Parere n. 667/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla signora-OMISSIS- contro il Ministero dell’interno e nei confronti del signor-OMISSIS-per l’annullamento del decreto dell’8 aprile 2019 di approvazione della graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso interno, per titoli, a 2842 per Vice ispettore del ruolo ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza (d’ora in poi, solo “Capo della Polizia”) del 2 novembre 2017, pubblicato il 3 gennaio 2018, sul Bollettino ufficiale del Personale del Ministero dell’interno, supplemento straordinario n.1/31 del 3 novembre 2017.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della graduatoria di merito e della dichiarazione dei vincitori del concorso interno, per titoli, a 2.842 posti di vice ispettore della Polizia di Stato, approvate con decreto dell'8 aprile 2019.
Esito
La questione giuridica
La ricorrente, partecipante al concorso interno per titoli riservato al personale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, ha impugnato la graduatoria deducendo la mancata attribuzione di 2 punti per l'attestato di qualifica professionale di collaboratore amministrativo, prodotto quale titolo di "abilitazione all'insegnamento o all'esercizio delle professioni" previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera b), punto 5, del bando. La censura riguarda in particolare la contraddittoria valutazione del medesimo titolo da parte della stessa commissione esaminatrice: nel verbale n. 109 del 9 gennaio 2019 il titolo non sarebbe stato valutato, mentre nel verbale n. 26 del 27 marzo 2019, relativo ad analogo concorso interno con criteri identici, sarebbe stato attribuito il punteggio di 2 punti. L'amministrazione ha chiesto il rigetto sostenendo che la commissione avrebbe esercitato legittimamente il proprio potere discrezionale conformandosi al bando e ai criteri preliminari. Il Consiglio di Stato ha rilevato che la relazione ministeriale non esamina specificamente tale censura.
Il parere
Il parere è interlocutorio. La Sezione ha ritenuto il ricorso non ancora maturo per la decisione, poiché la relazione ministeriale non contiene adeguate controdeduzioni sulla censura, qualificata dall'amministrazione come disparità di valutazione e più propriamente riconducibile a una possibile contraddittorietà nella valutazione dello stesso titolo da parte della medesima commissione in procedure concorsuali svoltesi in tempi ravvicinati. È stata disposta l'acquisizione di una relazione integrativa del Ministero dell'interno, da trasmettere entro 60 giorni dalla comunicazione del parere. La relazione dovrà esaminare specificamente la diversa valutazione dell'attestato di qualifica professionale di collaboratore amministrativo e dovrà essere partecipata alla ricorrente, alla quale dovrà essere assegnato un termine non inferiore a 20 giorni per eventuali osservazioni e controdeduzioni. In caso di ingiustificato mancato adempimento, il ricorso potrà essere deciso sulla base degli atti già acquisiti. La trattazione è stata rinviata a una data da fissarsi dal Presidente della Sezione.
Osservazioni
Contraddittoria valutazione del titolo
Il Ministero dell'interno deve controdedurre specificamente sulla diversa valutazione, da parte della medesima commissione esaminatrice, dell'attestato di qualifica professionale di collaboratore amministrativo: non valutato nel verbale n. 109 del 9 gennaio 2019 e valutato 2 punti nel verbale n. 26 del 27 marzo 2019 relativo ad analoga procedura concorsuale con criteri identici.
Relazione integrativa e contraddittorio
Il Ministero deve predisporre una relazione integrativa entro 60 giorni dalla comunicazione del parere e parteciparla alla ricorrente, assegnandole un termine non inferiore a 20 giorni per eventuali osservazioni e controdeduzioni.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, lettera b), punto 5, del bando di concorso
abilitazione all’insegnamento o all’esercizio delle professioni
La disposizione è richiamata quale base per la valutazione del titolo di cultura cui la ricorrente riconduce l'attestato di qualifica professionale di collaboratore amministrativo e per il quale chiede l'attribuzione di 2 punti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la ricorrente e i terzi citati.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme all'articolo 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante l'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando una stessa commissione esaminatrice valuta il medesimo titolo in procedure concorsuali svoltesi in tempi ravvicinati applicando criteri identici, una differente attribuzione di punteggio deve essere specificamente giustificata dall'amministrazione, poiché può integrare una contraddittoria valutazione del titolo.
