Cassazione Civile, Ordinanza n. 24023/2025 del 27/08/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2012 e 2013, concernenti Ires, Irap e Iva per redditi non dichiarati asseritamente riferibili a una società a responsabilità limitata cancellata dal registro delle imprese. L’ufficio ha notificato gli atti alla società, per il tramite dell’ultima amministratrice, e separatamente al socio unico, già amministratore per gran parte della vita sociale, chiamandolo a rispondere ex art. 36 d.P.R. 602/1973 in relazione alle responsabilità connesse alla gestione societaria e all’asserito occultamento di utili. Il contribuente ha impugnato gli avvisi sostenendo, tra l’altro, l’irregolarità delle notifiche, l’inapplicabilità della disciplina sull’ultrattività quinquennale della società cancellata ai fini della notifica al socio, la mancanza di un distinto avviso motivato nei suoi confronti e l’inesistenza della sua responsabilità. La CTR ha accolto la tesi del contribuente ritenendo che, per agire contro il socio ex art. 36, dovesse essere decorso l’intero quinquennio previsto dall’art. 28 d.lgs. 175/2014 e che occorresse un avviso diverso da quello diretto alla società. In cassazione l’Agenzia ha dedotto quattro motivi: violazione della disciplina sulle notifiche e sugli effetti dell’estinzione societaria; violazione dell’art. 28 d.lgs. 175/2014 in combinato con l’art. 36 d.P.R. 602/1973; violazione dell’art. 2495 c.c.; nullità/irritualità della notificazione ai sensi dell’art. 156 c.p.c.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo errata la statuizione della CTR secondo cui l’amministrazione finanziaria avrebbe dovuto attendere il decorso del quinquennio di ultrattività della società cancellata per notificare al socio l’avviso ex art. 36 d.P.R. 602/1973 e per far valere la sua responsabilità patrimoniale. Ha ritenuto, invece, che il termine dell’art. 28 d.lgs. 175/2014 non paralizzi l’azione nei confronti del socio responsabile ex art. 36, potendo l’Erario procedere con un autonomo avviso motivato anche prima del decorso del quinquennio. Ha inoltre precisato che l’atto notificato al socio può riprodurre il contenuto fattuale dell’accertamento già rivolto alla società, purché consenta al destinatario di comprendere cosa gli viene contestato e a quale titolo. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, perché le questioni sulla notifica alla società erano estranee al decisum della CTR; i restanti motivi sono stati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 36 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
consente di far valere la responsabilità patrimoniale di soci e amministratori per specifiche condotte connesse alla gestione della società; per il socio può essere emesso un autonomo avviso motivato anche prima del decorso del quinquennio di cui all’art. 28 d.lgs. 175/2014.
art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014
la permanenza quinquennale della società cancellata opera come fictio ai fini fiscali e processuali nei rapporti pendenti con la società, ma non impedisce all’Erario di agire nei confronti del socio responsabile ex art. 36 d.P.R. 602/1973.
è richiamato dalla disciplina sull’estinzione della società, ma nel caso concreto il suo richiamo è ritenuto non pertinente rispetto alla responsabilità del socio ex art. 36 d.P.R. 602/1973.
richiamato nel primo motivo sull’aspetto notificatorio, ma la relativa questione è stata ritenuta estranea al decisum della sentenza impugnata.
invocato per sostenere l’eventuale nullità e non l’inesistenza della notifica, ma il motivo è rimasto assorbito dall’accoglimento del secondo motivo.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro del vizio di violazione di legge denunciato nei motivi di ricorso.
Massime di principio
- L’ultrattività quinquennale della società cancellata prevista dall’art. 28 d.lgs. 175/2014 tutela la definizione dei rapporti fiscali pendenti con la società, ma non condiziona il potere dell’amministrazione finanziaria di agire separatamente contro soci o amministratori chiamati a rispondere ex art. 36 d.P.R. 602/1973.
- Per l’azione nei confronti del socio responsabile ex art. 36 d.P.R. 602/1973 è necessario un atto autonomo e motivato che indichi il titolo della pretesa, ma il contenuto fattuale può coincidere con quello dell’accertamento già rivolto alla società, se il destinatario è posto in grado di difendersi compiutamente.
- Quando il giudice di merito decide su un tema estraneo alla propria ratio decidendi, il relativo motivo di ricorso può essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
- Il Fisco non è tenuto ad attendere il completamento del termine quinquennale di ultrattività della società estinta per far valere la responsabilità patrimoniale del socio nei limiti e secondo i presupposti dell’art. 36 d.P.R. 602/1973.
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