Salta al contenuto
Parere

Parere n. 664/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla società Bar Meeting di Galli Marisa e C s.n.c. per la revocazione del d.P.R del 28 dicembre 2022 che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto in materia di pagamento di canoni per l’utilizzo di beni di proprietà statale.

Giustizia amministrativa202400320

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ricorso per revocazione del d.P.R. 28 dicembre 2022 che aveva dichiarato inammissibile un ricorso straordinario relativo al pagamento di canoni per l'utilizzo di beni di proprietà statale

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La società ricorrente ha chiesto la revocazione, ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. n. 1199/1971, del d.P.R. del 28 dicembre 2022, notificato il 31 marzo 2023, con cui era stato dichiarato inammissibile il precedente ricorso straordinario proposto contro provvedimenti dell'Agenzia del demanio concernenti il pagamento di canoni per l'utilizzo di una porzione di terreno statale di circa 116 m² e di una sovrastante porzione di manufatto adibita a bar-caffè. La pretesa del canone era stata oggetto di giudizio davanti al Tribunale di Bologna e alla Corte d'appello, il cui rigetto dell'appello era stato impugnato con ricorso per cassazione ancora pendente. Nel ricorso per revocazione la società ha richiamato i motivi dedotti in sede civile e ha contestato genericamente l'illegittimità del decreto presidenziale, senza articolare uno specifico motivo riconducibile a una delle ipotesi di revocazione previste dall'art. 395 c.p.c. La questione ha quindi riguardato l'ammissibilità dell'utilizzo della revocazione per censurare la correttezza della valutazione compiuta nel precedente procedimento e, in particolare, l'eventuale errore di diritto relativo alla declaratoria di difetto di giurisdizione.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso per revocazione inammissibile. La società non ha dedotto alcuno dei motivi tassativamente previsti dall'art. 395 c.p.c., ma ha cercato di mettere in discussione la valutazione già compiuta dal Consiglio di Stato, utilizzando la revocazione come un ulteriore grado di giudizio. Il Collegio ha inoltre precisato che il precedente parere n. 1956 del 23 dicembre 2021, corretto per errore materiale con il parere n. 1540/2022 e recepito dal d.P.R. impugnato, aveva dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione, facendo salva la possibilità di riproporre la domanda davanti al giudice ordinario, ove ne ricorressero i presupposti, ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a. Anche l'eventuale errore di diritto consistente nella declaratoria del difetto di giurisdizione non è censurabile mediante revocazione. Il contraddittorio è stato ritenuto rispettato.

Osservazioni

Mancata deduzione di un motivo di revocazione

Il ricorso è inammissibile perché la società non ha articolato alcuno dei motivi previsti dall'art. 395 c.p.c., presupposto necessario per la revocazione.

Revocazione come ulteriore grado di giudizio

La revocazione non può essere utilizzata per contestare la correttezza della valutazione già compiuta dal Consiglio di Stato né per ottenere un nuovo esame della controversia.

Errore di diritto e difetto di giurisdizione

L'eventuale errore di diritto relativo alla declaratoria di difetto di giurisdizione non è censurabile mediante il rimedio della revocazione. Il precedente parere aveva comunque fatto salva, ricorrendone i presupposti, la possibilità di riproporre il ricorso davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a.

Norme richiamate

  • art. 15 d.P.R. 1199/1971

    ex art. 15 del d.P.R. n. 1199/1971

    La disposizione costituisce la base normativa del ricorso per revocazione contro il decreto decisorio relativo al ricorso straordinario.

  • art. 395 c.p.c.

    motivi previsti dall’art. 395 del c.p.c.

    I motivi di revocazione sono presupposti necessari e non possono essere sostituiti da censure dirette a ottenere una nuova valutazione della decisione o a dedurre un ordinario errore di diritto.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    ai sensi e nel termini di cui all’art.11, comma 2 del c.p.a.

    In caso di declaratoria di difetto di giurisdizione, la parte può, ricorrendone i presupposti, riproporre la domanda davanti al giudice ordinario nei termini previsti dalla disposizione.

