Sentenza del 30/11/2018 n. 31022 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente chiedeva il rimborso dell'ICI versata dal 2003 al 2008 su un terreno inizialmente classificato come edificabile e successivamente interessato da una variante urbanistica comunale diretta a renderlo area agricola di rispetto ambientale. Il Comune aveva negato il rimborso perché, al momento della domanda del 18 dicembre 2008, il declassamento risultava soltanto da una delibera comunale preliminare e non era ancora divenuto definitivo mediante l'entrata in vigore dello strumento urbanistico regionale, come richiesto dal regolamento comunale. Gli ulteriori motivi riguardavano la validità del regolamento, la tutela dell'affidamento, la competenza del funzionario che aveva emesso il diniego, i requisiti formali dell'atto e la liquidazione delle spese processuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto legittimo il diniego, poiché il regolamento comunale subordinava il rimborso alla definitiva approvazione ed entrata in vigore della variazione urbanistica regionale, presupposto non ancora verificatosi alla data della domanda. La sola delibera comunale preliminare non rendeva definitivo il declassamento. La Corte ha inoltre escluso la violazione dei principi di buona fede e affidamento, ha dichiarato inammissibili o infondati i motivi relativi alla competenza del funzionario, alla motivazione dell'atto e alle spese processuali, e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 1.700 euro oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 58 e 59
"il rimborso dell'imposta pagata per aree successivamente divenute inedificabili può essere chiesto solo se sia disciplinato, quanto a termini, limiti temporali e condizioni, dal regolamento comunale previsto dal D.Lgs. n. 446 cit., art. 59"
Dopo l'entrata in vigore del decreto, il rimborso ICI per la sopravvenuta inedificabilità non opera automaticamente per legge, ma dipende dall'esistenza e dal contenuto del regolamento comunale.
Regolamento comunale ICI, art. 7
"entro due anni dall'entrata in vigore dello strumento urbanistico che ha apportato la variazione"
Il regolamento individuava l'entrata in vigore dello strumento urbanistico definitivo come presupposto iniziale per esercitare il diritto al rimborso e fissava da tale momento il termine per presentare la domanda.
L.R. Piemonte n. 56 del 1977, art. 15
La variazione urbanistica rilevante ai fini del rimborso doveva essere perfezionata attraverso l'iter regionale previsto dalla normativa urbanistica, non essendo sufficiente la sola adozione comunale preliminare.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 13
La disciplina previgente consentiva il rimborso senza richiedere necessariamente un regolamento comunale; tale regime è stato ritenuto superato, per le fattispecie successive, dalla disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 446 del 1997.
Legge n. 212 del 2000, artt. 7 e 10
Le garanzie di motivazione, buona fede e tutela dell'affidamento non impongono il rimborso quando manchi il presupposto sostanziale previsto dal regolamento comunale e non risulta un comportamento illegittimo o contraddittorio dell'amministrazione.
Codice di procedura civile, art. 91
La liquidazione delle spese processuali deve seguire i criteri legali e tariffari; non è determinata dall'importo effettivamente pagato dalla parte al proprio difensore.
Massime di principio
- Per ottenere il rimborso di un tributo versato su un'area divenuta successivamente inedificabile, occorre verificare prima se il Comune abbia previsto il rimborso con un proprio regolamento e quali condizioni e termini abbia stabilito.
- Una delibera comunale di adozione preliminare di una variante urbanistica, finché non intervengano l'approvazione definitiva e l'entrata in vigore dello strumento previsto dalla legge, può non essere sufficiente a far sorgere il diritto al rimborso delle annualità pregresse.
- La sopravvenuta inedificabilità produce effetti diversi sul tributo futuro e sul rimborso del tributo già pagato: può escludere l'ICI per le annualità successive, ma non comporta necessariamente la restituzione delle somme pregresse.
- Non va confuso il rimborso per sopravvenuta inedificabilità, subordinato al regolamento comunale, con il rimborso di un tributo originariamente non dovuto, che segue una disciplina diversa.
- Nel ricorso per cassazione è necessario contestare specificamente la motivazione della sentenza impugnata e indicare il concreto pregiudizio subito; la mera riproposizione delle tesi già respinte può comportare l'inammissibilità del motivo.
- Per contestare la liquidazione delle spese processuali occorre indicare analiticamente le singole voci della nota spese e gli specifici errori tariffari, non è sufficiente una contro-liquidazione generica.
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