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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16814/2022 del 02/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna in rito abbreviato per importazione e trasporto di cocaina (quantitativo non inferiore a 8,960 kg). Tre doglianze: 1) vizio di motivazione e errata valutazione probatoria circa l'identificazione dell'imputato come interlocutore telefonico e come soggetto transitante alla frontiera di Vipiteno; si censura la debolezza del riconoscimento operato dall'Ispettore Anaclerio e la mancanza di riscontri sulla presunta presenza dell'imputato a Malpensa; 2) vizio di motivazione e travisamento della prova riguardo all'attendibilità del dichiarante Anaclerio e all'assenza dei tracciati GPS originali e di adeguata valutazione della perizia sulle celle telefoniche; 3) inosservanza di legge e vizio di motivazione nella attribuzione dell'aggravante di cui all'art. 73 comma 6 DPR 309/1990 (reato commesso da tre o più persone), atteso che diversi coimputati sono stati assolti o è intervenuta improcedibilità, residuando solo la condanna di Hohxa e del corriere Morava.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto congrua la valutazione dei giudici di merito circa il coinvolgimento di Hohxa: dalle indagini risultavano il reclutamento del corriere Morava in Albania, l'acquisto dell'autovettura utilizzata per il trasporto, la fornitura di un cellulare a Morava, e l'attività di 'staffetta' a bordo di altro veicolo transitante alla frontiera di Vipiteno. L'identificazione è stata ritenuta fondata sulla pregressa conoscenza dell'ispettore Anaclerio delle sembianze e della voce dell'imputato nell'ambito delle indagini precedenti; la mancata produzione del supporto informatico dei tracciati GPS non inficia l'attendibilità dei dati se le coordinate e gli spostamenti sono annotate nelle relazioni di servizio e resi in dibattimento. Quanto all'aggravante di cui all'art. 73 comma 6, la Corte ha confermato che è sufficiente il riscontro storico della partecipazione di più soggetti al fatto (anche se alcuni non sono formalmente condannati), purché la partecipazione non sia esclusa in modo definitivo. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • codice penale, art. 110

    Riferimento alla partecipazione a delitto plurimo; la Corte ha usato il principio che consente di valutare concorso di persone nella fattispecie

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73 commi 1 e 6

    Norma che disciplina i delitti in materia di stupefacenti e la circostanza aggravante per fatti commessi da tre o più persone; la Corte ha ritenuto che l'aggravante possa essere riconosciuta quando storicamente risulti la partecipazione di più soggetti, anche se non tutti sono poi formalmente condannati

  • codice di procedura penale, art. 530 comma 2

    Richiamato nel ricorso per le assoluzioni intervenute nei confronti di alcuni concorrenti; la Cassazione ha confermato che l'assoluzione altrui non impedisce di considerare storicamente la loro partecipazione ai fini dell'aggravante

  • codice di procedura penale, art. 425

    Richiamato in relazione a pronuncia di improcedibilità per estradizione e alla valutazione incidentale del contributo del soggetto nei fatti

  • Giurisprudenza consolidata (Sez. 1 n. 1309 del 22/11/1993; Sez. 3 n. 13926 del 01/12/2011)

    Principio secondo cui le motivazioni di primo e secondo grado, se conformi, si integrano a vicenda formando un unico percorso argomentativo valutabile dalla Cassazione

  • Giurisprudenza consolidata su GPS (Sez. 3 n. 36364 del 02/04/2019, Giuliani)

    L'assenza del supporto informatico originale dei tracciati GPS non inficia l'attendibilità dei dati quando le coordinate e gli spostamenti sono riportati nelle annotazioni e relazioni di servizio rese in dibattimento

  • Giurisprudenza su aggravante numerica (Sez. 2 n. 9857 del 28/10/2020, Capasso)

    Per il riconoscimento dell'aggravante per pluralità di soggetti è sufficiente che il giudice riscontri storicamente la partecipazione di più persone, senza bisogno del formale accertamento della colpevolezza di ciascuno

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina i fatti se le valutazioni probatorie dei giudici di merito appaiono logicamente fondate e coerenti: le censure che implicano una diversa valutazione delle prove sono generalmente inammissibili se non sussistono vizi logici o di contraddizione manifesta.
  • Il riconoscimento operato da ufficiali di polizia giudiziaria può avere pieno valore probatorio se basato su pregressa conoscenza del soggetto (es. indagini precedenti, intercettazioni) e su condizioni di osservazione favorevoli; la sua attendibilità va valutata nel contesto complessivo delle altre risultanze.
  • L'assenza del supporto informatico originale dei tracciati GPS non determina automaticamente la nullità o l'irrilevanza della prova: le rilevazioni possono essere utilizzate se le coordinate e i movimenti sono documentati in relazioni e resi in dibattimento, purché non emerga un travisamento della prova.
  • L'aggravante per il numero di partecipanti (art. 73 comma 6 DPR 309/1990) può essere riconosciuta quando sia storicamente provata la partecipazione di tre o più persone; non è necessario che tutti i corresponsabili risultino formalmente condannati, se la loro partecipazione non è esclusa in modo definitivo.
  • Quando vi è conformità tra motivazioni di primo e secondo grado, esse si integrano: la Cassazione valuta l'insieme del percorso argomentativo così composto e verifica l'assenza di vizi logico-giuridici piuttosto che riesaminare singoli elementi probatori.
  • In casi simili, il difensore dovrebbe puntare a dimostrare vizi formali, contraddizioni manifeste o insufficienze logiche nella motivazione, o a fornire prova documentale diretta (es. originali GPS, registrazioni) per mettere in crisi il quadro probatorio complessivo.

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