato escusso in qualità di testimone e non di consulente tecnico, il giudice può legittimamente rifiutare la produzione tardiva di una relazione tecnica a suo nome.
  • Le circostanze attenuanti generiche devono essere richieste esplicitamente in udienza ai sensi dell'art. 62-bis c.p.; in mancanza la decisione non è viziata per omissione di pronuncia su tale punto.
  • I motivi di cassazione devono essere specifici e richiamare gli elementi di fatto e di diritto che si ritengono viziati; invocazioni vaghe come il principio del "non poteva non sapere" senza riferimenti fattuali non sono idonee.
  • Un ricorso manifestamente infondato o formalmente inammissibile può comportare a carico del ricorrente spese e il pagamento di somme a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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