- Nel procedimento relativo a un ricorso straordinario, il parere può essere interlocutorio quando la relazione dell'amministrazione non esamina una censura sostanziale dedotta dal ricorrente e qualificata dalla stessa amministrazione, impedendo di ritenere l'affare maturo per la decisione.
- Prima di decidere il ricorso, il Consiglio di Stato può disporre l'acquisizione di una relazione integrativa, imponendo all'amministrazione di parteciparla al ricorrente e di consentire osservazioni e controdeduzioni nel rispetto del contraddittorio.
Impugnazione della graduatoria del concorso per vice ispettori
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una sovrintendente capo della Polizia di Stato contro il Ministero dell'interno e nei confronti di un controinteressato. Il ricorso concerne la graduatoria di merito e la dichiarazione dei vincitori del concorso interno, per titoli, a 2.842 posti di vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, approvate con decreto dell'8 aprile 2019.
Vicenda concorsuale
La ricorrente ha partecipato alla procedura riservata al personale del ruolo dei sovrintendenti in servizio alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande. La commissione esaminatrice, con verbale n. 109 del 9 gennaio 2019, le ha attribuito 29,466 punti. Non essendo risultata tra i vincitori, ha contestato la mancata attribuzione di 2 punti per un attestato di qualifica professionale di collaboratore amministrativo conseguito il 30 giugno 1989 presso un ente di formazione, prodotto come titolo di "abilitazione all'insegnamento o all'esercizio delle professioni" previsto tra i titoli di cultura dall'articolo 6, comma 1, lettera b), punto 5, del bando.
Censura sulla diversa valutazione del titolo
La ricorrente ha evidenziato che, in un analogo concorso interno bandito per 1.000 posti con decreto del 29 giugno 2018 e caratterizzato da criteri di valutazione identici, la medesima commissione, con verbale n. 26 del 27 marzo 2019, avrebbe invece attribuito 2 punti per lo stesso attestato. La censura è stata inizialmente qualificata dal Ministero come disparità di valutazione, ma la Sezione l'ha più correttamente ricondotta a una possibile contraddittorietà nella valutazione dello stesso titolo in procedure svoltesi in tempi ravvicinati.
Posizione dell'amministrazione
Il Ministero ha riferito che la commissione, riunitasi il 30 settembre 2019, ha esaminato l'istanza di riesame presentata dalla ricorrente e ha confermato le determinazioni precedenti. Ha chiesto il rigetto del ricorso sostenendo che la commissione avrebbe agito nell'esercizio della propria discrezionalità e nel rispetto dei criteri fissati dal bando e dal verbale preliminare. La ricorrente ha rinunciato a presentare memorie di replica dopo aver ricevuto la relazione ministeriale.
Valutazioni della Sezione
La Sezione ha dato atto del rispetto del contraddittorio, ma ha ritenuto l'affare non maturo per la decisione. La relazione ministeriale non contiene infatti una valutazione specifica della censura sostanziale relativa alla diversa attribuzione del punteggio e non chiarisce per quali ragioni il medesimo titolo sia stato escluso nella prima procedura e valutato 2 punti nella seconda dalla stessa commissione.
Incombenti istruttori
È stata disposta l'acquisizione di una relazione integrativa del Ministero dell'interno. La relazione dovrà:
- esaminare specificamente la censura relativa alla contraddittoria valutazione dell'attestato;
- chiarire il rapporto tra i criteri dei due concorsi e le ragioni della diversa valutazione;
- essere partecipata alla ricorrente;
- consentire alla ricorrente di presentare osservazioni e controdeduzioni entro un termine non inferiore a 20 giorni.
Il Ministero dovrà adempiere entro 60 giorni dalla comunicazione del parere. In caso di ingiustificato mancato adempimento, il ricorso potrà essere deciso sulla base della documentazione già presente agli atti.
Esito
Il parere ha natura interlocutoria: la Sezione ha disposto gli incombenti istruttori e rinviato la trattazione a una data da fissarsi dal Presidente. Non è stata quindi assunta alcuna decisione definitiva sull'accoglimento o sul rigetto del ricorso.
Oscuramento dei dati
Sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per oscurare le generalità e ogni altro dato idoneo a identificare la ricorrente e i terzi citati, ai sensi dell'articolo 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.
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