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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04129/2024 del 14/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

Un soggetto che svolgeva attività di agente di commercio, e successivamente anche la società in nome collettivo da lui amministrata, avevano agito in revocatoria ex art. 2901 c.c. per far dichiarare inefficaci nei loro confronti alcune donazioni immobiliari effettuate dal presunto debitore a favore della moglie e dei figli. La domanda si fondava sull’assunto che il donante avesse assunto, con una scrittura privata del 16 giugno 2004, un obbligo personale di corrispondere compensi provvigionali per le future segnalazioni di vendita relative a prodotti di una società poi fallita. In primo grado la domanda era stata accolta; in appello, invece, la domanda revocatoria era stata respinta perché la Corte territoriale ha ritenuto contraddittoria la prospettazione del credito: da un lato, il credito veniva ricondotto all’attività di agenzia svolta dalla società; dall’altro, veniva rivendicato come credito personale della persona fisica, senza chiarire come lo stesso diritto potesse spettare contemporaneamente al socio e alla società. Il ricorso per cassazione deduceva, con due motivi, violazione delle norme sull’interpretazione del contratto e dell’art. 1292 c.c.: si sosteneva che la scrittura del 2004 fosse un contratto atipico, contenente sia elementi dell’agenzia sia una garanzia personale atipica assunta in proprio dal donante, e che la Corte d’appello avesse errato nel negare l’esistenza di un credito personale o solidale azionabile in revocatoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale adesivo. Ha ritenuto che le censure sull’interpretazione della scrittura privata non indicassero in modo specifico quali canoni ermeneutici fossero stati violati né in quale passaggio la Corte d’appello se ne fosse discostata, limitandosi a proporre una lettura alternativa del contratto. Ha inoltre osservato che il secondo motivo non coglieva l’autonomia della società rispetto alla persona fisica del suo amministratore, oltre a riproporre criticità già evidenziate per il primo motivo. Per effetto dell’inammissibilità, è rimasta ferma la riforma operata in appello, con rigetto della domanda revocatoria. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente principale in favore del controricorrente, con applicazione anche dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    norma posta a fondamento dell’azione revocatoria ordinaria per chiedere l’inefficacia degli atti di disposizione patrimoniale pregiudizievoli per il creditore

  • art. 1322 c.c.

    richiamato per sostenere l’atipicità del contratto e la sua validità come negozio non tipico

  • artt. 1362, 1366 e 1367 c.c.

    criteri di ermeneutica contrattuale evocati dai ricorrenti; la Corte ribadisce che per censurare l’interpretazione del giudice di merito occorre indicare specificamente la violazione dei canoni legali e il modo in cui sarebbe avvenuta

  • art. 1292 c.c.

    invocato per sostenere l’esistenza di un’obbligazione solidale; la Corte rileva che il motivo non considera l’autonomia tra la società e la persona fisica del legale rappresentante

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    rubrica dei motivi di ricorso per dedotta violazione o falsa applicazione di legge

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 348-bis c.p.c.

    eccezione di inammissibilità dell’appello sollevata in giudizio di merito

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    applicato per il raddoppio del contributo unificato in ragione dell’inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura sull’interpretazione di un contratto è ammissibile solo se il ricorrente indica in modo puntuale quali canoni ermeneutici siano stati violati e come il giudice di merito se ne sia discostato; non basta contrapporre una diversa lettura dell’atto.
  • Se di una clausola o di un accordo sono possibili più interpretazioni plausibili, la scelta del giudice di merito non è censurabile in cassazione solo perché un’altra ricostruzione sarebbe astrattamente preferibile.
  • La deduzione di un credito in capo alla persona fisica non può sovrapporsi indistintamente al credito della società quando il rapporto sostanziale è riferibile a un soggetto collettivo distinto dal socio o amministratore.
  • Ai fini dell’azione revocatoria, il creditore deve indicare con coerenza il proprio titolo e la propria legittimazione; una prospettazione contraddittoria del credito indebolisce il presupposto dell’iniziativa revocatoria.
  • L’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. presuppone un credito adeguatamente individuato e coerentemente riferito al soggetto che la propone; la contestazione sulla stessa esistenza o titolarità del credito può incidere decisivamente sulla domanda.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandatoInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioniSuccessioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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