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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16800/2022 del 02/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso mirava a ottenere l'ammissione della richiesta di revisione della condanna per reati tributari; la Difesa aveva prodotto documenti contabili (dichiarazione UNICO 2015, registri IVA, ecc.) non acquisiti nel processo originario e sosteneva che tali documenti costituissero "prove nuove" ai sensi dell'art. 630 c.p.p., idonee a dimostrare l'innocenza o comunque a incidere sulla qualificazione del reato (in particolare l'esclusione del concorso nell'emissione di fatture inesistenti ex artt. 110 c.p. e 8 d.lgs. 74/2000 e la configurabilità del reato di utilizzazione ex art. 2 d.lgs. 74/2000). La Corte d'appello di Perugia aveva dichiarato inammissibile la richiesta ritenendo che quei documenti non potessero considerarsi "prova nuova" perché già esistenti e conoscibili nel sistema tributario e, quanto al capo relativo all'emissione della fattura, aveva dato un'interpretazione restrittiva dell'art. 9 d.lgs. 74/2000.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che la Corte di appello di Perugia abbia errato sia nella nozione di "prova nuova" sia nell'applicazione dell'art. 9 del d.lgs. n. 74/2000. La Cassazione ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui "prova nuova" ai sensi dell'art. 630 lett. c) c.p.p. comprende anche documenti preesistenti ma mai acquisiti o acquisiti e non valutati neppure implicitamente, salvo che quelle prove siano state dichiarate inammissibili o superflue. Ha inoltre ribadito che la possibilità di chiedere revisione non è esclusa perché la sentenza di condanna sia stata pronunciata a seguito del rito abbreviato. Quanto alla normativa tributaria, la Corte ha ricordato che l'art. 9 d.lgs. 74/2000 mira ad evitare la doppia punizione della medesima condotta ma non deroga ai principi generali del concorso di persone ex art. 110 c.p.; pertanto la valutazione delle "prove nuove" poteva condurre a un esito favorevole al ricorrente. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata e il processo rinviato per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Firenze.

Norme richiamate

  • art. 630 cod. proc. pen.

    art. 630, lett. c) c.p.p.

    La Corte conferma che la nozione di "prova nuova" comprende non solo prove sopravvenute ma anche documenti preesistenti non acquisiti o acquisiti e non valutati nel giudizio precedente, purché non dichiarati inammissibili o superflui

  • art. 629 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai presupposti e all'iter della revisione; non impedisce la revisione per sentenze pronunciate con rito abbreviato

  • art. 631 cod. proc. pen.

    art. 631, lett. c) c.p.p.

    Riferito come criterio di valutazione dell'idoneità delle "prove nuove" ai fini della revisione

  • art. 110 cod. pen.

    Applicabile per valutare il concorso di persone nel reato; l'art. 9 d.lgs. 74/2000 non esclude in assoluto il concorso disciplinato dall'art. 110 c.p. tra emittente e altri soggetti diversi dall'utilizzatore

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 2

    Delimita il reato di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti; rilevante per la distinzione tra emittente e utilizzatore

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 8

    Disciplina il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti; rilevante per la contestazione nei confronti dell'emittente o di eventuali concorrenti

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 9

    Evita la doppia punizione della stessa condotta materiale (emissione vs utilizzazione) ma non cancella i principi generali sul concorso di persone: non impedisce il concorso secondo art. 110 c.p. quando soggetti diversi dall'utilizzatore siano coinvolti

Massime di principio

  • La nozione di "prova nuova" per la revisione (art. 630 c.p.p., lett. c) comprende anche documenti preesistenti non acquisiti o acquisiti ma non valutati nel processo originale; quindi la difesa può proporre tali documenti in revisione anche se esistevano antecedentemente al giudicato
  • La celebrazione del giudizio abbreviato non preclude la presentazione e l'ammissione di "prove nuove" in sede di revisione: il rito abbreviato non è motivo automatico di inammissibilità della revisione
  • L'art. 9 d.lgs. n. 74/2000 impedisce la doppia punizione della stessa condotta materiale (utilizzazione vs emissione) ma non elimina la possibilità di applicare le regole ordinarie sul concorso di persone (art. 110 c.p.) quando vi siano soggetti diversi dall'utilizzatore che abbiano concorso alla emissione
  • Se la documentazione prodotta in revisione può ragionevolmente portare a un risultato favorevole al condannato (ad es. dimostrando che la fattura è stata utilizzata o che elementi passivi non sussistevano), il giudice di merito deve valutare l'ammissibilità e la rilevanza pratica di tali prove e non può escluderle tout court per mere ragioni di conoscibilità formale
  • Le prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice nel precedente processo restano escluse; tuttavia l'onere per la parte che richiede la revisione è dimostrare che le prove non furono valutate e che possiedono idoneità a incidere sulla decisione

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