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Parere

Parere n. 665/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS- avverso il giudizio di inidoneità, notificato il 5 giugno 2019, e la conseguenziale esclusione dalla procedura di assunzione di 1851 allievi agenti della Polizia dello Stato, avviata con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza (d’ora in poi, solo “Capo della Polizia”), datato 13 marzo 2019.

Giustizia amministrativa202400326

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del giudizio di non idoneità alle prove di efficienza fisica e della conseguente esclusione dalla procedura di assunzione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato

Esito

INAMMISSIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

Il ricorrente, ammesso con riserva alle prove in esecuzione di un decreto presidenziale del TAR Lazio, ha impugnato il verbale del 5 giugno 2019 con il quale la Commissione lo ha giudicato non idoneo per avere completato la prova di corsa in 4 minuti e 4 secondi, oltre il limite massimo di 3 minuti e 55 secondi previsto dall'art. 6 del decreto del Capo della Polizia del 13 marzo 2019. Ha riferito di essere stato colto durante la prova da un malore, consistente in una fitta al lato destro, e ha chiesto di essere nuovamente ammesso alle prove fisiche. Il Ministero dell'interno ha eccepito l'improcedibilità per mancata impugnazione dell'elenco finale degli idonei e l'inammissibilità per genericità delle censure, deducendo comunque l'infondatezza nel merito. La questione decisiva ha riguardato l'ammissibilità del ricorso straordinario in assenza di specifici motivi di illegittimità e di una domanda di annullamento dell'atto impugnato.

Il parere

La Sezione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Pur dando atto del rispetto del contraddittorio, ha rilevato che il ricorso non contiene contestazioni giuridiche specifiche nei confronti del verbale di non idoneità e non deduce motivi di illegittimità. Inoltre, la richiesta di essere nuovamente ammesso alle prove fisiche non presenta l'inequivocabile natura caducatoria necessaria nel ricorso straordinario, che è diretto alla rimozione dell'atto impugnato. Il ricorso difetta quindi degli elementi essenziali richiesti dall'art. 8 del d.P.R. n. 1199/1971, secondo il precedente richiamato della Sezione I, parere n. 3621 del 27 agosto 2013.

Osservazioni

Genericità e assenza di censure di legittimità

Il ricorso non contiene specifici motivi di contestazione giuridica del verbale di non idoneità e si limita a riferire il malore accusato durante la corsa, senza dedurre vizi di legittimità dell'operato della Commissione.

Mancanza di una domanda caducatoria

La richiesta di essere nuovamente ammesso alle prove fisiche non equivale a una domanda di annullamento del verbale impugnato. Il ricorso straordinario richiede un impianto inequivocabilmente diretto alla caducazione dell'atto contestato.

Elementi essenziali del ricorso straordinario

L'assenza dei motivi di illegittimità e della domanda caducatoria comporta il difetto di elementi essenziali per la valida presentazione del ricorso ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. n. 1199/1971.

Norme richiamate

  • art. 8 d.P.R. 1199/1971

    Il ricorso straordinario deve contenere i motivi di illegittimità dell'atto impugnato e deve essere diretto, in modo inequivocabile, alla sua caducazione; la loro mancanza determina l'inammissibilità.

  • art. 6 del decreto del Capo della Polizia del 13 marzo 2019

    Prevede il limite massimo di 3 minuti e 55 secondi per la prova di corsa, parametro utilizzato dalla Commissione per il giudizio di non idoneità.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, insieme alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la mera rappresentazione di fatti o di disagi subiti dal ricorrente non è sufficiente: devono essere individuati specifici motivi di illegittimità riferiti all'atto impugnato.
  • La domanda proposta nel ricorso straordinario deve avere natura inequivocabilmente caducatoria, ossia essere diretta all'annullamento o alla rimozione dell'atto contestato; una richiesta meramente consequenziale o atipica di riammissione alla procedura non supplisce alla mancanza della domanda di annullamento.
  • La mancata indicazione dei motivi di illegittimità e dell'impianto caducatorio integra il difetto di elementi essenziali del ricorso straordinario ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. n. 1199/1971 e ne determina l'inammissibilità.

Ricorso straordinario contro il giudizio di non idoneità fisica

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un aspirante allievo agente della Polizia di Stato contro il verbale di non idoneità alle prove di efficienza fisica e la conseguente esclusione dalla procedura di assunzione di 1851 allievi agenti. L’amministrazione resistente è il Ministero dell’interno.

Premesse della vicenda

Il concorso era stato bandito per 893 allievi agenti e successivamente elevato a 1182 posti. Il ricorrente era stato inizialmente escluso per il superamento del limite anagrafico e aveva proposto ricorso collettivo al TAR Lazio. In esecuzione del decreto presidenziale del TAR n. 2714/2019, era stato ammesso con riserva alle prove di efficienza fisica, psico-fisica e attitudinale.

Il 5 giugno 2019 la Commissione per l’accertamento dell’efficienza fisica lo aveva giudicato non idoneo perché aveva completato la prova di corsa in 4 minuti e 4 secondi, superando il limite massimo di 3 minuti e 55 secondi previsto dall’art. 6 del decreto del Capo della Polizia del 13 marzo 2019 e riportato nelle disposizioni pubblicate sul sito istituzionale della Polizia di Stato.

Contenuto del ricorso

Il ricorrente aveva riferito di essere stato colto da un malore durante la corsa, consistente in una fitta al lato destro, forse collegata anche alle condizioni climatiche. Non aveva tuttavia formulato specifiche censure di legittimità contro il verbale e aveva chiesto di essere nuovamente ammesso alle prove fisiche, senza domandare espressamente l’annullamento dell’atto impugnato.

Contraddittorio e difese ministeriali

Il Ministero dell’interno aveva eccepito l’improcedibilità del ricorso per la mancata impugnazione del decreto del 12 agosto 2019, con il quale erano stati approvati l’elenco generale dei soggetti in possesso dei requisiti per l’assunzione e l’elenco finale dei 1851 idonei da avviare al corso di formazione. Aveva inoltre dedotto l’inammissibilità per genericità delle censure e, nel merito, l’infondatezza del ricorso.

La Sezione ha ritenuto rispettato il contraddittorio, poiché la relazione ministeriale era stata trasmessa al ricorrente, al quale era stato assegnato il termine di trenta giorni per eventuali osservazioni e memorie di replica. Il ricorrente non si era avvalso di tale facoltà.

Valutazione del Consiglio di Stato

La Sezione ha ritenuto assorbente il rilievo di inammissibilità per genericità e assenza di censure di legittimità. Nel ricorso non erano individuabili motivi giuridici di contestazione del provvedimento impugnato. La descrizione del malore, priva di una specifica deduzione circa vizi dell’istruttoria, della valutazione tecnica o della procedura, non costituiva una censura di illegittimità.

La Sezione ha inoltre sottolineato che la richiesta di essere nuovamente ammesso alle prove fisiche non equivale a una domanda di annullamento del verbale. Il ricorso straordinario deve avere un impianto inequivocabilmente caducatorio e contenere i motivi di illegittimità, come richiesto dall’art. 8 del d.P.R. n. 1199/1971. È stato richiamato, in termini conformi, il parere della Sezione I n. 3621 del 27 agosto 2013.

Conclusione

Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente non prevale, poiché il ricorso è stato definito senza esame favorevole della pretesa sostanziale.

La Sezione ha infine disposto l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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