Parere n. 668/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dalla signora -OMISSIS- contro la Prefettura di -OMISSIS- per l’annullamento del provvedimento nr. P-AT/L/N/2020/100461 del 15 novembre 2021 di rigetto dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del provvedimento del 15 novembre 2021 di rigetto dell'istanza di emersione dal lavoro irregolare.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato il rigetto dell'istanza di emersione presentata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 103, comma 1, del d.l. n. 34/2020, convertito dalla l. n. 77/2020, deducendo che l'omessa produzione della documentazione richiesta fosse imputabile esclusivamente al datore di lavoro e che, pertanto, la Prefettura avrebbe dovuto applicare eventuali sanzioni a quest'ultimo senza rigettare la domanda. In via preliminare, ha chiesto la rimessione in termini, sostenendo di non conoscere la lingua italiana e lamentando la mancata traduzione del provvedimento. Il Ministero dell'interno ha riferito che la documentazione era stata più volte richiesta, che i preavvisi di rigetto ex art. 10-bis della l. n. 241/1990 erano stati notificati a entrambe le parti ma restituiti con la dicitura destinatari sconosciuti e che nessuna integrazione era stata prodotta.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto rispettato il contraddittorio, poiché la relazione ministeriale era stata trasmessa al domicilio digitale del difensore della ricorrente senza che fossero state presentate osservazioni o controdeduzioni. Nel merito, ha rilevato che non era contestato il mancato assolvimento, da parte del datore di lavoro, dell'onere di depositare la documentazione reiteratamente richiesta per verificare i requisiti previsti dall'art. 103 del d.l. n. 34/2020. La responsabilità della mancata cooperazione del datore di lavoro non può essere trasferita all'Amministrazione, la quale non è tenuta a ricercare il lavoratore né a svolgere d'ufficio indagini per acquisire dati nella disponibilità del datore negligente, specie quando si tratta di verificare la capacità economica e reddituale di quest'ultimo. Quanto alla rimessione in termini, la Sezione ha ritenuto che gli obblighi di comunicazione e notificazione gravino nei confronti del datore di lavoro, titolare dell'istanza di emersione, mentre il lavoratore è soggetto cointeressato, titolare dell'interesse legittimo a ricorrere, ma non delle pretese procedimentali spettanti esclusivamente al richiedente, tra cui quella relativa alla traduzione del diniego. L'istanza cautelare è stata assorbita e il ricorso è stato respinto.
Osservazioni
Mancata produzione della documentazione richiesta
Il rigetto è legittimo quando il datore di lavoro, titolare dell'istanza di emersione, non produce la documentazione reiteratamente richiesta dallo Sportello Unico per l'Immigrazione ai fini della verifica dei requisiti previsti dall'art. 103 del d.l. n. 34/2020.
Obblighi istruttori dell'Amministrazione
L'Amministrazione non è tenuta a ricercare il lavoratore o a svolgere indagini officiosamente per acquisire dati necessari all'istruttoria che erano nella disponibilità del datore di lavoro negligente. La responsabilità della mancata cooperazione del datore non può essere trasferita alla Prefettura.
Mancata traduzione del provvedimento
Il lavoratore straniero, quale soggetto cointeressato e non titolare dell'istanza di emersione, non può rivendicare nei confronti della Prefettura la traduzione del provvedimento di diniego nella lingua conosciuta, pretesa riferibile al datore di lavoro titolare della domanda.
Norme richiamate
art. 103, comma 1, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla l. 17 luglio 2020, n. 77
Disciplina la procedura di emersione dei rapporti di lavoro irregolari e individua nel datore di lavoro il soggetto legittimato a presentare l'istanza.
art. 103, comma 15, d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla l. 17 luglio 2020, n. 77
«lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilità della dichiarazione di cui al comma 1 e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi all'accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonché il parere del competente Ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla capacità economica del datore di lavoro e alla congruità delle condizioni di lavoro applicate, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento».
La procedura richiede la verifica della documentazione e dei requisiti, compresa la capacità economica del datore di lavoro; la mancata cooperazione del titolare dell'istanza impedisce il completamento dell'istruttoria.
art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
Il preavviso di rigetto è stato utilizzato per consentire agli interessati di integrare la documentazione necessaria prima dell'adozione del provvedimento definitivo.
art. 7 l. 7 agosto 1990, n. 241
Gli obblighi di comunicazione e notificazione della Prefettura sono stati riferiti al datore di lavoro, quale titolare dell'istanza di emersione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ha costituito la base normativa per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente e dei terzi.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato, insieme all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati mediante oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- Nella procedura di emersione dei rapporti di lavoro irregolari disciplinata dall'art. 103 del d.l. n. 34/2020, il datore di lavoro che presenta l'istanza è il soggetto sul quale grava l'onere di cooperare con lo Sportello Unico e di produrre la documentazione necessaria alla verifica dei requisiti.
- L'Amministrazione può rigettare l'istanza di emersione quando il datore di lavoro non produce, nonostante reiterate richieste e il preavviso di rigetto, la documentazione indispensabile al completamento dell'istruttoria.
- In assenza della documentazione che il datore di lavoro negligente avrebbe dovuto produrre, l'Amministrazione non è tenuta a ricercare autonomamente il lavoratore né a svolgere indagini officiosamente per acquisire dati relativi alla capacità economica e reddituale del datore.
- Il lavoratore straniero indicato nell'istanza di emersione è soggetto cointeressato e titolare dell'interesse legittimo a impugnare il diniego, ma non può esercitare le pretese procedimentali che spettano esclusivamente al datore di lavoro quale titolare della domanda, compresa la pretesa alla traduzione del provvedimento di diniego.
Rigetto del ricorso straordinario contro il diniego di emersione dal lavoro irregolare
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato il ricorso straordinario proposto da una lavoratrice straniera contro il provvedimento della Prefettura che aveva rigettato l'istanza di emersione presentata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 103 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla l. 17 luglio 2020, n. 77. Il ricorso è stato respinto, con assorbimento dell'istanza cautelare.
Svolgimento della procedura
Il 3 agosto 2020 il datore di lavoro aveva presentato allo Sportello Unico per l'Immigrazione una domanda di emersione in favore della lavoratrice, impiegata nell'assistenza alla persona e nel sostegno al bisogno familiare. La Prefettura aveva richiesto più volte la documentazione necessaria per completare l'istruttoria.
I preavvisi di rigetto adottati ai sensi dell'art. 10-bis della l. n. 241/1990 erano stati notificati a entrambe le parti, ma le raccomandate erano tornate al mittente con la dicitura destinatari sconosciuti. Non essendo stata prodotta la documentazione richiesta entro i termini assegnati, lo Sportello Unico aveva adottato il provvedimento di rigetto del 15 novembre 2021, notificato al difensore della ricorrente il 23 febbraio 2022.
Motivi del ricorso
La ricorrente aveva sostenuto che l'inadempimento fosse imputabile esclusivamente al datore di lavoro e che la Prefettura avrebbe dovuto applicare eventuali sanzioni a quest'ultimo, senza rigettare l'istanza di emersione. Aveva inoltre chiesto la rimessione in termini, affermando di non conoscere la lingua italiana e lamentando la mancata traduzione del provvedimento.
Contraddittorio nel procedimento consultivo
La Sezione ha ritenuto rispettato il contraddittorio, poiché la relazione istruttoria del Ministero dell'interno era stata trasmessa al domicilio digitale del difensore della ricorrente, alla quale era stato assegnato un termine per presentare osservazioni e controdeduzioni. Nessuna osservazione era stata depositata.
Onere di cooperazione del datore di lavoro
In applicazione dell'art. 103 del d.l. n. 34/2020, il datore di lavoro è il soggetto legittimato a presentare l'istanza di emersione e il principale titolare degli oneri documentali necessari alla verifica dei requisiti. Il comma 15 della disposizione prevede, tra l'altro, l'acquisizione del parere dell'Ispettorato territoriale del lavoro sulla capacità economica del datore e sulla congruità delle condizioni di lavoro.
La Sezione ha osservato che il mancato assolvimento dell'onere documentale non contestato dalla ricorrente giustificava il rigetto della domanda. La responsabilità della mancata cooperazione del datore di lavoro non può essere trasferita all'Amministrazione. Quest'ultima non ha il dovere di ricercare il lavoratore per acquisire dati che, soprattutto quanto alla capacità reddituale ed economica del datore, appartengono alla sfera di disponibilità di quest'ultimo.
Il lavoratore può eventualmente riferire e provare fatti propri, ma non è normalmente in grado di comprovare fatti del terzo, come il reddito e la capacità economica del datore di lavoro. La Sezione ha richiamato, sul punto, la sentenza del TAR Emilia-Romagna, Sezione I, 19 maggio 2025, n. 542.
Posizione del lavoratore e obbligo di traduzione
La Sezione ha distinto la posizione del datore di lavoro da quella del lavoratore straniero. Il datore è titolare dell'istanza di emersione e nei suoi confronti gravano gli specifici obblighi di comunicazione e notificazione previsti dall'art. 7 della l. n. 241/1990.
Il lavoratore è invece soggetto cointeressato al buon esito della procedura. Pur essendo titolare dell'interesse legittimo a impugnare il diniego, non può rivendicare le pretese procedimentali che spettano esclusivamente al titolare della domanda. Tra queste rientra, secondo il parere, la necessità della traduzione del provvedimento di diniego nella lingua conosciuta.
Esito
Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso debba essere respinto. L'istanza cautelare è stata assorbita. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la ricorrente e i terzi, ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.
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