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Parere

Parere n. 671/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto, con presentazione diretta, ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, dal signor -OMISSIS- contro la Prefettura di -OMISSIS- per l’annullamento del provvedimento n. P-BS/L/Q/2023/109743 del 16 gennaio 2015 di revoca del nulla osta al lavoro subordinato per lo straniero -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202500983

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato per un lavoratore straniero.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, deducendo carenza di motivazione e di istruttoria, nonché violazione dei principi di uguaglianza, imparzialità e buon andamento e di disposizioni costituzionali e della CEDU. La revoca era stata disposta dopo l’accertamento della mancanza dell’asseverazione sottoscritta da un professionista abilitato, necessaria per verificare la capacità reddituale del datore di lavoro, e della documentazione relativa alla preventiva richiesta di personale al Centro per l’impiego, necessaria a comprovare l’indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto rispettato il contraddittorio, poiché la relazione ministeriale era stata trasmessa al ricorrente, che non aveva presentato osservazioni. Ha giudicato adeguatamente motivata la revoca, in quanto indicava specificamente la documentazione mancante. La Sezione ha ritenuto corretta l’applicazione dell’art. 24-bis, comma 2, del d.lgs. 286/1998, quanto all’asseverazione, e dell’art. 22, comma 2, del medesimo decreto legislativo, quanto alla verifica presso il Centro per l’impiego. La produzione dell’asseverazione in sede giudiziale sarebbe stata comunque irrilevante, perché la documentazione doveva sussistere al momento della verifica amministrativa. Anche la mancata trasmissione della modulistica al Centro per l’impiego, asseritamente dovuta a mero errore, non valeva a superare l’inadempimento di un espresso requisito di legge. Sono state inoltre respinte le censure di discriminazione, non essendo stata dimostrata una disparità di trattamento concreta. Il ricorso straordinario è stato pertanto respinto.

Osservazioni

Motivazione e istruttoria della revoca

La revoca è adeguatamente motivata mediante l’indicazione puntuale della mancata asseverazione sottoscritta da un professionista abilitato e della mancata documentazione della richiesta di personale inviata al Centro per l’impiego.

Asseverazione del datore di lavoro

La mancanza dell’asseverazione prevista dall’art. 24-bis, comma 2, del d.lgs. 286/1998 costituisce un ostacolo al rilascio del nulla osta. La sua eventuale produzione in sede di ricorso non sana l’omissione originaria, poiché la documentazione doveva essere disponibile al momento della verifica amministrativa.

Verifica presso il Centro per l’impiego

La preventiva verifica documentata dell’indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, prevista dall’art. 22, comma 2, del d.lgs. 286/1998, costituisce un espresso adempimento necessario per la valida instaurazione del rapporto di lavoro.

Violazione dei principi di uguaglianza e imparzialità

Non è stata dimostrata alcuna discriminazione ai danni del ricorrente. La posizione dello straniero che richiede il nulla osta non è automaticamente equiparabile a quella dei cittadini italiani, in assenza di elementi concreti di disparità di trattamento.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. 1199/1971

    Il ricorso straordinario è stato presentato direttamente secondo la procedura prevista dalla disposizione.

  • art. 22, comma 2, d.lgs. 286/1998

    La preventiva «verifica, presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata» è un espresso adempimento previsto dall’art. 22, comma 2, del d. lgs 286/1998.

    La verifica documentata dell’indisponibilità di personale sul territorio nazionale è un requisito necessario per la richiesta di assunzione del lavoratore straniero.

  • art. 24-bis, comma 2, d.lgs. 286/1998

    In caso di esito positivo delle verifiche è rilasciata apposita asseverazione che il datore di lavoro produce unitamente alla richiesta di assunzione del lavoratore straniero.

    L’asseverazione del professionista abilitato deve essere prodotta unitamente alla richiesta di assunzione e la sua mancanza non può essere superata mediante produzione tardiva nel giudizio.

  • l. 241/1990

    La comunicazione di avvio del procedimento di revoca ha assicurato la possibilità per l’interessato di integrare la documentazione e presentare osservazioni.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto, insieme all’art. 9, paragrafo 1, del regolamento GDPR, per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento.

