Cassazione Civile, Ordinanza n. 32364/2022 del 03/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (avvocato)
La controversia
La lite nasce da un rapporto professionale tra due avvocati: uno aveva svolto attività di domiciliatario per una causa dell'altro; al termine del giudizio aveva richiesto il pagamento delle competenze, ritenute eccessive dalla controparte. Seguirono trattative nelle quali il credito venne parzialmente ridotto, ma il professionista creditore inviò a una collaboratrice di studio dell'altro una comunicazione nella quale affermava che questi aveva tenuto un comportamento deontologicamente discutibile. Il destinatario ritenne la frase diffamatoria, presentò querela penale e poi agì civilmente per il risarcimento dei danni. I giudici di merito, e poi la Cassazione con ordinanza n. 26259/2019, esclusero la natura diffamatoria dell'espressione. Con il ricorso per revocazione il ricorrente denunciava, come errore di fatto, la violazione dell'art. 2043 c.c. e l'omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la Corte d'appello aveva attribuito rilievo improprio alla sua unilaterale riduzione della parcella e non aveva considerato correttamente chi avesse inviato il fax. Con un secondo motivo deduceva la violazione degli artt. 88, 89 e 92 c.p.c., lamentando che la precedente ordinanza non avesse adeguatamente valutato il profilo deontologico e le espressioni sconvenienti o offensive. Chiedeva inoltre la correzione di un asserito errore materiale della precedente decisione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi non introducevano un vero errore revocatorio, ma miravano a rimettere in discussione, per la seconda volta, il giudizio di merito già espresso sulla non offensività dell'espressione e già vagliato dalla stessa Cassazione con l'ordinanza n. 26259/2019. Quanto al primo motivo, la questione della rilevanza della riduzione della parcella e dell'autore dell'invio del fax era comunque stata affrontata nei termini indicati dalla Corte, senza che emergesse un errore di fatto revocatorio; quanto al secondo, la censura ex artt. 88, 89 e 92 c.p.c. era identica a quella già rigettata nella precedente ordinanza. È stata inoltre ritenuta priva di consistenza la richiesta di correzione di errore materiale, che appariva diretta in realtà a ottenere una diversa motivazione favorevole. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente come base della domanda risarcitoria da fatto illecito, ma non idoneo a scalfire la precedente valutazione di non offensività dell'espressione contestata
richiamato per affermare il dovere di lealtà e probità delle parti, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché già esaminata e rigettata nella precedente ordinanza
invocato quale divieto di espressioni sconvenienti o offensive; la Corte ha escluso che il motivo integrasse un errore revocatorio
richiamato insieme agli artt. 88 e 89 c.p.c. sul dovere di correttezza processuale; la doglianza è stata dichiarata non revocatoria
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Il ricorso per revocazione non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del merito o per riproporre censure già esaminate e rigettate con la precedente decisione.
- Non integra errore revocatorio la contestazione che, pur formalmente prospettata come errore di fatto, miri in sostanza a rimettere in discussione l'apprezzamento della offensività di un'espressione o la rilevanza delle circostanze fattuali già considerate dal giudice.
- La richiesta di correzione dell'errore materiale è inammissibile quando, sotto tale etichetta, si pretende in realtà una modifica del contenuto decisorio o della motivazione della sentenza.
- Quando la questione dedotta è stata già decisa nella precedente pronuncia di legittimità, la sua riproposizione negli stessi termini non offre alcun valido fondamento per la revocazione.
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