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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16801/2022 del 02/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso in cassazione avverso la conferma della condanna per disastro colposo (per incendio della copertura e del primo piano di una villetta) a carico di GARZIANO. L'imputato era stato ritenuto responsabile in cooperazione colposa con Miraglia Luciano per avere posto in opera una canna fumaria inidonea rispetto al nuovo impianto a pellet, per non aver vigilato sull'esecuzione e collaudo degli impianti (anche tramite il direttore dei lavori) e per aver garantito la regolare efficienza degli impianti al momento della compravendita. In cassazione la difesa ha dedotto tre motivi: (1) difetto di motivazione e violazione di legge perché i lavori di adeguamento erano stati appaltati a un'impresa che aveva rilasciato dichiarazione di conformità; (2) manifesta illogicità nella negazione delle circostanze attenuanti generiche, evocando illegittimo utilizzo del diritto al silenzio per escludere le attenuanti; (3) errore nel negare la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario, essendo presenti precedenti riferibili a reati depenalizzati o estinti che non avrebbero dovuto precludere i benefici.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutti e tre i motivi. Ha confermato la responsabilità del GARZIANO per cooperazione colposa nel disastro colposo, valorizzando la sua posizione di garanzia quale proprietario e costruttore dell'immobile e realizzatore del condotto fumario: la canna fumaria risultava strutturalmente inadeguata (difetto di coibentazione) a sopportare le alte temperature di un impianto a pellet e l'imputato doveva prevederne l'adeguamento e vigilare sull'esecuzione e sul collaudo. La Corte ha richiamato la giurisprudenza sulla cooperazione colposa (anche omissioni o condotte agevolatrici possono integrare il concorso di colpe), e ha ritenuto congrua l'esclusione delle attenuanti generiche in assenza di elementi positivi di meritevolezza e in presenza di un comportamento processuale negativo (mancata partecipazione e scarsa collaborazione). Ha inoltre confermato la negazione della sospensione condizionale e della non menzione per la presenza di una precedente condanna per reato contro il patrimonio e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 449 cod. pen.

    Riferimento al delitto di disastro colposo; la Cassazione interpreta la cooperazione colposa ai sensi della normativa e della giurisprudenza come comprensiva anche di omissioni di vigilanza e di contributi agevolatori che si coniugano con le condotte di altri per la produzione dell'evento

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez.4, più sentenze richiamate)

    Principi richiamati: la cooperazione colposa estende la responsabilità anche a condotte atipiche, incomplete o omissioni purché connesse alle altre condotte; non è necessaria la consapevolezza della natura colposa dell'altrui condotta, è sufficiente la conoscenza dell'altrui partecipazione e l'obbligo di rapportare prudentemente la propria condotta a quella altrui

Massime di principio

  • Il proprietario/costruttore che realizza o consegna un immobile assume una posizione di garanzia: deve verificare l'idoneità strutturale di elementi permanenti (es. canne fumarie) e vigilare sull'adeguamento agli impianti che saranno installati, anche se i lavori sono affidati a terzi.
  • L'affidamento a un'impresa o il rilascio di una dichiarazione di conformità da parte dell'installatore non esclude automaticamente la responsabilità del committente se il rischio investe opere strutturali o richiede interventi che esulano dalla sfera di controllo dell'operatore esecutore.
  • La cooperazione colposa può scattare per omissione di controllo o per scelte organizzative (es. scelta del tecnico) quando tali comportamenti concorrono materialmente al verificarsi dell'evento dannoso; non è necessario provare la consapevolezza della colpa altrui.
  • Per ottenere le circostanze attenuanti generiche occorre dimostrare elementi positivi di meritevolezza: il semplice esercizio di diritti difensivi (es. silenzio) o l'assenza di elementi negativi non garantiscono automaticamente le attenuanti.
  • Il riconoscimento della sospensione condizionale della pena o altri benefici può essere precluso dalla esistenza di precedenti e dall'uso pregresso di benefici; va valutato caso per caso e la riemersione di condanne pregresse può legittimare il diniego.
  • In situazioni analoghe è consigliabile documentare formalmente incarichi di coordinamento, verifiche e collaudi, richiedere e conservare specifiche certificazioni sulle opere strutturali e attivare una vigilanza tecnica formale (direzione lavori/collaudo) quando l'intervento coinvolge strutture fisse dell'edificio.

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