Massime di principio

  • Il ricorso per revocazione è inammissibile quando non deduce specificamente una delle ipotesi previste dall'art. 395 c.p.c. e si limita a contestare la correttezza della valutazione compiuta nella decisione impugnata.
  • La revocazione non costituisce un ulteriore grado di giudizio e non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione delle questioni già esaminate.
  • L'eventuale errore di diritto relativo alla declaratoria di difetto di giurisdizione non è, in quanto tale, censurabile mediante il ricorso per revocazione.
  • La declaratoria di difetto di giurisdizione può lasciare salva, ove ne ricorrano i presupposti, la possibilità di riproporre la domanda davanti al giudice munito di giurisdizione secondo il meccanismo previsto dall'art. 11, comma 2, c.p.a.

Revocazione di un decreto presidenziale su canoni per l'utilizzo di beni statali

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario per revocazione proposto da una società esercente un'attività di bar-caffè contro il d.P.R. del 28 dicembre 2022, con cui era stato dichiarato inammissibile un precedente ricorso straordinario relativo a provvedimenti dell'Agenzia del demanio sul pagamento di canoni per l'utilizzo di beni di proprietà statale.

Premesse e vicenda sostanziale

La pretesa dell'Agenzia del demanio riguardava una porzione di terreno di circa 116 m² e una sovrastante porzione di manufatto destinata a bar-caffè. La società aveva già contestato la pretesa davanti al Tribunale di Bologna e alla Corte d'appello, che aveva rigettato l'impugnazione con sentenza n. 2675/2018. Risultava inoltre pendente un ricorso per cassazione.

La società ha impugnato per revocazione il precedente decreto presidenziale, notificato il 31 marzo 2023, sostenendo genericamente l'illegittimità della declaratoria di inammissibilità e richiamando questioni già prospettate nel giudizio civile.

Procedimento consultivo

Il ricorso per revocazione è stato notificato il 22 maggio 2023. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio ha trasmesso la relazione ministeriale, concludendo per l'inammissibilità e, comunque, per l'infondatezza del ricorso. La società, cui la relazione era stata comunicata, non ha depositato memorie di replica. Il Consiglio di Stato ha dato atto del rispetto del contraddittorio.

Presupposti della revocazione

La Sezione ha rilevato che la società non aveva dedotto alcuno dei motivi di revocazione previsti dall'art. 395 c.p.c. La ricorrente aveva invece cercato di contestare la correttezza della valutazione effettuata nel precedente procedimento, utilizzando la revocazione come un ulteriore grado di giudizio.

Il Collegio ha ribadito, quindi, che il rimedio revocatorio richiede la specifica deduzione di una delle tassative ipotesi previste dalla legge e non consente di riaprire il merito della decisione o di sostituire alla decisione impugnata una nuova valutazione delle questioni già esaminate.

Difetto di giurisdizione

Per completezza, il Consiglio di Stato ha richiamato il precedente parere n. 1956 del 23 dicembre 2021, corretto per errore materiale con il parere n. 1540/2022 e recepito dal d.P.R. impugnato. In tale precedente procedimento il ricorso era stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con facoltà per la parte, ove ne ricorressero i presupposti, di riproporre il ricorso davanti al giudice ordinario ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a.

La Sezione ha precisato che anche l'eventuale errore di diritto consistito nella declaratoria del difetto di giurisdizione non è censurabile mediante revocazione. Tale censura, infatti, non integra di per sé uno dei motivi revocatori previsti dall'art. 395 c.p.c.

Conclusioni

Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso per revocazione debba essere dichiarato inammissibile. La decisione si fonda sia sulla mancata deduzione di uno specifico motivo revocatorio, sia sull'inidoneità della revocazione a operare come mezzo per contestare un ordinario errore di diritto o per ottenere un nuovo grado di giudizio.

Come è indicizzato

MaterieRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaGiurisdizione e riparto
RamiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.