Cassazione Penale, Sentenza n. 16814/2022 del 02/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna in rito abbreviato per importazione e trasporto di cocaina (quantitativo non inferiore a 8,960 kg). Tre doglianze: 1) vizio di motivazione e errata valutazione probatoria circa l'identificazione dell'imputato come interlocutore telefonico e come soggetto transitante alla frontiera di Vipiteno; si censura la debolezza del riconoscimento operato dall'Ispettore Anaclerio e la mancanza di riscontri sulla presunta presenza dell'imputato a Malpensa; 2) vizio di motivazione e travisamento della prova riguardo all'attendibilità del dichiarante Anaclerio e all'assenza dei tracciati GPS originali e di adeguata valutazione della perizia sulle celle telefoniche; 3) inosservanza di legge e vizio di motivazione nella attribuzione dell'aggravante di cui all'art. 73 comma 6 DPR 309/1990 (reato commesso da tre o più persone), atteso che diversi coimputati sono stati assolti o è intervenuta improcedibilità, residuando solo la condanna di Hohxa e del corriere Morava.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto congrua la valutazione dei giudici di merito circa il coinvolgimento di Hohxa: dalle indagini risultavano il reclutamento del corriere Morava in Albania, l'acquisto dell'autovettura utilizzata per il trasporto, la fornitura di un cellulare a Morava, e l'attività di 'staffetta' a bordo di altro veicolo transitante alla frontiera di Vipiteno. L'identificazione è stata ritenuta fondata sulla pregressa conoscenza dell'ispettore Anaclerio delle sembianze e della voce dell'imputato nell'ambito delle indagini precedenti; la mancata produzione del supporto informatico dei tracciati GPS non inficia l'attendibilità dei dati se le coordinate e gli spostamenti sono annotate nelle relazioni di servizio e resi in dibattimento. Quanto all'aggravante di cui all'art. 73 comma 6, la Corte ha confermato che è sufficiente il riscontro storico della partecipazione di più soggetti al fatto (anche se alcuni non sono formalmente condannati), purché la partecipazione non sia esclusa in modo definitivo. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Riferimento alla partecipazione a delitto plurimo; la Corte ha usato il principio che consente di valutare concorso di persone nella fattispecie
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73 commi 1 e 6
Norma che disciplina i delitti in materia di stupefacenti e la circostanza aggravante per fatti commessi da tre o più persone; la Corte ha ritenuto che l'aggravante possa essere riconosciuta quando storicamente risulti la partecipazione di più soggetti, anche se non tutti sono poi formalmente condannati
codice di procedura penale, art. 530 comma 2
Richiamato nel ricorso per le assoluzioni intervenute nei confronti di alcuni concorrenti; la Cassazione ha confermato che l'assoluzione altrui non impedisce di considerare storicamente la loro partecipazione ai fini dell'aggravante
codice di procedura penale, art. 425
Richiamato in relazione a pronuncia di improcedibilità per estradizione e alla valutazione incidentale del contributo del soggetto nei fatti
Giurisprudenza consolidata (Sez. 1 n. 1309 del 22/11/1993; Sez. 3 n. 13926 del 01/12/2011)
Principio secondo cui le motivazioni di primo e secondo grado, se conformi, si integrano a vicenda formando un unico percorso argomentativo valutabile dalla Cassazione
Giurisprudenza consolidata su GPS (Sez. 3 n. 36364 del 02/04/2019, Giuliani)
L'assenza del supporto informatico originale dei tracciati GPS non inficia l'attendibilità dei dati quando le coordinate e gli spostamenti sono riportati nelle annotazioni e relazioni di servizio rese in dibattimento
Giurisprudenza su aggravante numerica (Sez. 2 n. 9857 del 28/10/2020, Capasso)
Per il riconoscimento dell'aggravante per pluralità di soggetti è sufficiente che il giudice riscontri storicamente la partecipazione di più persone, senza bisogno del formale accertamento della colpevolezza di ciascuno
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti se le valutazioni probatorie dei giudici di merito appaiono logicamente fondate e coerenti: le censure che implicano una diversa valutazione delle prove sono generalmente inammissibili se non sussistono vizi logici o di contraddizione manifesta.
- Il riconoscimento operato da ufficiali di polizia giudiziaria può avere pieno valore probatorio se basato su pregressa conoscenza del soggetto (es. indagini precedenti, intercettazioni) e su condizioni di osservazione favorevoli; la sua attendibilità va valutata nel contesto complessivo delle altre risultanze.
- L'assenza del supporto informatico originale dei tracciati GPS non determina automaticamente la nullità o l'irrilevanza della prova: le rilevazioni possono essere utilizzate se le coordinate e i movimenti sono documentati in relazioni e resi in dibattimento, purché non emerga un travisamento della prova.
- L'aggravante per il numero di partecipanti (art. 73 comma 6 DPR 309/1990) può essere riconosciuta quando sia storicamente provata la partecipazione di tre o più persone; non è necessario che tutti i corresponsabili risultino formalmente condannati, se la loro partecipazione non è esclusa in modo definitivo.
- Quando vi è conformità tra motivazioni di primo e secondo grado, esse si integrano: la Cassazione valuta l'insieme del percorso argomentativo così composto e verifica l'assenza di vizi logico-giuridici piuttosto che riesaminare singoli elementi probatori.
- In casi simili, il difensore dovrebbe puntare a dimostrare vizi formali, contraddizioni manifeste o insufficienze logiche nella motivazione, o a fornire prova documentale diretta (es. originali GPS, registrazioni) per mettere in crisi il quadro probatorio complessivo.
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