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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17631/2023 del 28/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza del 07/11/2022 del Tribunale del Riesame di Terni che aveva rigettato, salvo il dissequestro già disposto dal PM, il riesame del decreto di perquisizione e sequestro emesso il 27/09/2022. Le censure in Cassazione sono due: (i) violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p., in relazione all'art. 253 c.p.p.) per mancata annullamento del decreto di sequestro e per carenza motivazionale e mancata autonoma valutazione sul "fumus commissi delicti" e sulla finalità probatoria del sequestro; si deduce inoltre l'assenza di indicazione della condotta ipotizzata e la mancata valutazione degli elementi difensivi (liceità della coltivazione, inattività del sito internet dal 2019, contestazione dell'effetto drogante dei reperti); (ii) violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p., richiamando art. 178 lett. c) c.p.p.) per aver il Tribunale del Riesame dato rilievo alla consulenza tossicologica disposta dal PM senza tenere conto delle analisi difensive, quindi violando il contraddittorio rispetto alle perizie.

La decisione

La Corte rigetta i ricorsi. Sul primo motivo la Corte rileva che il decreto non si limitava a indicare le norme violate ma descriveva anche la condotta ipotizzata, quindi non vi è carenza motivazionale rispetto al fumus commissi delicti. Sul secondo motivo la Corte precisa che il sindacato del riesame deve limitarsi alle deduzioni difensive con reale incidenza sul fumus: l'ordinanza ha dato conto della consulenza tossicologica del PM e la documentazione difensiva prodotta risultava datata (26/11/2020) e quindi non idonea a contrastare le risultanze più attuali della consulenza disposta dal PM. Conseguentemente i ricorsi vanno rigettati e i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • Art. 110 c.p.

    Norma relativa al concorso di persone nel reato; utilizzata per inquadrare la posizione di entrambi gli indagati nella contestata fattispecie.

  • Art. 73, comma 4, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Norma del testo unico sugli stupefacenti relativa alla produzione/coltivazione di sostanze stupefacenti; è la norma sostanziale cui il sequestro e l'indagine erano riferiti.

  • Art. 253 c.p.p.

    Disciplina i requisiti del decreto di sequestro; la Corte conferma che il decreto deve indicare la condotta ipotizzata e le ragioni del fumus e della finalità probatoria, ma nella fattispecie tali requisiti sono stati ritenuti soddisfatti.

  • Art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Consente il ricorso per cassazione per "violazione di legge"; la Corte ricorda che la nozione comprende errori di diritto e vizi motivazionali radicali, ma qui il motivo è infondato in quanto il provvedimento impugnato conteneva sufficiente motivazione.

  • Art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Permette il ricorso per violazione di norme che regolano l'istruzione probatoria; la Corte valuta che non si è verificata la violazione lamentata, essendo il sindacato del riesame limitato agli elementi rilevanti per il fumus.

  • Art. 178, lett. c) c.p.p.

    Riferita dalla difesa in relazione al contraddittorio sulle consulenze tecniche; la Corte tuttavia afferma che il Tribunale del Riesame non è tenuto a discutere ogni analisi difensiva, specialmente se non aggiornata o non idonea a incidere sul fumus.

Massime di principio

  • Il decreto di sequestro deve descrivere la condotta ipotizzata e motivare la pertinenza del bene al reato (fumus) e la finalità probatoria: se tali elementi risultano dal provvedimento, è difficile ottenere l'annullamento per semplice genericità.
  • In sede di riesame il sindacato giudiziale è limitato alle censure che incidono oggettivamente sul fumus commissi delicti; non si richiede al Tribunale del Riesame di rimettere in discussione tutte le valutazioni probatorie già acquisite.
  • Le consulenze disposte dal Pubblico Ministero possono essere valorizzate dal Tribunale del Riesame anche se la difesa fornisce analisi contrarie; queste ultime devono però essere attuali e idonee a contrastare le risultanze peritali per incidere sull'esito.
  • Il ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari ammette principalmente controlli di legittimità (violazioni di legge) e di motivazione gravemente carente; la Corte non riesamina i fatti se la motivazione del giudice impugnato è coerente e sufficiente.
  • Per la difesa è strategico produrre, tempestivamente e con adeguata datazione, perizie e documenti che dimostrino la liceità dell'attività o la non efficacia drogante dei reperti; documentazione datata o non aggiornata ha scarso valore in contraddittorio.

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