Cassazione Penale, Ordinanza n. 13982/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato in primo grado e la Corte di appello di Palermo aveva confermato la condanna per detenzione e porto illegali di arma comune da sparo, con applicazione della recidiva, del vincolo della continuazione e della diminuente per il rito. In cassazione la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, richiamando gli artt. 606, comma 1, lett. b) ed e), 125, comma 3, e 546, comma 1, lett. e), c.p.p., nonché l'art. 220 disp. att. c.p.p., sostenendo che i giudici di merito avessero male interpretato le conversazioni intercettate e che tali conversazioni fossero prive di adeguati riscontri.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la doglianza si risolvesse in una richiesta di diversa lettura del contenuto delle intercettazioni, questione di fatto rimessa al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità quando la motivazione sia logica e coerente. Ha inoltre osservato che non era stato specificamente dedotto un travisamento della prova, nei rigorosi termini richiesti dalla giurisprudenza di legittimità. Conseguentemente, oltre alle spese processuali, ha condannato il ricorrente al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Viene richiamato quale base del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Viene richiamato quale base del motivo di ricorso per vizio di motivazione.
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione del provvedimento impugnato.
art. 546, comma 1, lett. e) c.p.p.
Richiamato in relazione al contenuto della motivazione della sentenza.
Richiamato dalla difesa nel censurare l'interpretazione delle conversazioni intercettate.
Usato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
artt. 2, 4 e 7 legge 02 ottobre 1967 n. 895
Norme incriminatrici poste a fondamento della condanna per detenzione e porto illegali di arma comune da sparo.
Massime di principio
- La lettura e la valutazione del contenuto delle conversazioni intercettate costituiscono questioni di fatto riservate al giudice di merito e non sono normalmente sindacabili in cassazione se la motivazione è immune da vizi logici.
- In sede di legittimità non è consentito proporre una mera interpretazione alternativa delle intercettazioni per ottenere un diverso apprezzamento del fatto.
- Il sindacato della Corte di cassazione sull'interpretazione delle intercettazioni può aprirsi solo quando sia dedotto e specificamente illustrato un travisamento della prova, consistente nell'attribuzione al contenuto reale della prova un significato difforme, decisivo e incontestabile.
- La censura che non individui illogicità manifeste della motivazione né assolva l'onere di allegare in modo puntuale il travisamento della prova è inidonea a superare il vaglio di ammissibilità.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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