Cassazione Civile, Ordinanza n. 02722/2023 del 30/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società acquirente)
La controversia
La controversia nasce da un "verbale di concordamento" con cui un ente proprietario e una società avevano regolato transattivamente le conseguenze di una precedente vendita di un terreno agricolo, poi fatta oggetto di retratto agrario da parte di un terzo coltivatore. Nell'ambito di tale regolazione, l'ente si era impegnato a trasferire alla società un diverso terreno, ancora da frazionare, e a corrispondere un conguaglio; la società aveva eseguito la propria parte della transazione cedendo al terzo un altro fondo indicato nel verbale. La società ha quindi chiesto ex art. 2932 c.c. la sentenza costitutiva di trasferimento del terreno promesso. Il Tribunale ha accolto la domanda e la Corte d'appello ha confermato, ritenendo che il verbale integrasse un contratto preliminare. L'ente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dei canoni ermeneutici e dell'art. 2932 c.c., sostenendo che l'accordo fosse solo un "verbale di concordamento" precario e provvisorio, privo di elementi essenziali propri di un preliminare, nonché al più qualificabile come preliminare di preliminare; 2) violazione delle norme sul preliminare e sull'interpretazione contrattuale, assumendo che un successivo atto notarile avesse sostituito l'oggetto originario, sicché non avrebbe dovuto prevalere il primo accordo; 3) violazione delle norme sulla necessità di autorizzazioni dell'ente pubblico/para-pubblico, deducendo che la Corte avesse escluso l'applicabilità della disciplina autorizzatoria senza che vi fosse specifica eccezione e senza considerare la documentazione prodotta, in particolare una delibera del consiglio di amministrazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché miravano soltanto a ottenere una diversa valutazione dei fatti e dell'interpretazione del negozio, operazione riservata al giudice di merito, e perché la ricorrente non aveva indicato specificamente quali canoni ermeneutici sarebbero stati violati né in che modo. Ha poi dichiarato infondato il terzo motivo: ha osservato che la necessità dell'autorizzazione regionale presupponeva la prova che il bene fosse ricompreso nell'inventario dei beni soggetti alla disciplina invocata; tale prova mancava, e la verifica dell'assenza di un fatto costitutivo della pretesa normativa era doverosa anche d'ufficio perché l'onere probatorio grava su chi invoca la norma. È stata inoltre respinta la domanda di condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. avanzata dalla resistente, perché la disciplina era inapplicabile ratione temporis. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente; è stato altresì disposto l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
l'esecuzione in forma specifica presuppone un valido contratto preliminare o comunque un impegno sufficientemente determinato al trasferimento del bene; la qualificazione dell'accordo come preliminare è stata confermata dal giudice di merito e non rivedibile in cassazione se sorretta da motivazione e corretta applicazione dei canoni ermeneutici
il ricorrente deve indicare specificamente la violazione del canone ermeneutico; non basta contrapporre una lettura alternativa dei fatti e del testo contrattuale
richiamato tra i canoni interpretativi asseritamente violati, ma la censura è stata ritenuta generica e diretta a sollecitare un nuovo apprezzamento di merito
richiamato tra i canoni interpretativi, ma la Corte ha rilevato l'assenza di una puntuale allegazione della loro concreta violazione
richiamato dal ricorrente, ma non dimostrato in che modo fosse stato disatteso dalla sentenza impugnata
richiamato per sostenere che l'accordo non avesse i requisiti del preliminare, ma la censura è stata respinta perché l'oggetto risultava sufficientemente individuato
non vi è ultrapetizione se il giudice rileva che manca la prova di un fatto costitutivo necessario all'applicazione della norma invocata; la mancanza di prova è valutabile d'ufficio
chi invoca l'applicazione di una norma speciale deve provare i fatti che ne integrano i presupposti; l'assenza di prova dell'inserimento del bene nell'inventario impedisce di applicare la disciplina autorizzatoria
la necessità del controllo/autorizzazione regionale opera solo per gli atti dispositivi aventi a oggetto beni ricompresi nell'inventario previsto dalla norma; in mancanza di prova di tale presupposto, la disciplina non si applica
richiamato dal ricorrente come base del regime autorizzatorio, ma la Corte ha escluso che potesse trovare applicazione per difetto di prova sul presupposto normativo
la condanna per responsabilità aggravata richiesta dalla resistente è inapplicabile ratione temporis quando il giudizio sia stato introdotto prima dell'entrata in vigore della norma
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso sussiste l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
L. 26 maggio 1965, n. 590, art. 8, comma 5
richiamata nel fatto storico quale base del retratto agrario esercitato dal terzo coltivatore, ma non oggetto di specifica decisione di diritto nella pronuncia
Massime di principio
- La qualificazione di un contratto richiede, da un lato, l'accertamento della comune volontà delle parti e, dall'altro, la sussunzione della fattispecie nello schema legale corrispondente; la prima fase è di merito e in cassazione è censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici o per motivazione apparente/illogica nei limiti consentiti.
- Non è sufficiente, per denunciare violazione degli artt. 1362 ss. c.c., contrapporre alla sentenza impugnata una lettura alternativa del testo negoziale: il ricorrente deve indicare in modo puntuale quale canone interpretativo sia stato violato e come.
- Un accordo può essere qualificato come preliminare anche se denominato diversamente, quando dal suo contenuto emerga in modo sufficientemente determinato l'impegno a trasferire un bene identificabile per elementi catastali, consistenza e destinazione, con eventuale frazionamento ancora da eseguire.
- L'eventuale successivo atto negoziale collegato non elimina automaticamente gli effetti del precedente accordo: occorre verificare se vi sia stata effettiva volontà novativa o sostitutiva, apprezzamento demandato al giudice di merito se sorretto da motivazione coerente.
- La disciplina speciale che subordin i atti dispositivi a autorizzazione o controllo amministrativo si applica solo se è provato il presupposto oggettivo richiesto dalla norma; l'onere di provare tale presupposto grava su chi invoca la disciplina speciale.
- La mancanza di prova di un fatto costitutivo della fattispecie normativa può essere rilevata dal giudice anche senza eccezione di parte, perché attiene alla verifica dei presupposti dell'effetto giuridico dedotto.
- La responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. non si applica ai giudizi introdotti prima della sua entrata in vigore, in ragione del principio di irretroattività della norma processuale sostanzialmente sanzionatoria.
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