Sentenza n. 4142/2026 - Napoli, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di assegnazione dei docenti ai plessi e alle classi per l’anno scolastico 2025/2026, nella parte in cui assegnava al minore 14 ore settimanali di sostegno anziché 29, nonché gli atti di assegnazione alla scuola di un numero insufficiente di insegnanti di sostegno
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore di studente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente contestava l’assegnazione al minore di 14 ore settimanali di sostegno didattico, chiedendo l’attribuzione di 29 ore, corrispondenti all’intero orario settimanale del docente specializzato e al rapporto 1:1. La domanda era fondata sulle risultanze della verifica finale del Piano Educativo Individualizzato dell’anno scolastico precedente, sulla proposta relativa al numero di ore per l’anno successivo e sulla situazione di disabilità del minore, per il quale era stato indicato anche il sostegno in deroga. Veniva inoltre dedotta l’insufficienza del numero di insegnanti assegnati alla scuola dall’amministrazione scolastica. Nella fase cautelare il TAR aveva ravvisato fumus boni iuris e periculum in mora, ritenendo che la riduzione delle ore arrecasse un pregiudizio alla frequenza scolastica e alla piena integrazione del minore, e aveva ordinato il riesame del provvedimento e la tempestiva redazione del PEI. In esecuzione dell’ordinanza cautelare, l’istituto scolastico aveva disposto l’integrazione delle ore di sostegno.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché l’amministrazione, in esecuzione dell’ordinanza cautelare, aveva integrato le ore di sostegno assegnate al minore, rendendo non più attuale l’interesse alla decisione di annullamento. Poiché il comportamento amministrativo successivo confermava, secondo il giudizio virtuale del TAR, la fondatezza delle ragioni poste a base della tutela cautelare, e considerata l’assenza di una sostanziale difesa delle amministrazioni, il Collegio ha posto le spese a loro carico, in solido, liquidandole in 1.500 euro oltre accessori, con attribuzione al difensore antistatario.
Norme richiamate
E PER LA CONDANNA, ANCHE CON PROVVEDIMENTO CAUTELARE, EX ART. 56 C.P.A.
La norma è richiamata quale base della misura cautelare monocratica adottata nella fase di estrema gravità e urgenza.
art. 7, comma 2, lettera g), d.lgs. 66/2017
redigere tempestivamente il Piano Educativo Individuale (PEI) per il corrente anno scolastico, in ossequio al disposto di cui al D.lgs. 66/2017, art.7, comma 2, lettera g)
La disposizione è richiamata come fondamento dell’obbligo di predisporre il PEI e di determinare conseguentemente le ore di sostegno necessarie alla piena integrazione scolastica.
con attribuzione al difensore della ricorrente, che ne ha fatto anticipo e richiesta, ex art. 93 c.p.c.
La norma consente l’attribuzione delle spese liquidate direttamente al difensore che abbia dichiarato di averne anticipato gli esborsi.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f)
La disposizione è richiamata nel provvedimento finale quale presupposto, insieme alle norme nazionali sulla protezione dei dati, per l’oscuramento delle generalità e dei dati relativi allo stato di salute.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate ai fini della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
all’articolo 52, commi 1, 2 e 5
La norma è richiamata quale base nazionale per l’omissione o l’oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
La disposizione è richiamata insieme alla disciplina europea e nazionale della privacy per imporre l’oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione adotta una misura che soddisfa sostanzialmente la pretesa del ricorrente e rende non più attuale l’interesse all’annullamento dell’atto impugnato, il giudice amministrativo dichiara cessata la materia del contendere.
- Nelle controversie relative all’assegnazione del sostegno scolastico, la determinazione delle ore deve essere correlata alle esigenze concrete dell’alunno risultanti dal PEI e dalle valutazioni funzionali, in vista della piena integrazione scolastica.
- La riduzione delle ore di sostegno rispetto alle esigenze documentate dell’alunno può integrare, nella fase cautelare, sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora quando incide concretamente sulla frequenza e sull’integrazione scolastica.
- In caso di cessata materia del contendere, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte sarebbe risultata prevalente alla luce delle ragioni che hanno giustificato la tutela cautelare e del comportamento successivo dell’amministrazione.
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