Cassazione Civile, Ordinanza n. 34960/2023 del 13/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente ha impugnato innanzi al giudice tributario un'intimazione di pagamento emessa dall'agente della riscossione, insieme alle cartelle presupposte. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso e la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva confermato il rigetto. In cassazione il contribuente ha proposto tre motivi: con il primo ha dedotto la violazione dell'art. 32 del d.lgs. 546/1992, assumendo che la documentazione prodotta dall'agente della riscossione fosse stata depositata tardivamente sia in primo che in secondo grado; con il secondo ha denunciato la violazione degli artt. 2948 n. 4 e 2953 c.c., sostenendo che il credito fosse prescritto per mancanza di atti interruttivi validamente provati e per il tempo decorso tra le notificate cartelle e l'intimazione; con il terzo ha lamentato la violazione degli artt. 2712 e 2719 c.p.c. per avere la CTR attribuito valore probatorio a copie documentali nonostante il disconoscimento effettuato dal contribuente.
La decisione
La Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente ad alcune cartelle di pagamento, per le quali l'agente della riscossione aveva dato atto dello sgravio in ragione dell'estinzione del debito ai sensi del d.l. 119/2018, art. 4, comma 1, conv. in l. 136/2018. Per il resto ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendo fondato il rilievo sulla tardività/inutilizzabilità della documentazione prodotta dall'agente della riscossione e conseguentemente errata la mancata verifica della prescrizione e dell'eventuale interruzione dei singoli crediti. Il terzo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
Nel processo tributario la documentazione deve essere depositata nel termine perentorio previsto; la produzione tardiva in appello è inammissibile e non può essere esaminata dal giudice.
I fascicoli di parte restano inseriti nel fascicolo d'ufficio fino al passaggio in giudicato e non possono essere ritirati dalle parti.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la prescrizione dei crediti azionati.
Richiamato dal ricorrente per contestare la pretesa creditoria e il regime prescrizionale applicato.
Richiamato dal ricorrente per contestare l'efficacia probatoria di documenti prodotti in copia e disconosciuti.
Richiamato dal ricorrente per contestare la prova per copie non conformi al documento originale.
d.l. n. 119 del 2018, art. 4, comma 1, conv. in l. n. 136 del 2018
Ha determinato lo sgravio di alcune cartelle per estinzione del debito; per tali posizioni è stata dichiarata cessata la materia del contendere.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la produzione documentale tardiva oltre i termini perentori stabiliti dall'art. 32 d.lgs. 546/1992 è inutilizzabile e il giudice di merito non può fondarvi la decisione.
- Se la prova degli atti notificati o degli atti interruttivi della prescrizione è inammissibile per tardività, il giudice deve riesaminare la fondatezza dell'eccezione di prescrizione senza presumere l'interruzione del termine.
- La tardiva produzione documentale da parte dell'agente della riscossione non sana l'onere di provare validamente la notifica degli atti presupposti e, quindi, l'interruzione dei termini prescrizionali relativi ai singoli crediti.
- Quando l'ente impositore o il concessionario riconosce l'avvenuto sgravio per estinzione del debito, per le relative cartelle si verifica cessazione della materia del contendere.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34822/2023 del 13/12/2023
- ordinanza_civile · 13 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34823/2023 del 13/12/2023
- ordinanza_civile · 13 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34824/2023 del 13/12/2023
- ordinanza_civile · 13 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34825/2023 del 13/12/2023
- ordinanza_civile · 13 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34826/2023 del 13/12/2023
- ordinanza_civile · 13 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 34828/2023 del 13/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →