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Parere

Parere n. 666/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla signora -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno e nei confronti del signor -OMISSIS- per l’annullamento della graduatoria del concorso interno di 300 posti per vice sovrintendente tecnico della Polizia di Stato, riservato al personale con qualifica di Assistente capo tecnico.

Giustizia amministrativa202400329

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione della graduatoria del concorso interno per 300 posti di vice sovrintendente tecnico della Polizia di Stato e del verbale di attribuzione dei titoli

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La ricorrente ha impugnato la graduatoria di merito del concorso interno, per titoli, a 300 posti per l’accesso alla qualifica di vice sovrintendente tecnico del ruolo dei sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato, nonché il verbale della commissione che le aveva attribuito 32,162 punti invece di 38,642. La contestazione riguarda il computo dell’anzianità nel ruolo degli agenti e assistenti tecnici: secondo la ricorrente, l’anzianità avrebbe dovuto decorrere dal 1° giugno 2004, data di maturazione dell’anzianità nel ruolo e nella qualifica di provenienza, anziché dal 1° agosto 2013, data dell’effettiva immissione nel ruolo tecnico in virtù del decreto di transito del 16 luglio 2013. La ricorrente ha chiesto anche di essere dichiarata vincitrice del concorso. Il Ministero dell’interno ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso, ritenendo proposta un’azione di adempimento, e nel merito ha sostenuto la correttezza dell’operato della commissione, alla luce dell’art. 6 del bando e dei criteri di massima stabiliti dalla commissione.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto rispettato il contraddittorio e ha prescisso dall’esame dell’eccezione preliminare di inammissibilità, applicando il principio della ragione più liquida, poiché il ricorso è infondato nel merito. La Sezione ha condiviso l’interpretazione già fornita dal T.a.r. per il Lazio, Sez. Prima Stralcio, con sentenza 20 ottobre 2023, n. 15556, passata in giudicato, relativa a un caso analogo nella medesima procedura concorsuale. La conservazione dell’anzianità maturata nel ruolo e nella qualifica di provenienza comporta il riconoscimento della qualifica e dell’anzianità pregresse, ma non consente di computare come anzianità nel ruolo tecnico periodi nei quali non sono state effettivamente svolte funzioni tecniche. Poiché il bando valorizzava specificamente l’anzianità complessiva nel ruolo degli agenti e assistenti tecnici e la procedura era diretta a selezionare candidati per funzioni di sovrintendente tecnico, è legittimo attribuire rilievo all’effettivo servizio tecnico prestato, con decorrenza dal 1° agosto 2013. Il ricorso è stato pertanto respinto.

Osservazioni

Computo dell’anzianità nel ruolo tecnico

La conservazione dell’anzianità maturata nel ruolo e nella qualifica di provenienza non equivale al riconoscimento di un’anzianità nel ruolo tecnico per periodi nei quali non sono state svolte funzioni tecniche. Il punteggio previsto dal bando per l’anzianità nel ruolo degli agenti e assistenti tecnici può quindi essere computato dalla data di effettiva immissione nel ruolo tecnico.

Eccezione preliminare di inammissibilità

L’eccezione ministeriale relativa alla pretesa natura di azione di adempimento del ricorso non è stata esaminata, in applicazione del principio della ragione più liquida, essendo il ricorso infondato nel merito.

Norme richiamate

  • art. 6 del bando di concorso

    Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuno di esse, fino a 60 punti, sono stabiliti come segue: a) anzianità complessiva di servizio fino a 8 punti; b) anzianità complessiva nel ruolo degli agenti ed assistenti tecnici, fino a punti 10; c) anzianità nella qualifica di assistente capo tecnico, fino a punti 12

    La previsione distingue l’anzianità complessiva di servizio dall’anzianità maturata nello specifico ruolo tecnico; quest’ultima valorizza il servizio effettivamente prestato nel ruolo degli agenti e assistenti tecnici.

  • d.P.R. 1199/1971

    Disciplina il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nell’ambito del quale il Consiglio di Stato esprime il parere decisorio sull’affare.

