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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16802/2022 del 02/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza che aveva confermato la condanna per guida in stato di ebbrezza nottetempo con sinistro (art.186, c.2, lett.c) e successive modifiche) e, soprattutto, avverso il rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova. La difesa denunciava: (i) errore di diritto nel ritenere la richiesta di messa alla prova inammissibile a prescindere dalla valutazione del programma; (ii) motivazione illogica nel ritenere il richiedente elusivo nonostante fosse poi comparso all'UEPE; (iii) vizio degli accertamenti alcolimetrici per mancata prova della regolare revisione/taratura dell'etilometro.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto legittima la decisione dei giudici di merito di escludere la messa alla prova perché: (a) la normativa e la giurisprudenza richiedono, oltre all'idoneità del programma, una prognosi favorevole sulla futura astensione dal reato; (b) nel caso concreto il lungo ritardo (19 mesi) e gli otto rinvii erano imputabili a condotta elusiva e dilatoria dell'imputato, il quale si era presentato all'UEPE solo il giorno prima dell'udienza, facendo ritenere assente la volontà reale di seguire il programma; (c) quanto all'alcoltest il ricorrente non ha assolto l'onere di allegazione specifica di vizi dello strumento o dell'omologazione/revisione, per cui gli accertamenti sono stati ritenuti regolari. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • Codice della Strada, art.186, comma 2, lett. c) (e successive modifiche 2-bis e 2-sexies)

    Norma sanzionatoria che disciplina la guida in stato di ebbrezza, con aggravanti per particolari condizioni (es. incidente, notturno); la Corte ha confermato la responsabilità sulla base degli accertamenti alcolimetrici ritenuti regolari.

  • Codice Penale, art.168‑bis

    Disciplina della sospensione del procedimento con messa alla prova; la Corte ha ribadito che l'ammissione è subordinata sia all'idoneità del programma sia ad una prognosi favorevole sulla non recidiva.

  • Codice di Procedura Penale, artt.464 ter e 464 quater

    Norme procedurali relative alla presentazione e valutazione della richiesta di messa alla prova e alla predisposizione del programma; la Corte ha ritenuto che l'assenza o il ritardo del programma, se imputabili a condotta dilatoria dell'interessato, legittimano il rigetto della richiesta.

  • Codice di Procedura Penale, art.464 quater, terzo comma

    Prevede l'obbligo di predisposizione di un programma personalizzato dall'ufficio di esecuzione penale; la Corte ha osservato che però l'accoglimento della messa alla prova richiede anche la prognosi favorevole e che il giudice può rigettare la domanda quando il ritardo sia imputabile all'inerzia dell'interessato.

  • Codice Penale, art.133

    Parametri per la valutazione della personalità dell'imputato nella determinazione della pena e nella prognosi; richiamato quale criterio per la valutazione discrezionale della prognosi favorevole ai fini della messa alla prova.

Massime di principio

  • L'ammissione alla messa alla prova richiede due valutazioni distinte e cumulative: l'idoneità del programma di trattamento e una prognosi favorevole circa l'astensione da futuri reati; la mancanza di una di esse può legittimare il rigetto.
  • Il giudice può negare la messa alla prova quando il ritardo o la mancata elaborazione del programma siano dovuti in via esclusiva all'inerzia o alla condotta dilatoria dell'interessato: la mancata collaborazione può essere interpretata come assenza di reale volontà di seguire il percorso.
  • Non è sempre sufficiente, ai fini dell'ammissione, che il programma sia stato semplicemente richiesto all'UEPE; se la prognosi è negativa o il richiedente ha tenuto comportamenti elusivi, il beneficio può essere escluso senza dover valutare nel merito un programma mai concretamente definito.
  • In tema di accertamenti etilometrici, l'onere dell'imputato non si esaurisce nella mera contestazione generica del buon funzionamento dello strumento: è necessaria una allegazione specifica e circostanziata di vizi, errori strumentali o carenze nelle revisioni/tarature per mettere in crisi la prova dell'ebbrezza.
  • È importante cooperare tempestivamente con l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna per concordare e partecipare agli incontri preliminari: la mancata partecipazione può essere valutata negativamente e precludere benefici processuali.

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