Parere n. 669/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con domanda sospensiva, proposto dal signor -OMISSIS- contro la Prefettura di-OMISSIS- e il Ministero dell'interno per l’annullamento del decreto emesso dallo Sportello Unico per l’immigrazione di-OMISSIS- prot. n. BS/L/N/2020/103012, datato 21 aprile 2022 e notificato il 21 maggio 2023, di rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Sezione ha preso atto dell'intervenuto riesame favorevole della posizione del ricorrente e della stipula del contratto di soggiorno, ritenendo che il ricorrente abbia conseguito il bene della vita perseguito. Ne consegue la cessazione della materia del contendere e l'improcedibilità del ricorso. La domanda cautelare è stata assorbita.
Impugnazione del decreto dello Sportello Unico per l'immigrazione del 21 aprile 2022, di rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare
Esito
Prevale il privato
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato con ricorso straordinario il provvedimento di rigetto dell'istanza di emersione dal lavoro irregolare, presentata telematicamente dal datore di lavoro, deducendo la violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990. Nel corso del procedimento, l'amministrazione ha riferito di avere riesaminato d'ufficio la posizione, revocato il precedente provvedimento e sottoscritto, in data 31 luglio 2023, il contratto di soggiorno, con rilascio del kit per la richiesta del permesso di soggiorno.
Osservazioni
Violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990
La censura non è stata esaminata nel merito, poiché il successivo riesame amministrativo ha comportato la revoca del provvedimento impugnato e la stipula del contratto di soggiorno, determinando il conseguimento del bene della vita e la cessazione della materia del contendere.
Domanda cautelare
L'istanza sospensiva è stata assorbita in ragione dell'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
La disposizione è stata invocata dal ricorrente quale parametro di legittimità del provvedimento di rigetto; la Sezione non ne ha esaminato il merito in conseguenza del sopravvenuto riesame favorevole.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È stato ritenuto applicabile quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente e dei terzi citati.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato, unitamente all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata ai fini dell'oscuramento dei dati.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario, il sopravvenuto riesame amministrativo che comporti la revoca dell'atto impugnato e il conseguimento integrale del bene della vita determina la cessazione della materia del contendere e l'improcedibilità del ricorso.
- Quando la sopravvenienza favorevole rende il ricorrente pienamente soddisfatto, le censure di legittimità dell'atto originario non devono essere esaminate nel merito.
- La domanda cautelare resta assorbita quando, nelle more del ricorso, l'atto impugnato viene superato da un provvedimento amministrativo favorevole che elimina l'utilità concreta della sospensione.
Rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare e successivo riesame favorevole
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un cittadino straniero contro la Prefettura competente e il Ministero dell'interno, per l'annullamento del provvedimento dello Sportello Unico per l'immigrazione che aveva rigettato una domanda di emersione dal lavoro irregolare.
Premesse e motivo di ricorso
L'istanza di emersione era stata presentata telematicamente dal datore di lavoro. Il ricorrente ha censurato il provvedimento di rigetto deducendo la violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990.
Sopravvenienze amministrative
Nel corso del procedimento consultivo, il Ministero dell'interno ha riferito che la Prefettura, riesaminati d'ufficio i requisiti del richiedente anche alla luce dei motivi dedotti nel ricorso, aveva superato il precedente rigetto. In particolare, l'amministrazione ha comunicato:
- la sottoscrizione, il 31 luglio 2023, del contratto di soggiorno;
- il rilascio del kit necessario per la richiesta del permesso di soggiorno;
- il conseguente riconoscimento della posizione sostanziale perseguita dal ricorrente.
Valutazioni del Consiglio di Stato
La Sezione ha preso atto della revoca del provvedimento precedentemente adottato e dell'intervenuta stipula del contratto di soggiorno. Poiché il ricorrente ha ottenuto il bene della vita cui aspirava, è venuto meno l'interesse concreto alla decisione sul merito delle censure proposte contro il provvedimento originario.
Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere. La censura relativa all'art. 10-bis della legge n. 241/1990 non è stata esaminata nel merito. L'istanza cautelare è stata assorbita, non essendo più necessaria una sospensione dell'efficacia dell'atto ormai superato dal successivo esito favorevole.
Conclusioni
Il Consiglio di Stato ha espresso parere nel senso che il ricorso fosse dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere, con assorbimento della domanda cautelare. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente e i terzi citati, ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.
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