Massime di principio

  • La conservazione dell’anzianità maturata nel ruolo e nella qualifica di provenienza, prevista nell’ambito del transito del dipendente in un diverso ruolo, riconosce la posizione giuridica ed economica pregressa ma non consente, salvo specifica previsione, di considerare come anzianità nel nuovo ruolo periodi anteriori all’effettiva immissione nei quali non siano state svolte le relative funzioni.
  • Quando un bando concorsuale distingue tra anzianità complessiva di servizio e anzianità maturata in uno specifico ruolo tecnico, il punteggio relativo a quest’ultima deve essere riferito al servizio effettivamente prestato nel ruolo tecnico.
  • Nel ricorso straordinario, l’eccezione preliminare può essere assorbita in applicazione del principio della ragione più liquida quando l’infondatezza nel merito consente di definire il procedimento senza esaminare la questione processuale.

Computo dell’anzianità nel concorso per vice sovrintendente tecnico della Polizia di Stato

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una dipendente della Polizia di Stato contro il Ministero dell’interno, in relazione alla graduatoria del concorso interno per 300 posti di vice sovrintendente tecnico. La controversia concerne il punteggio attribuito per l’anzianità nel ruolo degli agenti e assistenti tecnici.

Premesse e richiesta

La ricorrente ha impugnato la graduatoria pubblicata il 14 dicembre 2018 e il verbale della commissione del 19 giugno 2018, sostenendo che la propria anzianità nel ruolo tecnico avrebbe dovuto essere computata dal 1° giugno 2004, anziché dal 1° agosto 2013. La diversa decorrenza avrebbe determinato l’attribuzione di 38,642 punti invece dei 32,162 assegnati e, secondo la ricorrente, il riconoscimento della qualità di vincitrice.

La pretesa si fondava sul decreto di transito del 16 luglio 2013, con il quale era stata riconosciuta la conservazione dell’anzianità maturata nel ruolo e nella qualifica di provenienza.

Posizione del Ministero dell’interno

Il Ministero ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso, ritenendo che la domanda di proclamazione della ricorrente quale vincitrice integrasse un’azione di adempimento. Nel merito ha sostenuto che la commissione aveva correttamente applicato i criteri fissati nel verbale n. 1 e nell’art. 6 del bando.

Il bando distingueva tra:

  • anzianità complessiva di servizio, valutabile fino a 8 punti;
  • anzianità complessiva nel ruolo degli agenti e assistenti tecnici, valutabile fino a 10 punti;
  • anzianità nella qualifica di assistente capo tecnico, valutabile fino a 12 punti.

Il Ministero ha inoltre richiamato la sentenza del T.a.r. per il Lazio, Sez. Prima Stralcio, 20 ottobre 2023, n. 15556, resa su una controversia analoga relativa alla stessa procedura concorsuale.

Valutazioni preliminari

La Sezione ha dato atto del rispetto del contraddittorio. Ha poi ritenuto di poter prescindere dall’esame dell’eccezione preliminare di inammissibilità, in applicazione del principio della ragione più liquida, poiché il ricorso risultava infondato nel merito.

Questione sull’anzianità nel ruolo tecnico

Il punto decisivo riguarda la differenza tra l’anzianità maturata nel ruolo e nella qualifica di provenienza e l’anzianità maturata nello specifico ruolo tecnico oggetto della procedura concorsuale.

La Sezione ha condiviso la soluzione già adottata dal T.a.r. per il Lazio nella sentenza n. 15556 del 2023, passata in giudicato. Secondo tale interpretazione, la conservazione dell’anzianità pregressa prevista dal decreto di transito vale come riconoscimento della qualifica e dell’anzianità maturate nel ruolo di provenienza, ma non può essere utilizzata per attribuire anzianità relativa a funzioni tecniche mai effettivamente svolte.

La distinzione è coerente con la formulazione dell’art. 6, comma 1, lettera b), del bando, che attribuisce uno specifico punteggio all’anzianità nel ruolo degli agenti e assistenti tecnici. È inoltre coerente con la finalità della procedura, diretta a selezionare candidati destinati a svolgere funzioni di sovrintendente tecnico.

Conclusioni

Il periodo anteriore al 1° agosto 2013, durante il quale la ricorrente non risultava ancora immessa nel ruolo tecnico, non poteva essere computato ai fini del punteggio per l’anzianità nel ruolo degli agenti e assistenti tecnici. La valutazione effettuata dalla commissione è stata quindi ritenuta corretta.

Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere respinto.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaLegittimazione e interesse a ricorrere

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