Cassazione Penale, Sentenza n. 16801/2022 del 02/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in cassazione avverso la conferma della condanna per disastro colposo (per incendio della copertura e del primo piano di una villetta) a carico di GARZIANO. L'imputato era stato ritenuto responsabile in cooperazione colposa con Miraglia Luciano per avere posto in opera una canna fumaria inidonea rispetto al nuovo impianto a pellet, per non aver vigilato sull'esecuzione e collaudo degli impianti (anche tramite il direttore dei lavori) e per aver garantito la regolare efficienza degli impianti al momento della compravendita. In cassazione la difesa ha dedotto tre motivi: (1) difetto di motivazione e violazione di legge perché i lavori di adeguamento erano stati appaltati a un'impresa che aveva rilasciato dichiarazione di conformità; (2) manifesta illogicità nella negazione delle circostanze attenuanti generiche, evocando illegittimo utilizzo del diritto al silenzio per escludere le attenuanti; (3) errore nel negare la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario, essendo presenti precedenti riferibili a reati depenalizzati o estinti che non avrebbero dovuto precludere i benefici.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutti e tre i motivi. Ha confermato la responsabilità del GARZIANO per cooperazione colposa nel disastro colposo, valorizzando la sua posizione di garanzia quale proprietario e costruttore dell'immobile e realizzatore del condotto fumario: la canna fumaria risultava strutturalmente inadeguata (difetto di coibentazione) a sopportare le alte temperature di un impianto a pellet e l'imputato doveva prevederne l'adeguamento e vigilare sull'esecuzione e sul collaudo. La Corte ha richiamato la giurisprudenza sulla cooperazione colposa (anche omissioni o condotte agevolatrici possono integrare il concorso di colpe), e ha ritenuto congrua l'esclusione delle attenuanti generiche in assenza di elementi positivi di meritevolezza e in presenza di un comportamento processuale negativo (mancata partecipazione e scarsa collaborazione). Ha inoltre confermato la negazione della sospensione condizionale e della non menzione per la presenza di una precedente condanna per reato contro il patrimonio e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Riferimento al delitto di disastro colposo; la Cassazione interpreta la cooperazione colposa ai sensi della normativa e della giurisprudenza come comprensiva anche di omissioni di vigilanza e di contributi agevolatori che si coniugano con le condotte di altri per la produzione dell'evento
Giurisprudenza di legittimità (Sez.4, più sentenze richiamate)
Principi richiamati: la cooperazione colposa estende la responsabilità anche a condotte atipiche, incomplete o omissioni purché connesse alle altre condotte; non è necessaria la consapevolezza della natura colposa dell'altrui condotta, è sufficiente la conoscenza dell'altrui partecipazione e l'obbligo di rapportare prudentemente la propria condotta a quella altrui
Massime di principio
- Il proprietario/costruttore che realizza o consegna un immobile assume una posizione di garanzia: deve verificare l'idoneità strutturale di elementi permanenti (es. canne fumarie) e vigilare sull'adeguamento agli impianti che saranno installati, anche se i lavori sono affidati a terzi.
- L'affidamento a un'impresa o il rilascio di una dichiarazione di conformità da parte dell'installatore non esclude automaticamente la responsabilità del committente se il rischio investe opere strutturali o richiede interventi che esulano dalla sfera di controllo dell'operatore esecutore.
- La cooperazione colposa può scattare per omissione di controllo o per scelte organizzative (es. scelta del tecnico) quando tali comportamenti concorrono materialmente al verificarsi dell'evento dannoso; non è necessario provare la consapevolezza della colpa altrui.
- Per ottenere le circostanze attenuanti generiche occorre dimostrare elementi positivi di meritevolezza: il semplice esercizio di diritti difensivi (es. silenzio) o l'assenza di elementi negativi non garantiscono automaticamente le attenuanti.
- Il riconoscimento della sospensione condizionale della pena o altri benefici può essere precluso dalla esistenza di precedenti e dall'uso pregresso di benefici; va valutato caso per caso e la riemersione di condanne pregresse può legittimare il diniego.
- In situazioni analoghe è consigliabile documentare formalmente incarichi di coordinamento, verifiche e collaudi, richiedere e conservare specifiche certificazioni sulle opere strutturali e attivare una vigilanza tecnica formale (direzione lavori/collaudo) quando l'intervento coinvolge strutture fisse dell'edificio.
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