Cassazione Civile, Ordinanza n. 01842/2024 del 17/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un accordo di distacco internazionale stipulato tra un lavoratore e la società distaccante per l'assegnazione all'estero per 12 mesi. Il lavoratore ha chiesto di accertare l'illegittimità/illiceità della risoluzione anticipata del rapporto disposta dalla società e di condannare quest'ultima al risarcimento del danno patrimoniale da mancato guadagno e del danno non patrimoniale. In appello la domanda era stata respinta. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) violazione degli artt. 1341 e 1342 c.c. per mancato riconoscimento della natura di contratto per adesione e della vessatorietà della clausola che attribuiva alla società la facoltà di recesso anticipato; 2) violazione degli artt. 1175, 1366 e 1375 c.c. per avere la Corte ritenuto non necessario un obbligo di motivazione del recesso e per non avere considerato la genericità/contraddittorietà delle ragioni addotte nella lettera di recesso; 3) nullità della sentenza e violazione degli artt. 24 e 111 Cost., 437, comma 2, c.p.c. e 115 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto irrilevante la documentazione prodotta in appello e per avere limitato il diritto di difesa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure sulla mancanza di trattativa e sulla natura di contratto per adesione perché la Corte territoriale aveva accertato in fatto, con motivazione congrua, che l'accordo era stato concluso dopo una trattativa economica ad personam. Quanto alla clausola di recesso anticipato, ha escluso la vessatorietà osservando che, nel contesto del distacco, la diversa previsione delle cause di risoluzione anticipata per società e lavoratore non integra uno squilibrio ingiustificato ma riflette la funzione economico-sociale dell'accordo e l'interesse primario del distaccante. Ha poi confermato che la clausola non prevedeva un obbligo formale di motivazione del recesso datoriale; in ogni caso la lettera di recesso indicava i fatti alla base del venir meno del gradimento, senza violare i doveri di buona fede e correttezza. Infine ha dichiarato inammissibile la doglianza sulle prove in appello, richiamando la discrezionalità del giudice di merito nell'ammettere documenti ulteriori ai sensi degli artt. 421 e 437 c.p.c. e l'insindacabilità in cassazione della valutazione delle prove. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La clausola di recesso non è stata ritenuta vessatoria perché inserita in un accordo non qualificabile come contratto per adesione e, comunque, non determinava uno squilibrio ingiustificato tra le parti.
Rileva solo se il contratto è predisposto per adesione; nel caso concreto la Corte ha escluso tale qualificazione perché vi era stata trattativa ad personam.
Il rapporto contrattuale deve essere improntato a correttezza; nel caso concreto la società non ha violato tale dovere indicando i fatti che avevano determinato il venir meno del gradimento.
La clausola e la sua esecuzione vanno interpretate secondo buona fede; la comunicazione del recesso è stata ritenuta coerente con tale criterio.
Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede; la società, indicando i comportamenti addebitati, non ha tenuto un comportamento scorretto.
art. 24 Cost.
Richiamato a sostegno della doglianza sul diritto di difesa, ma la censura è stata ritenuta inammissibile.
art. 111 Cost.
Richiamato a sostegno della doglianza processuale, ma senza esito favorevole al ricorrente.
L'ammissione di documenti in appello nel rito del lavoro rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti indicati dalla giurisprudenza.
La censura sulla valutazione delle prove è stata respinta perché la scelta delle emergenze probatorie è riservata al giudice di merito.
Norma processuale richiamata per la decisione in camera di consiglio con procedimento semplificato.
Richiamato insieme all'art. 437 c.p.c. per affermare il potere discrezionale del giudice del lavoro di acquisire documenti ritenuti necessari.
Richiamato per ribadire che la valutazione dell'attendibilità delle prove resta riservata al giudice di merito.
art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002
Applicato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel distacco internazionale, la clausola che preveda cause differenti di risoluzione anticipata per l'impresa e per il lavoratore non è di per sé vessatoria se rispecchia la funzione economico-sociale dell'accordo e l'interesse imprenditoriale che giustifica il distacco.
- La qualificazione di un contratto come contratto per adesione e la verifica della sua predisposizione unilaterale costituiscono accertamenti di fatto riservati al giudice di merito e sono insindacabili in cassazione se adeguatamente motivati.
- La clausola che attribuisce a una parte la facoltà di recesso per il venir meno del gradimento non implica necessariamente un obbligo formale di motivazione, se il testo contrattuale non lo prevede; tuttavia l'esercizio del recesso resta soggetto ai doveri di buona fede e correttezza.
- Nel rito del lavoro, l'ammissione di documenti in appello e la valutazione della loro rilevanza rientrano nei poteri discrezionali del giudice di merito e non possono essere rivalutati in sede di legittimità salvo specifici vizi di legge.
- La scelta delle prove ritenute decisive appartiene al giudice di merito, che non è tenuto a confutare espressamente tutti gli elementi istruttori non accolti se la motivazione consente di comprendere il percorso logico seguito.
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