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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03955/2023 del 09/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fideiussore)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di pagamento di somme dovute per la fornitura di materiale necessario all’esecuzione di lavori edili. In primo grado il debitore principale e un terzo erano stati condannati in solido; in appello, però, la pretesa verso il solo terzo è stata rigettata perché non risultava provata l’assunzione di una valida garanzia fideiussoria. La società creditrice ha proposto ricorso per cassazione con due motivi sostanzialmente coincidenti: ha denunciato violazione degli artt. 1362, 1363, 1367 e 1937 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale avesse travisato o comunque male valutato le prove, in particolare l’interrogatorio formale dell’amministratore della società e la testimonianza di un soggetto sentito in giudizio. Secondo la ricorrente, la Corte d’appello avrebbe ignorato parti decisive delle dichiarazioni, attribuendo rilievo a circostanze ritenute irrilevanti o successive, come la conoscenza della qualifica pubblica del preteso garante e la sua assoluzione in sede penale da un diverso reato. Il secondo motivo era formulato anche come omesso esame di fatti e prove discussi tra le parti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure mirassero, in realtà, a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e una ricostruzione alternativa dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità. La Corte ha richiamato il principio per cui la scelta e la valutazione delle prove è rimessa al giudice di merito, salvo il caso – qui non ricorrente – di effettivo travisamento del contenuto oggettivo della prova, deducibile solo quando il giudice attribuisca a una prova un contenuto inesistente o oggettivamente diverso e l’errore sia decisivo. È stata inoltre ribadita la funzione dell’interrogatorio formale come mezzo diretto a provocare la confessione, con la conseguenza che il giudice può valorizzarne le parti sfavorevoli al dichiarante. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della società ricorrente e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato insieme agli altri criteri di interpretazione, ma la Corte non entra nel merito della loro applicazione perché le censure sono ritenute inammissibili.

  • art. 1363 c.c.

    Richiamato quale norma ermeneutica, senza una specifica applicazione nel merito, poiché il ricorso mira a rivalutare il compendio istruttorio.

  • art. 1367 c.c.

    Citato tra le norme invocate dalla ricorrente; la Corte non ne compie una nuova applicazione, ritenendo le doglianze dirette alla rivalutazione dei fatti.

  • art. 1937 c.c.

    La volontà di prestare fideiussione deve essere manifestata in modo inequivocabile; la Corte d'appello ha escluso che nella fattispecie vi fosse stata una valida assunzione dell'impegno.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte precisa che il travisamento censurabile in cassazione riguarda l’erronea percezione del contenuto oggettivo della prova, non la sua valutazione discrezionale.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte ribadisce che la valutazione delle prove è riservata al merito e non è sindacabile per una diversa lettura del materiale probatorio.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    La censura per violazione di legge è stata in concreto utilizzata per contestare l'apprezzamento delle prove, ma ciò è stato ritenuto inammissibile.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Dopo la riforma, non consente di rimettere in discussione il modo in cui il giudice di merito ha valutato le prove; resta possibile solo l’omesso esame di un fatto decisivo, non la diversa lettura delle risultanze istruttorie.

  • art. 228 c.p.c.

    L’interrogatorio formale è qualificato come mezzo istruttorio funzionale a provocare la confessione; il giudice può correttamente valorizzare le dichiarazioni sfavorevoli al dichiarante.

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    Richiamato per distinguere il travisamento della prova dal diverso errore revocatorio sul contenuto oggettivo di un fatto non discusso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente, ove dovuto.

  • art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012

    Richiamato come norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove o una ricostruzione alternativa dei fatti quando il giudice di merito abbia motivatamente scelto quali risultanze ritenere decisive.
  • Il travisamento della prova è censurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un contenuto oggettivamente inesistente o diverso da quello reale, la prova è stata discussa tra le parti e l’errore è decisivo in senso certo, non meramente probabile.
  • L’interrogatorio formale può essere legittimamente apprezzato valorizzando le dichiarazioni sfavorevoli al dichiarante, essendo il mezzo finalizzato a provocare la confessione.
  • La deduzione di violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per sovrapporre alla motivazione del giudice di merito una diversa lettura del compendio istruttorio.
  • Per la validità dell’assunzione di una fideiussione la volontà del garante deve emergere in modo inequivocabile e riferirsi a un’obbligazione determinata o determinabile; in mancanza di prova chiara dell’impegno, la domanda contro il preteso fideiussore non può essere accolta.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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