Massime di principio

  • Nel procedimento per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato dello straniero, l’asseverazione prevista dall’art. 24-bis, comma 2, del d.lgs. 286/1998 deve essere prodotta unitamente alla richiesta di assunzione; la sua produzione per la prima volta in sede di ricorso non elimina l’omissione verificatasi nel procedimento amministrativo.
  • La preventiva verifica, presso il Centro per l’impiego competente, dell’indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, prevista dall’art. 22, comma 2, del d.lgs. 286/1998, costituisce un adempimento espresso e documentato, la cui omissione impedisce la valida instaurazione del rapporto di lavoro oggetto della richiesta di nulla osta.
  • Un provvedimento di revoca del nulla osta è sufficientemente motivato quando indica in modo specifico i documenti mancanti e collega tali omissioni ai requisiti normativi necessari per il rilascio del titolo.
  • La produzione tardiva di documenti essenziali nel giudizio non è idonea a superare la legittimità della revoca quando la documentazione doveva essere presente e verificabile al momento dell’istruttoria amministrativa.
  • La deduzione generica di discriminazione fondata sulla condizione di straniero non dimostra una violazione dei principi di uguaglianza e imparzialità in assenza di elementi concreti che comprovino una disparità di trattamento.

Revoca del nulla osta al lavoro subordinato per uno straniero

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un datore di lavoro privato contro la Prefettura, avente a oggetto la revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato per un lavoratore straniero.

Fatti e procedimento amministrativo

Il datore di lavoro aveva presentato allo Sportello Unico per l’Immigrazione una richiesta di nulla osta, che era stato rilasciato tramite procedura informatica. Successivamente l’Amministrazione aveva accertato la mancanza di due elementi documentali:

  • l’asseverazione sottoscritta da un professionista abilitato, necessaria per la valutazione della capacità reddituale del datore di lavoro;
  • la documentazione comprovante la richiesta di personale inviata al Centro per l’impiego, finalizzata a verificare l’indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale per il medesimo inquadramento contrattuale.

Lo Sportello Unico aveva comunicato l’avvio del procedimento di revoca, assegnando un termine di dieci giorni per integrare la documentazione e presentare osservazioni. Non essendo pervenute integrazioni, la Prefettura aveva adottato il provvedimento di revoca.

Motivi del ricorso

Il ricorrente ha dedotto plurime censure di carenza di motivazione e di istruttoria, sostenendo inoltre la violazione dei principi di uguaglianza, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, nonché di disposizioni costituzionali e della CEDU. Ha affermato che l’asseverazione sarebbe stata allegata al ricorso e che la mancata trasmissione della modulistica al Centro per l’impiego sarebbe dipesa da un mero errore.

Contraddittorio procedimentale e consultivo

La Sezione ha preliminarmente rilevato che il contraddittorio nel procedimento relativo al ricorso straordinario era stato rispettato, poiché la relazione ministeriale era stata trasmessa al ricorrente il 2 gennaio 2026 e non risultava che questi avesse presentato osservazioni.

Requisiti documentali del nulla osta

Il Consiglio di Stato ha ritenuto adeguatamente motivata la revoca, poiché il provvedimento indicava puntualmente i documenti mancanti.

L’art. 24-bis, comma 2, del d.lgs. 286/1998 impone che, in caso di esito positivo delle verifiche, l’asseverazione rilasciata dal professionista abilitato sia prodotta unitamente alla richiesta di assunzione. La sua eventuale produzione nel giudizio non è rilevante, perché l’omissione deve essere valutata con riferimento alla documentazione disponibile quando l’Amministrazione ha esaminato l’istanza. La Sezione ha inoltre rilevato che, in concreto, l’asseverazione non risultava comunque rinvenibile negli atti allegati.

Quanto alla verifica presso il Centro per l’impiego, l’art. 22, comma 2, del d.lgs. 286/1998 richiede che sia previamente accertata e idoneamente documentata l’indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale. La mancata trasmissione della relativa modulistica, anche se attribuita a un errore, integra l’omissione di un adempimento espresso e necessario. In assenza di tale requisito, il rapporto di lavoro non poteva essere validamente instaurato.

Censure di discriminazione

Sono state respinte anche le doglianze fondate sulla presunta discriminazione del ricorrente in quanto straniero. La Sezione ha richiamato il proprio parere n. 1286 del 18 novembre 2025, secondo cui la diversa posizione dello straniero rispetto al cittadino italiano non determina, di per sé, una violazione del principio di uguaglianza. Occorrono elementi concreti idonei a dimostrare una disparità di trattamento, che nel caso esaminato non sono stati forniti.

Conclusione

La Sezione ha ritenuto infondati tutti i motivi di ricorso e ha espresso parere per il rigetto del ricorso straordinario. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente e i terzi citati, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 196/2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaAutotutelaRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentaleLegittimazione e interesse a ricorrere

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