Cassazione Penale, Sentenza n. 16804/2022 del 02/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Canovi è stato imputato di omicidio colposo per avere, alla guida di un automezzo largo 2,24 m su una carreggiata di larghezza tra 4,30 e 4,60 m, proceduto verso un restringimento a 3,60 m invadendo per circa 50 cm la semicarreggiata opposta e, senza segnalare la sua presenza, impegnato una curva a visuale non libera, entrando in collisione con il ciclomotore condotto da Braglia Enrico, il quale moriva per le lesioni riportate. In Cassazione la difesa ha proposto quattro motivi: (1) illegittima qualificazione come colposa della scelta del percorso, non essendovi divieto e la larghezza del veicolo compatibile con il transito; (2) contraddittorietà della motivazione della Corte territoriale sul punto precedente; (3) mancata prova della idoneità salvifica della segnalazione acustica omessa (nexus causale tra omissione e evento); (4) violazione del principio di non colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio per valutazione congetturale di elementi fattuali (avvallamenti, assenza di specchi, velocità).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato tutti i motivi di ricorso. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte d'Appello che non ha imputato la responsabilità alla mera scelta del percorso, ma a violazioni specifiche: invasione della mano da tenere (art.143 C.d.S.) e mancata segnalazione della presenza del veicolo ingombrante (art.156 C.d.S.), in un tratto angusto e con curva a visuale non libera. La Cassazione ha confermato che l'art.140 C.d.S. impone doveri di prudenza maggiori in tali situazioni e che, ai fini della causalità, va applicato il principio di equivalenza delle cause (art.41 c.p.); la condotta dell'imputato è stata ritenuta causalmente efficiente nella determinazione della collisione, anche tenuto conto del concorso di colpa della persona offesa. Conseguentemente resta ferma la condanna (pena rideterminata in appello in mesi otto di reclusione) e il ricorrente è condannato alle spese processuali e di difesa delle parti civili che lo hanno richiesto.
Norme richiamate
gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio alla circolazione e, in ogni modo, che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza pubblica
Richiamato come canone generale di prudenza: in presenza di strada angusta e mezzi ingombranti impone l'adozione di "ulteriori specifiche cautele" (moderare velocità, arrestarsi, fare retromarcia, segnalare la presenza) per evitare pericoli prevedibili
Applicato per richiamare l'obbligo della "mano da tenere" (mantenere la destra) in prossimità di curve e tratti angusti: lo sconfinamento significativo in corsia opposta costituisce violazione specifica di tale regola
Richiamato in relazione all'obbligo di segnalazione della presenza del veicolo ingombrante con dispositivi acustici/visivi; la mancata attivazione è qualificata come profilo di colpa rilevante
Riferito come norma che disciplina l'uso dei dispositivi luminosi/sonori e le cautele da adottare; la Cassazione menziona l'obbligo di ricorrere a misure cautelari alternative previste dalla normativa
art.41 primo comma Codice Penale
Richiamato implicitamente per il principio di equivalenza delle cause: le condotte dei due conducenti vanno valutate congiuntamente nella loro evoluzione dinamica, e una condotta colposa può essere considerata causalmente efficiente anche in concorso con altre
Massime di principio
- La mera assenza di divieto di transito non esclude l'obbligo di maggior prudenza per chi guida veicoli ingombranti: la compatibilità formale della larghezza non esime dall'adozione di cautele specifiche
- Su strade anguste e con curve a visuale non libera il conducente di un mezzo ingombrante deve mantenere la destra, moderare la velocità, ed essere pronto ad arrestarsi o fare retromarcia per consentire l'incrocio; la mancata osservanza può integrare colpa specifica
- La mancata segnalazione della presenza del mezzo (es. dispositivo acustico) è rilevante, ma la valutazione della causalità deve considerare l'insieme dinamico delle condotte: l'invasione della corsia opposta può essere di per sé causa efficiente dell'evento
- In tema di responsabilità stradale il giudice valuta la prevedibilità delle condotte altrui; il principio di autoresponsabilità impone di tenere conto di possibili imprudenze altrui purché ragionevolmente prevedibili
- La prova dell'efficacia salvifica di una condotta omessa (es. segnalazione) richiede un'analisi concreta degli spazi, delle velocità e dei tempi di reazione; tuttavia la responsabilità può essere affermata anche sulla base della complessiva dinamica degli eventi
- In ricorso per cassazione è difficile ottenere l'annullamento quando la motivazione del giudice d'appello articola ragioni logiche e coerenti che collegano violazioni normative specifiche al risultato dannoso
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